L’art. 551 del codice civile disciplina il funzionamento del c.d. legato in sostituzione di legittima. L’articolo prevede che se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima. Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede (è fatta comunque salva la possibilità di prevedere la possibilità di richiedere il supplemento).
Il legato in sostituzione di legittima può avere ad oggetto sai beni determinati, che un diritto di credito; in ogni caso, una volta accettato impedisce al legittimario di esercitare la riduzione, ed evita altresì che lo stesso legittimario partecipi, con gli altri eredi, alla comunione ereditaria eventualmente formatasi sugli altri beni relitti dal testatore.
Per distinguere un legato in sostituzione di legittima da altri tipi di legati, che non assolvono la medesima funzione di impedire l’esercizio dell’azione di riduzione da parte del legittimario accettante, si ritiene debba farsi riferimento alla volontà testamentaria che deve essere inequivoca: è necessario capire se il testatore, tramite l’attribuzione di quei beni determinati o di quei diritti di credito tramite il legato, abbia inteso così soddisfare per intero le ragioni del legittimario (a prescindere che il valore del legato sia inferiore o superiore alla quota di legittima) e tacitarlo con l’attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva,. Laddove difetti tale volontà, il legato deve ritenersi “in conto” di legittima. L’accettazione del legato in sostituzione di legittima non richiede particolari formalità (nemmeno nell’ipotesi di legato avente ad oggetto immobili), e può concretizzarsi anche per fatti concludenti. Eventuali atti successivi di ravvedimento rimangono irrilevanti, posto che, in considerazione della definitività e della irretrattabilità degli effetti acquisitivi del lascito testamentario correlati a tale manifestazione di volontà, non è possibile la reviviscenza del diritto di scelta tra il legato sostitutivo e la richiesta della legittima, rimasto caducato al momento stesso in cui sia stata manifestata la volontà di conservare il legato. Ove poi il legittimario sia stato beneficiato da un legato in sostituzione di legittima al quale non abbia provveduto a rinunciare, il suo creditore non può esperire l’azione surrogatoria al fine di ottenere la legittima.
Qualora il legittimario decida di rinunziare al legato in sostituzione di legittima, egli non acquisterà la qualità di erede e si troverà ad essere pretermesso dalla successione; con la conseguenza che per ottenere quella quota attività dell’eredità che la legge gli riserva, il legittimario dovrà agire in riduzione nei confronti delle disposizioni testamentarie, ovvero (e in subordine) nei confronti delle donazioni fatte in vita dal testatore. Tale azione, come detto, verrà esercitata nella qualità di legittimario pretermesso, soggetto terzo ed estraneo alla successione (fino al vittorioso esperimento dell’azione di riduzione), con conseguenti note difficoltà relative ad ottenere le prove necessarie ad accertare il valore della massa fittizia – cioè quella massa su cui vanno calcolate le quote di legittima, e che si ottiene prendendo il valore dei beni relitti della successione, sottraendo a tale valore i debiti del testatore e aggiungendo infine le donazioni fatte in vita dal medesimo valorizzate al tempo dell’apertura della successione – nonché dell’entità della lesione della propria quota di legittima. Per quanto riguarda la forma della rinunzia, l’orientamento prevalente ritiene che la rinunzia debba farsi per forma scritta quando ha ad oggetto beni immobili, ai sensi dell’art. 1350, n. 5 del codice civile e debba poi essere trascritta ai sensi dell’art. 2643, n. 5.
Discusso è, infine, il concorso tra il legato in sostituzione di legittima e la successione legittima, che si aprirebbe nelle ipotesi in cui il testatore non disponga di tutto il proprio patrimonio per testamento ai sensi dell’art. 457, comma 2 del codice civile “Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria”.
Secondo alcuni autori va seguita la tesi della diseredazione implicita: il legato in sostituzione di legittima escluderebbe dalla successione legittima il legittimario accettante, caratterizzandosi quindi anche per l’effetto privativo.
Secondo altri autori, al contrario, dovrebbe essere seguita la tesi della natura non esclusiva del legato sostitutivo: il testatore avrebbe l’unico obbiettivo, con il legato sostitutivo, di tacitare i diritti relativi alla successione necessaria del legittimario, ma non anche quello di escluderlo dai diritti che potrebbe vantare sui beni relitti non espressamente assegnati ad altri soggetti. Il legittimario, secondo questa ricostruzione, potrebbe partecipare quindi alla successione ab intestato.