A livello pratico, tale istituto può essere utilizzato dal testatore per prevenire e risolvere anticipatamente eventuali conflitti che potrebbero sorgere in sede di successione ereditaria. Infatti, in tal modo, si eviterebbe che eventuali liti tra coeredi in sede di divisione ereditaria possano impattare sulla proficua continuazione di imprese o di altri asset che necessitano di una conduzione unitaria; si pensi per esempio a un’azienda che si desidera far pervenire interamente a uno dei figli, in tal caso una buona soluzione potrebbe essere quella di attribuire agli altri figli legittimari – che si vogliono escludere dalla gestione aziendale – uno o più legati di determinati beni patrimoniali (denaro, immobili, gioielli, altre proprietà particolarmente ambite), così da estrometterli “pacificamente” dalla gestione societaria.
Se lo scopo poi è proprio quello di tacitare ogni pretesa dei legittimari-legatari, può essere attributo un legato di valore superiore alla quota di legittima loro spettante, così garantendo che i legittimari-legatari non agiscano in riduzione rinunciando al legato.
Ciò che risulta apprezzabile nel legato sostitutivo è la capacità di far rispettare il proposito del testatore, lasciando che il legatario non partecipi alla divisione ereditaria, non esperisca azione di riduzione, non si opponga ad alcuna delle disposizioni testamentarie, incluse eventuali pregresse donazioni.
Si noti che la volontà del testatore di disporre un legato sostitutivo deve emergere inequivocabilmente dal contenuto delle disposizioni testamentarie, in caso contrario il legatario sarà considerato in conto di legittima. Così come deve emergere distintamente l’attribuzione della facoltà al supplemento, fattispecie questa contemplata quando il testatore non intende ledere la riserva spettante ai legittimari-legatari, e prevede quindi che il legatario possa ottenere dagli eredi il supplemento necessario per integrare la legittima, qualora il valore del legato ne sia inferiore. Il beneficiario del legato potrà poi scegliere se esercitare o meno tale facoltà.
Un ulteriore e interessante aspetto riguarda l’accrescimento derivante da un legato di valore inferiore alla quota individuale di legittima; nel caso il legato sia a favore del coniuge, l’accrescimento si aggiunge alla porzione della quota disponibile, mentre, nel caso di legato a favore di uno dei figli, la differenza accresce la quota di riserva, andando pertanto a vantaggio degli eredi testamentari.
A cura di Mara Palacino, partner dello studio Pirola Pennuto Zei & Associati