Scissione asimmetrica societaria: la fattispecie esaminata dall’Agenzia delle entrate
Nella recente risposta n. 35 dell’8 febbraio, l’Agenzia delle entrate è stata interpellata in materia di abuso del diritto nell’ipotesi di una scissione asimmetrica ritenuta necessaria dai contribuenti per porre fine ai conflitti famigliari.
Il caso pratico: riorganizzazione di un gruppo societario familiare
In particolare, il caso in esame riguarda un gruppo societario, al cui vertice vi è una società (Alfa) con soci appartenenti a un’unica famiglia (suddivisa in due rami) e il cui capostipite ha avviato un passaggio generazionale ai figli, riservandosi i diritti di usufrutto sulla maggioranza del capitale sociale della società di famiglia Alfa.
Dissidi famigliari e soluzione proposta
A causa di dissidi famigliari, sorti ormai da anni e definiti insanabili nell’istanza di interpello inviata all’Agenzia delle entrate, sulle modalità di conduzione della società e sul suo sviluppo, la famiglia è concorde nel porre in essere un’operazione di riorganizzazione societaria così articolata:
- 1) utilizzo di strumenti societari quali due società (di nuova costituzione) partecipate ciascuna da un ramo della famiglia;
- 2) rinuncia da parte del capofamiglia dell’usufrutto (a beneficio dei figli nudi proprietari) dallo stesso detenuto sulle quote di Alfa al fine di completare il passaggio generazionale a favore dei figli;
- 3) scissione totale non proporzionale e asimettrica di Alfa a favore delle due società di nuova costituzione alle quali verranno trasferiti liquidità, partecipazioni, un immobile, oltre a passività.
A seguito dell’operazione sopra descritta, le due società beneficiarie della scissione proseguiranno l’attività di impresa in precedenza svolta da Alfa, consentendo a ogni ramo famigliare di effettuare le scelte strategiche ed economiche ritenute più opportune da ciascuno di essi.
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Risposta dell’Agenzia delle entrate: operazione non abusiva ma con implicazioni fiscali
Per l’Agenzia delle entrate l’operazione descritta dai contribuenti non è abusiva in quanto non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito: gli asset trasferiti alle due società beneficiarie, permangono nel regime del reddito di impresa e i beni non passano a società di mero godimento, cioè non connotate da alcuna attività operativa (al solo scopo di rinviare “a data da destinarsi” la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti usufruenedo della neutralità fiscale).
Riorganizzazione aziendale e considerazioni fiscali
La scissione deve quindi caratterizzarsi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all’operazione.
L’Agenzia ricorda infine che la rinuncia da parte del capofamiglia all’usufrutto sulle quote avviene in assenza di corrispettivo e pertanto costituisce il presupposto per l’applicazione dell’imposta di donazione, la cui base imponibile nel caso di specie sarà il valore del patrimonio netto contabile di Alfa risultante dall’ultimo bilancio pubblicato e tenendo conto di mutamenti sopraggiunti.