La disciplina agevolativa in dettaglio
Entrando nel dettaglio della relativa disciplina, segnaliamo brevemente quanto segue. I Pir “alternativi” si qualificano per la destinazione delle somme investite per almeno il 70% (e per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano) in:
- strumenti di equity(esempio: azioni) o strumenti di debito (esempio: obbligazioni), anche non negoziati, emessi da imprese “radicate” in Italia (imprese fiscalmente residenti o imprese non residenti, stabilite in Stati Ue o See, che abbiano però una stabile organizzazione nel territorio dello Stato), diverse dalle imprese inserite negli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap di Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
- prestiti erogati dalle medesime imprese
- crediti delle medesime imprese.
In quanto tendenzialmente investiti in strumenti illiquidi (e cioè per lo più in azioni, obbligazioni, crediti e prestiti scambiati solo sui mercati privati), i Pir alternativi sono quindi destinati a una clientela private, per tale intendendosi quella con un patrimonio finanziario elevato (in Italia per lo più compreso tra i 500mila e i 5 milioni di euro), tipicamente disponibile alla diversificazione degli investimenti e a cogliere le opportunità del mercato, anche a discapito della durata (di medio-lungo periodo) del relativo orizzonte temporale.
Proprio lo specifico profilo dell’investitore-tipo che si rivolge a detti piani giustifica le seguenti differenze normative rispetto alla disciplina dei Pir ordinari:
- il più elevato vincolo di concentrazione degli investimenti (20%, in luogo del 10% già previsto per i piani ordinari), che, a fronte del più elevato rischio per l’investitore, facilita tuttavia la possibilità di un maggior afflusso di risorse alla singola impresa (o al gruppo di imprese), e
- i più elevati limiti di investimento per singolo sottoscrittore, stabiliti, infatti, in 150mila euro annui e 1,5 milioni di euro complessivi, in luogo, rispettivamente, dei 30mila euro annui e dei 150mila euro complessivi previsti per i Pir ordinari.
L’abrogazione delle agevolazioni sugli Eltif
Con riferimento alle soglie massime di somme destinabili ai nuovi piani, peraltro, è agevole osservare come queste siano mutuate dalla disciplina di favore sugli investimenti in Eltif (European long term investments fund, introdotti dal Regolamento (Ue) 2015/760 del 29 aprile 2015), già recata dall’articolo 36-bis del decreto crescita» (decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34) e ora abrogata dalla nuova disposizione.
A tale ultimo riguardo, infatti, ci si limita a ricordare che, ai sensi del citato articolo 36-bis (ormai abrogato), l’efficacia della disciplina agevolativa sugli Eltif, pur riferendosi agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio del 2020, era tuttavia subordinata a un’autorizzazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato, che tuttavia alla data di emanazione del decreto rilancio non era ancora intervenuta. Detta circostanza ha indotto pertanto il legislatore a far confluire la disciplina agevolativa degli Eltif in quella dei Pir di nuova generazione, tanto più che le due forme di investimento potranno di fatto coincidere.
Pluralità di intermediari e cumulabilità con i Pir ordinari
La diffusione dei nuovi Pir, verosimilmente, sarà altresì supportata dalla previsione secondo cui gli stessi potranno essere costituiti attraverso l’intervento di un’ampia categoria di intermediari: gli investimenti qualificati di tale nuova tipologia di Pir, infatti, potranno essere effettuati, oltre che tramite Oicr aperti e contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, anche tramite Fia (quali, a mero titolo semplificativo, gli stessi Eltif, i fondi di private equity, i fondi di private debt e i fondi di credito).
Da notare, infine, che il decreto prevede la cumulabilità delle due tipologie di piano e cioè che ciascun contribuente possa essere titolare sia di un Pir ordinario che di un Pir alternativo, senza per questo decadere dai relativi benefici fiscali: circostanza, questa, che dovrebbe dare ulteriore impulso allo strumento finanziario in commento.
Conclusioni
La neo-introdotta disciplina sui Pir alternativi appare di estremo interesse. Essa, come già la disciplina agevolativa sugli Eltif, rispetto a cui si pone in un’ideale linea di continuità, esprime una fortissima potenzialità, sia in termini di capacità di attrazione e veicolazione dei capitali dei privati in progetti infrastrutturali e delle Pmi italiane, sia come alternativa di investimento da offrire alla clientela più sofisticata, alla costante ricerca di investimenti qualitativi e fiscalmente efficienti.