Secondo Cassazione 21/01/1980, n.484 “A norma dell’art. 651 c.c., ai fini della validità del legato di cosa dell’onerato o di un terzo, la dichiarazione scritta dalla quale può risultare la conoscenza, da parte del testatore dell’appartenenza ad altri della cosa legata non dev’essere necessariamente coeva o posteriore al testamento, ma può essere anche anteriore ad esso, purché, in tal caso, non sia fornita la prova di un mutamento della situazione giuridica della cosa o di un mutamento della conoscenza del testatore. (Nella specie, la consapevolezza del testatore dell’altruità dei beni legati è stata desunta dall’atto, anteriore al testamento, con cui il “de cuius” aveva alienato gli stessi all’onerato)”.
Ai fini della disposizione in esame, è sufficiente che il testatore sappia che il bene oggetto del legato non faccia parte del suo patrimonio; mentre non è rilevante che sappia anche a chi appartiene (così, non incide sulla validità del legato nemmeno l’erronea indicazione, da parte del testatore, del proprietario del bene). Da ciò discende, peraltro, il corollario che se l’onerato o il terzo alienano (nel tempo che intercorre tra la redazione del testamento e l’apertura della successione) il bene che forma oggetto di legato, il legato non perde validità, visto che questa non è subordinata al fatto che il bene rimanga di proprietà di quell’onerato o di quel terzo sino al momento dell’apertura della successione. Si deve però segnalare che l’opinione non è unanime in dottrina, essendo stato sostenuto che l’onerato e il terzo non hanno alcun obbligo di non alienare il bene, con la conseguenza che il trasferimento dovrebbe rendere nullo il legato al pari di quanto previsto dall’art. 654 (legato di cosa non esistente nell’asse) e e dall’art. 655 del codice civile (legato di cosa da prendersi in un certo luogo: se la cosa – o le cose – sono state definitivamente rimosse da quel luogo da parte del testatore o da terzo dal medesimo incaricato, il legato non ha effetto).
Il legato di cosa dell’onerato o del terzo attribuisce al legatario non già un immediato diritto reale sul bene legato; piuttosto, il legatario sarà titolare di un diritto di credito nei confronti dell’onerato. Il legatario potrà dunque pretendere dall’onerato il trasferimento del bene legato, e l’onerato sarà tenuto a procurarglielo. L’onerato ha però la facoltà di liberarsi della cosa pagando il giusto prezzo del bene al legatario. Tale ipotesi rappresenta una facoltà dell’onerato: se l’acquisto del bene pertanto si rivela impossibile (per perimento del bene, ad esempio, o per rifiuto del terzo a cedere all’onerato l’oggetto del legato), il legatario nulla potrà pretendere.
L’oggetto del legato può essere vario, non limitandosi esclusivamente al diritto di proprietà su un bene dell’onerato ovvero del terzo. L’oggetto potrà anche essere un diritto reale minore su cosa altrui, come l’usufrutto (in tal caso, la durata dell’usufrutto, secondo le regole generali del medesimo, non sarà commisurata alla durata della vita del legatario, ma a quella dell’onerato o del terzo). Può anche essere la liberazione da un debito del legatario. In tal caso, se il debito è verso l’onerato, il legatario ha diritto a pretenderne la remissione; mentre se il legatario vanta il debito nei confronti del terzo, il legatario ha diritto a pretendere che l’onerato faccia tutto quanto necessario per portare all’estinzione del credito.
Se il legatario non consegue il bene oggetto del legato per fatto e colpa dell’onerato, quest’ultimo potrà essere tenuto a risarcire i danni patiti dal legatario, ovvero il legatario potrà provvedere ad acquistare la cosa direttamente dal terzo, potendo poi pretendere nei confronti dell’onerato il rimborso del prezzo pagato; in aggiunta, se la cosa è dell’onerato, il legatario avrà la possibilità di costringerlo al trasferimento tramite il rimedio concesso dall’art. 2932 c.c., cioè l’esecuzione in forma specifica ottenuta tramite una sentenza costitutiva che produrrà gli effetti del negozio traslativo.
L’ultimo comma dell’art. 651 del codice civile prevede che se la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido. In questo caso, il legatario acquista (non già il diritto di credito, ma) il diritto reale sul bene legato.