I dati Istat sui matrimoni internazionali in Italia
Secondo gli ultimi dati Istat pubblicati il 18 dicembre 2023, in Italia nel 2022 sono state celebrate 29.574 nozze con almeno uno sposo straniero e di questi oltre 20.000 matrimoni vedono uno sposo italiano.
La gestione della crisi in una famiglia internazionale
Ma quando l’amore finisce, è veramente complicata la gestione della crisi in una famiglia internazionale?
La risposta non può che essere affermativa poiché più di uno Stato potrebbe essere competente a occuparsi del procedimento di separazione/divorzio e diverse le leggi che in astratto potrebbero essere applicate.
La corsa per la giurisdizione migliore
Se le parti hanno raggiunto un accordo, nessun problema: ma se non vi è accordo ecco che inizia la “corsa” a chi per primo incardina il procedimento di separazione e/o divorzio per accaparrarsi la giurisdizione ritenuta migliore per i propri interessi.
Poter decidere in quale paese incardinare per primi il procedimento può voler dire addivenire più rapidamente allo scioglimento del matrimonio, avere un mantenimento per la moglie e per i figli più alto/basso rispetto ai parametri italiani, avere una divisione patrimoniale più severa, non avere la pronuncia dell’addebito della separazione: insomma consente di poter scegliere quale
direzione dare al procedimento.
Le differenze tra l’Italia e altri Stati
Non dimentichiamo che l’Italia è uno dei pochi Stati nel quale una coppia sposata che intenda sciogliere il vincolo matrimoniale deve necessariamente “passare” attraverso la separazione personale e solo dopo sei/dodici mesi può procedere con il divorzio; nella maggior parte degli altri Stati, infatti, i coniugi possono chiedere subito il divorzio con indubbio risparmio di tempo e denaro.
Lo Stato competente a decidere su separazione e divorzio
La prima operazione di fondamentale importanza è la corretta individuazione dell’autorità giudiziaria competente a decidere sulla domanda di separazione e/o divorzio. Tale individuazione verrà effettuata dal legale italiano sulla base del Regolamento Ue 2019/1111 anche detto Bruxelles II-ter, in vigore dall’1 agosto 2022 e solo in via residuale (qualora in base al Regolamento non sia competente nessun giudice di uno Stato membro) sussisterà la giurisdizione italiana di cui all’art. 32, L. 218/1995.
Poiché secondo tale Regolamento, i criteri di giurisdizione sono alternativi e concorrenti tra loro senza alcuna gerarchia, è possibile che coesistano più fori tutti ugualmente competenti tra cui scegliere.
In base all’art. 3, infatti, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cui i coniugi sono cittadini oppure nel cui territorio si trova: la residenza abituale dei coniugi, o l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o la residenza abituale del convenuto, o in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso.
La residenza abituale come criterio principale
In concreto, la maggior parte dei procedimenti vengono instaurati nello Stato in cui i coniugi hanno la residenza abituale – intesa come il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa, anche qualora gli stessi risiedano in un Paese terzo.
Presentazione della domanda di separazione e/o divorzio in due stati differenti
Ma cosa succede se entrambi i coniugi depositano la domanda di separazione e/o divorzio in due stati differenti?
A dirimere situazioni come queste, sovviene l’art. 20 rubricato “Litispendenza e connessione”, che prevede, quale principio generale, che il procedimento instaurato per primo, davanti a un giudice competente, prevalga su quelli proposti successivamente, radicando la giurisdizione dell’autorità preventivamene adita.