La bozza del decreto di riforma di Irpef e Ires introduce sostanziali novità: prevedendo in primo luogo che, per stabilire se una società è qualificabile come holding, si debba fare riferimento ai valori contabili e non a quelli effettivi dell’attivo. Inoltre, per la verifica del superamento delle soglie percentuali, si devono considerare solo le partecipazioni detenute direttamente dalla holding e quelle detenute indirettamente per il tramite di subholding (e non di società operative). È una normativa rilevante per la riorganizzazione delle imprese e per gli assetti di governance, come vedremo, con l’aiuto di Francesco Nobili, commercialista e partner dello studio Biscozzi Nobili & Partners.
Com’è attualmente disciplinato dall’art. 177, Tuir, il trattamento fiscale del conferimento di partecipazioni?
L’art. 177, Tuir, prevede l’applicazione del criterio del realizzo controllato e non di un regime di neutralità fiscale piena. In particolare, il valore di realizzo – da contrapporre al costo fiscalmente riconosciuto – è pari all’aumento di patrimonio netto della conferitaria. Così, se l’aumento di patrimonio netto della conferitaria è pari al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita in capo al soggetto conferente (che può essere anche una persona fisica “non imprenditore”), non emerge alcuna plusvalenza tassabile. L’art. 177, comma 2, disciplina i conferimenti mediante i quali la società conferitaria acquista il controllo della società oggetto di conferimento, mentre il comma 2-bis, introdotto successivamente, ha esteso il regime del realizzo controllato ai conferimenti di partecipazioni che non consentono alla conferitaria di acquisire il controllo ma che superano determinate soglie (2/20% dei diritti di voto ovvero 5/25% del capitale, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni).
Quali sono le novità previste dalla recente bozza di decreto di revisione di IRPEF e IRES in via di approvazione?
La bozza di decreto apporta modifiche sostanziali, che dovrebbero consentire un’applicazione più coerente ed efficace della norma anche in relazione al comma 2-bis. Infatti, il tenore letterale della disposizione e alcuni chiarimenti restrittivi resi al riguardo dall’Agenzia delle Entrate hanno ostacolato la sua applicazione. Ad esempio, con le disposizioni attuali, per i conferimenti aventi ad oggetto partecipazioni in società holding, è richiesto che le soglie percentuali sopra indicate siano rispettate, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo, per tutte le società indirettamente partecipate (anche se detenute da società operative) – cd. principio “look through”. La bozza di decreto prevede in primo luogo che, per stabilire se una società è qualificabile come holding, si debba fare riferimento ai valori contabili e non a quelli effettivi dell’attivo. Inoltre, per la verifica del superamento delle soglie percentuali, si devono considerare solo le partecipazioni detenute direttamente dalla holding e quelle detenute indirettamente per il tramite di subholding (e non di società operative). Per poter applicare la norma, è poi sufficiente che le soglie siano rispettate per le partecipazioni il cui valore contabile complessivo è superiore alla metà del valore contabile di tutte le partecipazioni (le soglie quindi non devono più essere rispettate per tutte le partecipazioni). Infine, il principio look through non è in ogni caso applicabile se le partecipazioni nella società holding oggetto di conferimento sono negoziate in mercati regolamentati. Vi è poi da considerare che, con la disciplina attuale, il conferimento deve essere effettuato da un unico soggetto, mentre la bozza di decreto consente l’applicazione del comma 2-bis anche ai conferimenti effettuati da più soggetti qualificabili come familiari ex art. 5, comma 5, Tuir. La bozza di decreto apporta modifiche anche al comma 2, prevedendone l’applicazione nel caso in cui la conferitaria, che già detiene il controllo, incrementi la propria partecipazione nella società oggetto di conferimento (passando ad esempio da una partecipazione del 51% ad una dell’80%).
Perché questa normativa è rilevante per la riorganizzazione delle imprese e per gli assetti di governance?
L’applicazione della normativa in esame ha consentito la creazione di holding familiari per una gestione efficiente, da un punto di vista sostanziale, civilistico e fiscale, delle partecipazioni nelle società operative. Ad esempio: tre fratelli conferiscono ad una Newco (holding) il 33,3% ciascuno (100% totale) della partecipazione nella società operativa con l’applicazione dell’art. 177, comma 2, Tuir. In questo modo, ciascun fratello detiene il 33,3% della holding che detiene il 100% della società operativa. Inoltre, soprattutto se entreranno in vigore le modifiche al comma 2-bis, tale disposizione potrà consentire più agevolmente la creazione di holding per ciascun nucleo familiare (cd. miniholding). Ad esempio. Tre fratelli detengono il 33,3% ciascuno di una holding che a sua volta detiene il 100% della società operativa. Ciascun fratello conferisce il 33,3% della holding in una propria miniholding. In questo modo ogni fratello detiene al 100% la propria miniholding e ciascuna miniholding detiene il 33,3% (100% totale) della holding comune. Ciascun fratello può prevedere per la propria miniholding una governance adatta al suo nucleo familiare e può effettuare con la stessa i propri investimenti.