Le forme di revoca previste dal legislatore sono tassative: non è ammessa la revoca in forma diversa da quella dei tipi legali (per esempio, giurisprudenza e dottrina concordano che la separazione o il divorzio dei coniugi, intervenuti dopo la redazione del testamento, non valga come revoca tacita; cfr. Cass. 1950/1962). Le forme della revoca espressa sono previste dall’art. 680 c.c.; mentre le forme della revoca tacita sono previste dagli artt. 682, 684, 685 e 686 c.c.
Prima di procedere alla disamina delle forme di revoca, è bene precisare che la medesima può essere sia totale, mirando dunque a privare di efficacia l’intero testamento o testamenti redatti dal testatore, sia parziale, mirando a privare d’efficacia singole o plurime disposizioni di un testamento (come l’allocazione di determinati beni, o la nomina degli esecutori), lasciando in vita quelle non oggetto di revoca.
La revoca espressa, in applicazione dell’art. 680 c.c., può farsi in due modi: il primo è attraverso un nuovo testamento (in una qualsiasi delle forme previste dal nostro ordinamento), il quale potrà anche limitarsi a revocare le precedenti disposizioni testamentarie, senza ulteriori disposizioni, patrimoniali o meno. La seconda modalità è quella di revoca tramite atto ricevuto da notaio, alla presenza di due testimoni.
La revoca tacita ricomprende quattro figure: il testamento posteriore (art. 682 c.c.), la distruzione del testamento olografo (art. 684 c.c.), il ritiro del testamento segreto (art. 685 c.c.), l’alienazione o trasformazione della cosa legata (art. 686 c.c.).
Il testamento posteriore, che non revoca espressamente i testamenti precedenti (si tratterebbe, se così fosse, di un’ipotesi di revoca espressa ex art. 680 c.c.), annulla le disposizioni precedenti incompatibili con quelle contenute nel testamento posteriore. L’art. 683 c.c. dispone che la revoca del testamento precedente mantenga efficacia anche a fronte di ipotesi particolari (cioè la premorienza, indegnità, incapacità o rinunzia dell’erede istituito o legatario): così per il testamento invalido per incapacità naturale del testatore che non revoca il precedente, cfr. Cass. 2017/27161. Tuttavia, giurisprudenza e dottrina non le ritengono elenchi tassativi, dovendo in generale ammettersi l’efficacia della revoca anche a fronte di inefficacia del testamento posteriore. Ciò non vale, al contrario, per la nullità del testamento posteriore, che impedisce il dispiegarsi degli effetti revocatori.
Dispone come segue l’art. 684 c.c., in materia di distruzione del testamento olografo “Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l’intenzione di revocarlo”. La giurisprudenza (cfr. Cass. 3636/2004) equipara alla distruzione l’irreperibilità in originale del testamento. Viene equiparata alla distruzione la cancellazione, operata barrando a penna il documento nella sua interezza (cfr. Cass. 2019/8031) È ammessa la prova contraria sull’assenza di una effettiva volontà di revoca (cfr. Cass. 10847/2019). Si ritiene valida, inoltre, che la distruzione effettuata da terzo incaricato dal testatore.
Ai sensi dell’art. 685 c.c., ulteriore forma di revoca è il ritiro del testamento segreto; revoca però che non si ha nel caso in cui il testamento ritirato valga come testamento olografo.
Le disposizioni del testamento possono poi essere revocate nell’ipotesi di alienazione della cosa legata, anche qualora il negozio sia poi annullabile per vizi del consenso o la cosa ritorna in proprietà del testatore.
Per quanto riguarda, infine, la revoca per sopravvenienza di figli, l’ istituto opera con riferimento alle disposizioni fatte da chi, al tempo del testamento, non aveva figli o discendenti ovvero ignorava di averne. La revoca opera anche in caso di concepimento durante la redazione del testamento; mentre non opera qualora il testatore abbia previsto per il caso in cui esistessero o sopravvenissero figli o discendenti. Se però i figli o discendenti non vengono alla successione, e non ha luogo la rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.