Al contrario, i dividendi distribuiti da società italiane a Oicr esteri scontano una ritenuta del 26% e le plusvalenze realizzate da Oicr esteri dalla cessione di partecipazione qualificata (cioè partecipazione che rappresenti una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20% – 2% se quotata – ovvero una partecipazione al capitale al 25% – 5% se quotata) in società italiane sono soggette a imposta sostitutiva del 26%. In entrambi i casi, la tassazione italiana può essere mitigata nel caso (poco frequente) che un trattato contro le doppie imposizioni risulti applicabile.
In tale contesto, la bozza della legge di bilancio 2021, estende l’esenzione ai dividendi ed alle plusvalenze da partecipazioni qualificate in società italiane nel caso siano realizzati da (a) Oicr di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/Ce (Direttiva Ucits) e da (b) Oicr, non conformi alla direttiva 2009/65/Ce, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/Ue, istituiti negli Stati Ue e negli Stati See che consentono un adeguato scambio di informazioni. Per quanto riguarda la decorrenza della disposizione in esame, la norma prevede che la stessa si applichi ai dividendi percepiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa. In questo modo, se la norma venisse approvata, la discriminazione di trattamento oggi esistente dovrebbe essere eliminata, quantomeno per il futuro.
Per quanto riguarda il settore immobiliare, e in particolare per quanto riguarda la possibilità di applicare la disposizione in esame da parte di Oicr immobiliari istituiti negli Stati Ue e negli Stati See che consentono un adeguato scambio di informazioni, il tenore letterale della bozza di disposizione fa genericamente riferimento a Oicr esteri, senza dunque escludere quelli immobiliari. La Relazione illustrativa, invece, fa esplicito riferimento alla normativa degli Oicr mobiliari, escludendo apparentemente quelli immobiliari. Tale esclusione genererebbe, a sua volta, una nuova discriminazione. Andrà pertanto monitorata l’evoluzione della bozza della disposizione in esame, attesa in versione finale in gennaio 2021, per comprendere come il legislatore intenderà gestire questa tematica, unitamente ad altre tematiche quali ad esempio la possibile estensione della disciplina ai fondi Extra Ue-See o a strutture dove il fondo estero investe nella società italiana non direttamente, ma tramite veicoli societari intermedi.