La tassazione del collezionista è attualmente oggetto di una profonda rivisitazione da parte del legislatore. La legge delega per la riforma fiscale approvata con la legge n. 111 del 9 agosto 2023 indica i principi che dovranno essere recepiti in norme di diritto e che interessano, tra l’altro, la tassazione degli oggetti da collezione e dunque quelli di design. I decreti di attuazione non sono stati ancora adottati (il termine scade ad agosto 2025), ma nel frattempo vale la pena riepilogare i princìpi che andranno a regolare il nuovo quadro fiscale rispetto a quello oggi vigente. L’impatto della riforma interesserà sia le imposte sui redditi sia l’Iva.
Le tasse del design, il regime fiscale delle plusvalenze
Per quanto riguarda le imposte sui redditi occorre monitorare le plusvalenze, e cioè la differenza positiva tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto, realizzate sulle rivendite degli oggetti da collezione. La legge delega conferma l’impostazione attuale che prevede la non tassazione delle plusvalenze in capo al collezionista quando egli agisce per finalità culturali e passionali (e non di profitto). Allo stesso modo, sempre in linea con quanto accade oggi, la legge delega conferma la non rilevanza fiscale delle plusvalenze relative ai beni acquisiti per successione o donazione o in occasione di permute con altri oggetti collezionabili e in generale quando il soggetto attivo è un collezionista amatore.
Al di fuori di questi casi, le plusvalenze diventano tendenzialmente tassabili. La legge delega porterà all’introduzione nel nostro ordinamento di norme specifiche per confermare l’impostazione attuale elaborata dalla giurisprudenza e dalla prassi ministeriale che considerano rilevanti fiscalmente le plusvalenze realizzate dal collezionista mosso da una motivazione di profitto o speculativa.
Ciò nella prassi accade quando il collezionista privato compie isolate operazioni di acquisto e rivendita di beni da collezione e nell’intervallo di tempo tra le une e le altre pone in essere comportamenti volti a far incrementare il valore dei beni (come mostre, prestiti, interviste, pubblicazioni ecc.) oppure nel caso in cui le plusvalenze sono realizzate dai collezionisti privati che effettuano con abitualità acquisti e rivendite di beni per conseguirne un profitto, dando luogo quindi a una vera e propria attività commerciale. Si pensa in tal senso di introdurre un orizzonte temporale minimo di possesso del bene al di sotto del quale la vendita si presume speculativa o di introdurre altri criteri oggettivi.
Design da collezione e tasse, in diminuzione le aliquote Iva
Per quanto riguarda l’Imposta sul valore aggiunto, la legge delega contiene la previsione di ridurre l’aliquota dell’Iva all’importazione delle opere d’arte, attualmente al 10%, e di estendere tale aliquota ridotta anche agli altri oggetti da collezione, compreso il design, che attualmente scontano l’aliquota ordinaria del 22%.
La riforma andrà a incidere anche sulle transazioni nazionali con una riduzione dell’Iva ordinaria che dovrebbe scendere al 5,5% o al 6% e con la probabile eliminazione del regime del margine attualmente applicato dai commercianti sulle rivendite di beni usati (Iva applicata sulla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita). In tal modo si darà attuazione alle disposizioni comunitarie contenute nella direttiva (UE) 2022/542, del 5 aprile 2022, che riforma le aliquote Iva a livello europeo e la cui entrata in vigore nei Paesi UE dovrà avvenire entro il 1° gennaio 2025. L’intera riforma si presenta quindi come l’occasione per rendere più competitivo il mercato degli oggetti da collezione rispetto ai principali concorrenti europei e per mettere ordine in un sistema attualmente privo di una adeguata cornice normativa. Anche per le tasse del design.
Articolo tratto dalla nuova guida Design. La nuova arte tra due secoli. Scaricala qui.
In copertina: Ettore Sottsass per Memphis, libreria Carlton (1981). Courtesy Edition Collection.