L’opera di Leonardo da Vinci è un falso e si ferma alla frontiera
Quando l’autorità ministeriale rilascia una licenza di esportazione si presume che siano state compiute sull’opera le verifiche relative all’autore e al valore dichiarati dall’esportatore nonché sull’interesse culturale del bene per impedirne la fuoriuscita dal territorio nazionale. La licenza di esportazione in tal modo potrebbe indurre l’acquirente a ritenere – erroneamente – che l’opera corrisponda esattamente alle informazioni riportate nella licenza e conseguentemente che l’opera sia anzitutto autentica. Perché diversamente la licenza non sarebbe stata rilasciata. Come è accaduto, ad esempio, nel mese di agosto quando un cittadino spagnolo è stato arrestato a Madrid all’esito di una indagine partita due anni fa quando un dipinto falsamente attribuito a Leonardo da Vinci era stato intercettato al posto di frontiera di Modane in Francia a bordo di un veicolo proveniente dalla Spagna e diretto a Milano. L’opera, dal valore dichiarato di 1.300.000 euro e titolata “Ritratto Giacomo Trivultio”, era destinata a un compratore in Italia.
Il falso Leonardo: l’esportazione illegale
Considerata la possibilità che si trattasse di una frode, gli agenti avevano verificato con il Ministero della Cultura che il permesso di esportazione in possesso della persona fermata era scaduto già da diversi mesi. L’esportazione veniva quindi ritenuta illegale e l’opera confiscata. Il dipinto veniva trasferito in Spagna, al Museo Nazionale del Prado, per l’analisi e lo studio tecnico. La perizia degli esperti ha ora evidenziato che l’opera non è attribuibile a Leonardo da Vinci o a qualsiasi artista italiano del suo tempo ma si tratta in realtà di una imitazione di modelli di ritratti milanesi della fine del XV secolo e dell’inizio del XVI secolo realizzata, con intento fraudolento, probabilmente all’inizio del XX secolo. Il reale valore economico dell’opera è stato collocato tra i tre mila e i cinquemila euro anziché in quello milionario riportato nella licenza di esportazione. Di qui l’arresto recente del possessore dell’opera rintracciato nel frattempo a Madrid con l’accusa di contrabbando.
Come viene rilasciata la licenza di esportazione di opera d’arte in Italia?
In termini generali, la licenza per l’esportazione è rilasciata dall’ufficio di esportazione che controlla la circolazione di opere in entrata e in uscita dal territorio nazionale. In Italia, la licenza di esportazione definitiva si può richiedere solo dopo avere ottenuto l’attestato di libera circolazione. Il procedimento prende avvio su richiesta dell’interessato per l’esportazione definitiva di opere di proprietà privata tramite piattaforma digitale dedicata (in Italia S.U.E. del Ministero della Cultura) che è tenuto a indicare anche il valore venale al fine di ottenere l’attestato. L’ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l’attestato di libera circolazione. L’amministrazione ha il compito di svolgere un’accurata valutazione delle opere prima di emettere la licenza.
Quando scade la licenza di esportazione di un’opera d’arte?
La licenza di esportazione, una volta rilasciata, oltre che soggetta a scadenza temporale (dodici mesi dal rilascio mentre per l’attestato di libera circolazione la validità è di cinque anni) può anche essere annullata o revocata dopo successivi controlli, tipicamente sulla corretta attribuzione. Diverso è invece il certificato di autenticità e di provenienza dell’opera che chi vende professionalmente oggetti d’arte, o l’autore stesso se vivente, è tenuto a rilasciare all’acquirente in base alle disposizioni del codice dei beni culturali. In assenza di tale certificazione, l’autenticità dell’opera o la sua probabile attribuzione e la provenienza possono essere attestate da una perizia redatta da un esperto, dopo una approfondita attività artistica-legale di indagine.
Ma nel caso del dipinto attribuito a Leonardo da Vinci l’opera era accompagnata solo dalla licenza di esportazione e questo evidentemente è bastato all’acquirente per fare la sua offerta. La licenza di esportazione non può però essere apprezzata alla stregua di un certificato di autenticità dell’opera o di una perizia. Non lo prevede la legge e, soprattutto, le informazioni in essa contenute sono autodichiarate dall’esportatore.