Esportazione di opere d’arte: e se lo Stato cambia idea?

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Quali sono gli strumenti a protezione dei collezionisti, nel caso in cui venga revocata la licenza all’esportazione di opere d’arte? Qualche riflessione nel consueto dialogo tra Sharon Hecker, storica dell’arte, e Giuseppe Calabi

Sull’incertezza dell’esportazione delle opere d’arte. Prologo

Immaginate di essere un collezionista tedesco e di avere individuato a un’asta online a Parigi un’opera di un noto artista francese del 17° secolo già presente nella vostra collezione. La descrizione dell’opera nel catalogo è precisa: sono indicati autore, datazione, stato di conservazione, un elenco di mostre a cui l’opera è stata esposta e un’indicazione sulla provenienza: “collezione privata italiana”. Viene anche segnalato che l’opera è accompagnata da una licenza di esportazione rilasciata dall’autorità italiana. La stima minima e quella massima rientrano nel vostro budget e, conseguentemente, decidete di partecipare all’asta. Durante l’asta compare un pop-up sullo schermo (quello che nelle aste “fisiche” si chiama una “sale room notice”) che segnala che pochi minuti prima dell’avvio dell’asta lo Stato italiano ha sollevato alcune questioni sulla legittimità dell’esportazione dell’opera e ha annullato la licenza.

Non vi preoccupate più di tanto: l’opera vi interessa molto e se è munita di una licenza di esportazione, escludendo l’ipotesi che si tratti di un documento contraffatto, non dovrebbero esserci problemi. Quindi, dopo una vivace serie di rilanci (non siete i soli a essere interessati a quell’opera), vi aggiudicate il dipinto. Prima di pagare chiedete alla casa d’aste maggiori dettagli sulla lettera ricevuta poco prima dell’inizio dell’offerta e apprendete con stupore che lo Stato italiano ha annullato in “autotutela” la propria licenza rilasciata 15 mesi prima. La ragione è che il proprietario/ venditore al momento della richiesta della licenza non ha informato l’Ufficio esportazione che l’opera era appartenuta oltre un secolo fa alla collezione del bisnonno (in linea materna e, quindi, con un diverso cognome), membro di una – allora – nota famiglia aristocratica napoletana.

Inoltre, malgrado questa informazione fosse pubblicamente nota, in quanto risultante dai cataloghi delle mostre alle quali l’opera era stata esposta in Italia e all’estero, il proprietario avrebbe dovuto, in base ad un principio di “leale collaborazione” con l’autorità italiana, fornire questa informazione direttamente alla pubblica amministrazione al momento della richiesta della licenza. Dunque, l’omissione di questa informazione ha determinato un vizio della licenza sotto il profilo dell’eccesso di potere. Quindi, per lo Stato la licenza è retroattivamente annullata e negata, l’opera deve rientrare in Italia dove sarà sottoposta a tutela. Come si devono comportare in questo caso il venditore, la casa d’aste ed il compratore?

Il principio di “leale collaborazione” (G.C.)

Esiste un principio di “leale collaborazione” tra cittadino e pubblica amministrazione, la cui violazione comporti il possibile annullamento della licenza di esportazione? Tralasciando i casi in cui il privato abbia fornito all’Ufficio esportazione informazioni false ovvero abbia presentato la richiesta tramite un prestanome per non svelare la propria vera identità (in questi casi si può agevolmente immaginare l’ipotesi di un reato, specificamente falsità ideologica), fino a che punto il cittadino deve collaborare con lo Stato fornendo ogni informazione della quale sia in possesso in tema di provenienza della propria opera? Il concetto di “provenienza” in campo giuridico non coincide con quello di provenienza in ambito storico-artistico.

Il codice dei beni culturali utilizza il termine provenienza tre volte: nell’articolo 65 prevede che lo Stato possa per periodi di tempo definiti vietare l’uscita di gruppi omogenei di beni qualora l’uscita possa essere dannosa per il patrimonio culturale, in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all’appartenenza dei medesimi. Ancora, in caso di vendita intermediata da un professionista (mercante o galleria), quest’ultimo ha un obbligo di fornire all’acquirente ogni informazione relativa alla “provenienza” (in base all’articolo 64). Infine, al momento dell’ingresso di una cosa di interesse artistico in Italia, qualora si intenda far certificare dallo Stato la sua provenienza estera (nell’articolo 72).

Il Codice parla di provenienza senza definirla, ma la distingue dall’appartenenza del bene. La provenienza potrebbe essere individuata come “precedente appartenenza”, ossia il soggetto da cui io ho acquistato, ma in alcun modo si può estendere il concetto a quello di catena di proprietà (chain of title) che risalga all’artista, con indicazione di tutti coloro che siano stati proprietari dell’opera. Infatti, non solo tutti i passaggi di proprietà spesso possono non essere conosciuti, ma neppure esiste un registro pubblico che li possa attestare. Inoltre, si pone un problema di riservatezza di dati personali che la legge tutela in modo rigoroso.

Il nostro ordinamento prevede che al momento della presentazione della richiesta di attestato di libera circolazione l’interessato debba indicare “la natura e la descrizione” della cosa che si intenda esportare. Nelle norme che regolano l’esportazione non vi è alcun cenno a provenienza o passaggi di proprietà. Ma che dire della datazione, di eventuali restauri, della rappresentazione di un noto personaggio in un dipinto? Fino a che punto il privato deve fornire o, addirittura, cercare queste informazioni per poter ottenere un titolo di esportazione che sia al riparo da provvedimenti di annullamento in “autotutela” della licenza? In realtà, sono gli organi preposti al controllo sull’esportazione che dovrebbero condurre un’adeguata istruttoria. Si noti che in base all’articolo 21-nonies della legge 241 del 1990 l’annullamento in autotutela può essere disposto fino a 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di licenza.

E se nel frattempo l’opera è stata venduta e l’ultimo proprietario è ignaro del provvedimento di annullamento, quest’ultimo gli può essere opposto? Si può anche convenire che il rapporto tra privato e Pa debba essere impostato su un principio di leale collaborazione, ma si può considerare conformato allo stesso principio l’annullamento di una licenza pochi minuti prima dell’asta, quando lo Stato (come chiunque) ha avuto la possibilità di conoscere i lotti offerti in asta mesi prima, tramite la pubblicazione online dei cataloghi?

Prima di ogni cosa: la provenienza (S.H.)

La possibilità che la pubblica amministrazione rilasci una licenza di esportazione e poi cambi idea, dopo averla rilasciata, appare capricciosa e arbitraria. Per un collezionista, la questione diventa come minimizzare questo rischio e comportarsi in modo più autoprotettivo. È saggio che i collezionisti conducano una due diligence indipendente sulla provenienza delle opere d’arte che intendono acquistare. In questo contesto è importante comprendere la definizione storico-artistica di “provenienza”: termine che indica l’origine dell’opera fino all’artista e la catena di proprietà fino a oggi. Non significa l’ultimo proprietario dell’opera, né la storia espositiva dell’opera, anche se un vecchio catalogo di una mostra o un registro ufficiale può portare al nome di un passato proprietario.

La provenienza non riguarda nemmeno la bibliografia o la letteratura sull’opera, anche se si possono trovare informazioni sulla provenienza in pubblicazioni serie e ben documentate. La provenienza può talvolta essere raccolta attraverso diari personali in cui il possesso di un’opera può essere annotato in registri di gallerie o aste, in ritagli di giornale, fotografie, testamenti e elenchi di contenuti di studio redatti dopo la morte di un artista. Si può trovare anche nella corrispondenza di un artista o tramite ricevute di vendita. La ricerca della provenienza è un compito complesso ed è meglio lasciarla a storici dell’arte professionali specializzati nel periodo o nell’artista in questione e che sappiano dove andare a cercare le informazioni. Non sempre è possibile costruire una provenienza completa.

Le informazioni possono essere mancanti, nascoste, smarrite, distrutte o persino inventate, e nuove informazioni continuano ad apparire man mano che la ricerca si sviluppa e vengono alla luce fonti prima sconosciute o improbabili. Ho alcuni suggerimenti di autoprotezione per i collezionisti che possono essere utili.

In primo luogo, quando un collezionista vede le parole “collezione privata” in una vendita, dovrebbe fare ogni sforzo per scoprire il nome della collezione. Per gli storici dell’arte questo spesso non è impossibile da svelare, anche se le leggi sulla privacy possono complicare la ricerca. Ci sono sempre più frequentemente registri di mercanti d’arte storici consultabili online, come, per esempio, il database del Getty che contiene i registri di Goupil & Cie / Boussod, Valadon & Co., ed esistono degli studiosi specializzati nella storia del mercato d’arte di varie epoche.

In secondo luogo, quando in una vendita viene fornito il nome di un proprietario, i collezionisti dovrebbero cercare, con l’aiuto degli storici dell’arte, di capire chi fosse la persona e qual era la sua storia di vita. Molti errori di acquisto che possono causare notevoli danni economici potrebbero essere stati evitati identificando in anticipo opere potenzialmente problematiche.

Esempi in cui questa ricerca non è stata fatta in modo adeguato sono: opere d’arte vendute che poi si sono rivelate essere di proprietà di importanti collezionisti e quindi di interesse per la protezione del patrimonio culturale, opere rubate, o opere saccheggiate dai nazisti, come La cueillette des pois di Pissarro. Tutto questo mi porta a un ultimo suggerimento. Sarebbe utile stabilire un cooling off period ufficiale come quello di escrow usato negli Stati Uniti prima che un immobile passi a nuova proprietà? Questo spazio neutro permette a tutte le parti di garantire che i termini della transazione siano rispettati e che non sorgano problemi. Sembra che il limite di 18 mesi del governo italiano per cambiare idea sia già un passo nella direzione giusta.

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