In particolare:
■ supporta artisti emergenti tramite il finanziamento parziale della loro attività;
■ organizza aste benefiche, mettendo a disposizione suoi capitali e opere d’arte;
■ organizza e promuove mostre ed eventi.
Inoltre, Michelle ospita frequentemente nella sua villa giovani artisti stranieri per consentire loro di vivere appieno la «vita italiana» e relazionarsi con artisti e artigiani locali per nuovi progetti artistici, organizzando, altresì, in tale sede svariati eventi ogni anno, sia privati che aperti al pubblico. Anche in considerazione dell’avanzare dell’età che potrebbe impedirgli di continuare a seguire in maniera diretta e attiva i vari progetti filantropici, Michel vorrebbe trovare una soluzione che per il futuro gli consenta di:
■ dare una veste più organica a tutti i progetti no profit posti in essere in materia di arte e di artisti emergenti tramite la creazione di una struttura da lui indipendente e in grado di assicurare continuità nel tempo ed efficienza nella gestione e realizzazione delle varie attività sovraesposte;
■ fare sì che la struttura così costituita possa beneficiare anche di apporti da parte di soggetti diversi da lui, ad esempio promotori pubblici e/o privati italiani ed esteri;
■ assicurare che a regime la struttura in oggetto possa almeno parzialmente autofinanziarsi grazie a erogazioni liberali di terzi (sia di denaro che di opere d’arte), nonché alle attività da essa
direttamente espletate nel campo dell’arte;
■ consentire alla struttura neocostituita di utilizzare la sua villa sia come sua sede che per continuare a ospitare artisti ed eventi. Stanti tali premesse, la soluzione da me proposta e accolta con entusiasmo da Michel è stata l’istituzione di un trust in Italia avente come scopo quello di supportare iniziative nel mondo dell’arte.
Nello specifico l’operazione è stata così strutturata:
■ Disponente: Michel;
■ Trustee: una trust company italiana di emanazione professionale;
■ Guardiano: il consulente fiscale di Michel;
■ Apportatori: Michel e futuri altri sostenitori pubblici e privati
del costituendo trust.
È stato, inoltre, introdotto un Comitato dei tecnici con un ruolo propositivo e consultivo circa le iniziative del trust da porre in essere e in itinere. Non sono stati previsti beneficiari in quanto si
tratta di un trust di scopo avente come finalità quella di promuovere iniziative di volta in volta funzionali a diffondere la cultura dell’arte e a sostenere la crescita di artisti emergenti. Quanto alla durata trattasi di un trust di durata illimitata; a tal fine è stata scelta come legge chiamata a regolare il rapporto La Trust Jersey Law che espressamente consente di istituire trust con
tale caratteristica. Relativamente, infine, alla dotazione, Michel ha effettuato contestualmente all’istituzione del trust un conferimento alla stesso della nuda proprietà della sua villa di Como e di
un’importante somma di denaro, fermo restando la sua volontà di incrementare ulteriormente il fondo in trust tramite testamento. Trust come quello istituito da Michel sono particolarmente diffusi all’estero già da diversi secoli e negli ultimi vent’anni hanno anche iniziato a svilupparsi con successo in Italia. Evidenti sono i vantaggi sia per i promotori degli stessi come Michel
che per i futuri sostenitori. In particolare il trust consente di:
■ proteggere le somme destinate alla finalità benefica, evitando che esse possano essere aggredite tramite la costituzione di un fondo separato sia rispetto a quello dell’apportatore di beni al trust che rispetto a quello del trustee
■ vincolare le somme messe a disposizione dal disponente e dai conferenti esclusivamente alla realizzazione della finalità benefica da essi indicata, evitando che esse possano essere utilizzate per
scopi difformi;
■ verificare da parte degli apportatori nel corso del tempo l’attuazione del progetto benefico, con la possibilità di sospendere le erogazioni in caso di accertata impossibilità totale o parziale di realizzazione del progetto stesso;
■ avere la possibilità di attrarre nuovi capitali per finanziare le vari attività benefiche da promuovere, sollecitando i sostenitori a conferire anche beni di non immediata liquidabilità (quali opere d’arte, ma anche immobili, partecipazioni societarie, etc.) e stimolando donazioni anche modeste;
■ seguire da parte degli apportatori attivamente l’evoluzione dei progetti, con un’informativa dettagliata da parte del trustee e la pubblicazione di tutte le informazioni sulle iniziative in essere
e future, nonché una contabilità e rendicontazione in grado di assicurare la tracciabilità di tutto quanto accade.
■ usufruire da parte del disponente e degli apportatori successivi, qualora il trust acquisisca la qualifica di Ets ( Ente del Terzo Settore), in relazione alle donazioni effettuate al trust, dei benefici fiscali previste dalla legge italiana in materia.