Luigi, Mario e Giuseppe Righi sono tre fratelli, imprenditori, ognuno con moglie e figli tranne l’ultimo che si è sposato da un anno. I tre fratelli hanno una sorella, Marina, con cui hanno litigato alla morte del padre per questioni di carattere ereditario e da tale data non hanno più alcun rapporto con lei, né lavorativo né personale.
Parimenti, il 51% delle azioni della società Solide Costruzioni è di proprietà di Giuseppe, mentre la restante quota è suddivisa in parti eguali tra Luigi e Mario.
Le esigenze dei tre fratelli sono molteplici: da una parte vi è la volontà di tutelarsi da eventuali future ingerenze di terzi nella vita dell’azienda (e nel caso di specie il riferimento è alla sposa di Giuseppe, di molto più giovane di lui e non gradita dai cognati), dall’altra la necessità di riequilibrare in via definitiva le intestazioni dei beni “comuni” in modo da non avere sorprese nell’eventualità che si verifichi la morte improvvisa di Giuseppe. In tale ultimo caso, infatti, atteso che Giuseppe si rifiuta di far testamento e sempre che non sopravvenga nel frattempo un suo figlio, i beni a lui intestati andrebbero automaticamente ai suoi eredi legittimi, ovvero alla moglie e ai fratelli, compresa la sorella. E non è detto che tali eredi, pur se pienamente informati sui fatti, onorino i patti originariamente instaurati tra i tre fratelli. Parimenti, la morte di uno dei due fratelli anziani rimetterebbe esclusivamente alla correttezza di Giuseppe il rispetto degli accordi e la trasmissione ai nipoti dei beni “comuni” a lui intestati. Un ulteriore desiderio, soprattutto dei fratelli più anziani, è quello di organizzare il passaggio generazionale, senza però perdere da subito il controllo della situazione o subire eccessive limitazioni nell’attività d’impresa.
L’istituzione di un trust ha permesso di soddisfare appieno tutte le richieste avanzate da Luigi, Mario e Giuseppe. L’atto istitutivo è stato sottoscritto da tutti e tre i fratelli in qualità di disponenti e la finalità del trust è stata identificata nella volontà di creare un fondo diretto a garantire ai disponenti e alla loro famiglia una sicurezza economica, assicurando al contempo una gestione unitaria dell’impresa di famiglia e la conservazione della sua titolarità effettiva in capo alla stirpe dei Righi. Il primo conferimento di beni in trust è stato effettuato da Giuseppe che vi ha apportato, oltre a larga parte del suo patrimonio personale, i beni “comuni”; ad esso sono seguiti ulteriori atti segregativi da parte questa volta dei fratelli più anziani, che vi hanno conferito parte dei loro beni personali, in modo da formare un unico patrimonio di famiglia accentrato in capo al trustee. Utile è stata la previsione nell’atto istitutivo di una clausola che ha riconosciuto al trustee la facoltà di istituire dei sottofondi, attribuendo a ciascuno di essi un’intitolazione.
Tali sottofondi saranno oggetto di rendicontazione separata da parte del trustee e i relativi costi e frutti dei beni in essi ricompresi così come il ricavato derivante da una loro eventuale alienazione potranno essere contabilizzati a debito/credito di ciascuno di essi. In questo modo si è ottenuto il vantaggio di mantenere uniti il capitale e i beni produttivi, evitando la frammentazione fra più eredi ed assicurandone la protezione nell’ottica di una gestione oculata dell’impresa.
I tre fratelli hanno conservato esclusivamente l’usufrutto degli immobili in cui attualmente risiedono con i rispettivi coniugi e il possesso di un’importante somma di denaro funzionale a soddisfare le loro esigenze correnti. La durata del trust è stata fatta coincidere con il verificarsi dell’ultimo dei due eventi tra il decorso di cinquanta anni dal termine iniziale e il decesso dell’ultimo disponente rimasto in vita. Quanto ai beneficiari, essi sono stati identificati nei discendenti di ciascuno disponente viventi al termine finale della durata del trust, nonché nelle persone che i singoli disponenti, limitatamente alla quota spettante a ciascuno di essi, nominino nel corso della durata del trust per testamento o per mezzo di atti autentici comunicati al trustee. Le mogli dei disponenti potranno pertanto, in virtù di tale clausola, essere nominate in ogni momento beneficiarie di tutto o parte di quanto segregato in trust. È stata, inoltre, prevista un’ulteriore clausola a loro vantaggio che consente a ciascun disponente di imporre, anche per testamento, la costituzione in favore delle stesse di un diritto di mantenimento gravante sul trust o, qualora il trust dovesse cessare per sopravvenire del termine finale, dei beneficiari.
Relativamente all’impiego del fondo in trust è previsto che il trustee versi il reddito ai beneficiari secondo la quota spettante a ciascuno. È, altresì, contemplata la possibilità che, qualora il reddito corrente di un beneficiario sia insufficiente per mante- nere il proprio attuale tenore di vita, il trustee impieghi quanto necessario del reddito del fondo in trust, nonché del capitale, per supplire alla insufficienza.
Parimenti sussiste una clausola di salvaguardia a favore dei disponenti in virtù della quale il trustee potrà impiegare il reddito e, qualora insufficiente, anche parte del fondo in trust a favore dei disponenti per consentire loro di mantenere l’attuale livello di benessere, nonché garantire loro cure e assistenze in caso di problematiche legate a malattia o vecchiaia.
Al fine, poi, di soddisfare l’esigenza dei tre fratelli di collaborare con il trustee e di indirizzarlo nelle sue scelte operative, soprattutto in quelle relative all’azienda di famiglia, è stata prevista nell’atto istitutivo la creazione di un organo di vigilanza definito “comitato di sorveglianza”. Particolare è la composizione e il funzionamento di tale organo. Il comitato di sorveglianza è composto dai tre fratelli finché sono in vita e poi si innesca un meccanismo di successione automatica in capo agli eredi in linea retta.
Quanto alle modalità di voto all’interno di tale comitato, esso è strutturato per quote e non per teste (alla stregua di quanto avviene in un fondo comune di investimento); di conseguenza, in caso di progressive dismissioni o nuovi conferimenti al Trust (possibili in quanto l’atto istitutivo contempla la possibilità di effettuare ulteriori apporti di beni da parte dei disponenti e dei membri della loro famiglia) si ridurranno o si aumenteranno le quote. Tale soluzione risulta vantaggiosa in quanto consente ad ogni beneficiario di incidere sulla vita del trust in maniera direttamente proporzionale al- le quote detenute. Venendo, infine, al ruolo riconosciuto al comitato di sorveglianza, tale organo, oltre ad avere il potere di revocare e sostituire il trustee, nonché di determinarne e modificarne il compenso e di esaminarne il rendiconto, dovrà essere consultato dal trustee prima di effettuare taluni atti di particolare rilievo economico a valere sul fondo in trust (quali, ad esempio, alienazione di beni, costituzione di garanzie, locazione di immobili etc.).
Inoltre, l’atto istitutivo contiene una clausola ad hoc in virtù della quale è espressamente previsto che il trustee eserciti i diritti connessi a partecipazioni in società secondo le indicazioni che gli fornisca il comitato di sorveglianza; di conseguenza il trustee, prima di partecipare ad alcuna assemblea di società le cui quote siano segregate in trust, deve rivolgersi al comitato per ottenere indicazioni circa la linea da seguire, i voti da esprimere, le deleghe da rilasciare e ogni altra modalità relativa all’esercizio del diritto di voto.