Diversamente, per quanto riguarda gli aspetti fiscali, il citato Regolamento stabilisce che lo stesso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa (articolo 1); peraltro, l’Agenzia ricorda che in materia successoria, fra l’Italia e la Francia vige una Convenzione internazionale, ratificata con la legge 14 dicembre 1994, n. 708, per evitare le doppie imposizioni sulle successioni e sulle donazioni. Ai sensi dell’articolo 5 della citata Convenzione, “i beni immobili che fanno parte della successione o di una donazione di una persona domiciliata in uno Stato e sono situati nell’altro Stato sono imponibili in questo altro Stato”. Orbene, per quanto riguarda, quindi, l’applicazione dell’imposta di successione, limitatamente al bene sito in Italia di cui alla fattispecie in esame, l’Agenzia ha quindi precisato come occorra fare riferimento alla legislazione in materia, vigente in Italia. Ai fini della determinazione dell’imposta dovuta e dell’applicazione delle franchigie d’imposta previste dai commi 48 e 49 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, rilevano, dunque, esclusivamente i trasferimenti di beni e diritti esistenti in Italia. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le norme previste dal decreto-legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Tus), e quindi, ai sensi dell’articolo 2 del Tus medesimo, comma 2, “se alla data di apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”. Ciò premesso, in relazione all’ulteriore quesito dell’istante, concernente le modalità di devoluzione all’istante, moglie del de cuius, del bene immobile sito in Italia, l’Agenzia osserva che l’acquisto della qualità di erede e la rinuncia alla riserva ereditaria sono definiti secondo le norme del diritto francese, mentre, per quanto riguarda l’applicazione dell’imposta di successione, eventualmente dovuta per il bene immobile sito in Italia, occorre far riferimento all’articolo 2, comma 48, del citato Dl n. 262 del 2006, ove è stabilito che per il coniuge e i parenti in linea retta, si applica l’aliquota nella misura del 4 per cento sul valore complessivo netto dei beni eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di euro. Da ultimo, l’Agenzia precisa che è necessario presentare la dichiarazione di successione, indicando tra i chiamati anche la figlia ed indicando la rinuncia.
Successione tra soggetti esteri di immobile in Italia
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Il caso analizzato dall’Agenzia delle entrate riguarda una pratica di successione tra l’Italia e la Francia. Oggetto della discussione un’immobile nel Belpaese
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