I conferimenti di partecipazioni domestici e comunitari sono disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 175 e 177, Tuir e dagli articoli 178, comma 1, lettera e) e 179, comma 4, Tuir.
Differenze tra conferimenti domestici e comunitari di partecipazioni
Il principale aspetto che differenzia le due fattispecie è rappresentato dal fatto che ai conferimenti domestici si applica il regime fiscale del realizzo controllato, mentre quelli intracomunitari beneficiano di una neutralità fiscale piena.
Infatti, nei conferimenti ex articolo 175, il valore di realizzo è il valore contabile attribuito dal conferente alla partecipazione ricevuta nella conferitaria ovvero, se superiore, il valore contabile attribuito dalla conferitaria alla partecipazione oggetto di conferimento.
Nei conferimenti ex articolo 177, il valore di realizzo è pari all’aumento di patrimonio netto della conferitaria. Così, se l’aumento di patrimonio netto della conferitaria è pari al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita in capo al soggetto conferente, non emerge alcuna plusvalenza tassabile.
I conferimenti intracomunitari, invece, sono fiscalmente neutrali, indipendentemente dal trattamento contabile in capo al conferente e alla conferitaria.
Problemi legati alla differenza di trattamento fiscale delle due fattispecie di conferimenti
La differenza del trattamento fiscale delle due fattispecie di conferimento può comportare delle distorsioni. Si pensi, ad esempio, al caso in cui, per effetto dei diversi valori economici delle partecipazioni conferite da più soggetti, l’aumento del patrimonio netto della conferitaria risulta superiore al costo fiscalmente riconosciuto dei conferenti o al caso in cui il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione oggetto di conferimento non risulta facilmente ricostruibile.
Ciò si verifica più frequentemente di quanto si possa pensare per le partecipazioni detenute da persone fisiche che sono state oggetto di operazioni straordinarie (ad esempio, le scissioni), di successione o donazione, o su cui sono stati costituiti diritti parziari (nuda proprietà/usufrutto).
L’applicazione del regime fiscale del realizzo controllato ai conferimenti di partecipazioni (domestici) è confermato dall’art. 6, comma 1, lettera f), della legge delega per la riforma fiscale e dalla relativa relazione illustrativa.
I conferimenti disciplinati dalle disposizioni di legge citate si differenziano anche per altri aspetti. Gli articoli 177 e 178 si applicano anche se i conferenti sono soggetti non imprenditori mentre, nei conferimenti ex art. 175, il conferente deve essere un soggetto imprenditore.
Le caratteristiche delle società oggetto di conferimento
Inoltre, con riferimento alle caratteristiche della società oggetto di conferimento, l’art. 175 non prevede nessun requisito specifico; al contrario, nei conferimenti ex articolo 177 la società oggetto di conferimento deve essere una società di capitali residente; nell’articolo 178, la società oggetto di conferimento deve avere determinate caratteristiche (semplificando, essere una società di capitali sottoposta all’imposta sulle società) residente in un Paese della Ue diverso da quello della conferitaria.
Il trattamento fiscale per le operazioni di riorganizzazione societaria
Più in linea generale, occorre in conclusione osservare che il trattamento fiscale previsto dal legislatore per le operazioni di riorganizzazione societaria (conferimenti di partecipazioni, conferimento di azienda, fusioni, scissioni, ecc.) risulta sostanzialmente efficiente e consente, al verificarsi di determinate condizioni, di procedere a operazioni di razionalizzazione e riorganizzazione dei gruppi, anche in preparazione del passaggio generazionale.
In questa prospettiva, è da vedere con favore l’intervento della legge delega per la riforma fiscale che riguarda i conferimenti di cui al comma 2-bis dell’articolo 177, Tuir. Detto comma ha esteso il regime del realizzo controllato ai conferimenti di partecipazioni che non consentono alla conferitaria di acquisire il controllo ma che superano determinate soglie (2/20% dei diritti di voto ovvero 5/25% del capitale, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni).
A tale proposito la legge delega chiede un intervento sui conferimenti del comma 2-bis aventi a oggetto società holding. L’attuale formulazione della legge, infatti, prevede condizioni applicative particolarmente gravose che rendono di difficile applicazione il regime del realizzo controllato ai conferimenti in esame. In ogni caso, novità sull’applicazione dell’art. 177 dovrebbero essere contenute nello schema di decreto legislativo di revisione di Irpef e Ires approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile.