Tale forma di protezione, rispetto ai debiti di natura tributaria, non è tuttavia di immediata applicazione.
Secondo la posizione dell’amministrazione finanziaria la tutela prevista dalla norma dell’art. 170 c.c. non è proponibile nei confronti dei crediti fatti valere dal fisco. Quindi le azioni esecutive vengono regolarmente intraprese per recuperare i debiti tributari anche in presenza di beni vincolati in un fondo patrimoniale.
Tuttavia in dottrina si dibatte su tale posizione vista la peculiarità del rapporto fisco-contribuenti. I debiti tributari trovano, infatti, la loro fonte nella legge e non già in rapporti contrattuali di carattere privato. Inoltre l’obbligazione tributaria non presenta un collegamento diretto e immediato con i bisogni della famiglia. Poi ancora, la norma richiede che ricorra in capo al creditore (l’erario in questo caso) la “consapevolezza che l’obbligazione sia stata contratta per scopi familiari”.
In questo quadro, quindi, sono fondamentali le pronunce della giurisprudenza che dettano la linea da seguire. Il principio cardine elaborato dai giudici reputa determinante, non già la natura delle obbligazioni (legali o contrattuali), ma la relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia con conseguente piena responsabilità del fondo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta e immediata con le esigenze familiari (Cass. 7/07/2009, n. 15862). Ciò significa che nei casi delle obbligazioni legali, e dunque anche dei debiti tributari, che abbiano inerenza diretta e immediata con il soddisfacimento di un bisogno della famiglia, l’opponibilità del fondo patrimoniale non può operare. Se il debito tributario, invece, origina da attività o beni estranei al fondo, quest’ultimo è opponibile al creditore e l’esecuzione tributaria deve arrestarsi.
Diventa, quindi, rilevante stabilire l’inerenza dell’obbligazione ai beni e ai frutti del fondo patrimoniale. È stato osservato che se ad esempio il debito tributario è sorto a titolo di Irpef calcolata su redditi fondiari degli immobili conferiti nel fondo allora con ogni probabilità l’esecuzione forzata tributaria non potrà essere fermata sui beni conferiti nel fondo. Nel caso in cui invece il debito tributario originasse dal reddito di impresa, derivante da un’attività commerciale estranea al fondo, l’esistenza del vincolo di destinazione sui beni oggetto di aggressione è opponibile.
La valutazione dell’inerenza o meno ai bisogni della famiglia del credito tributario è rimessa al giudizio di merito per cui occorre accertare caso per caso quali debiti siano estranei e quali siano inerenti ai bisogni della famiglia.
Quanto ai criteri cui tale indagine deve conformarsi, la giurisprudenza prevalente utilizza un “parametro negativo” in base al quale sono ricomprese nei bisogni della famiglia anche le esigenze volte al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi. I bisogni della famiglia devono intendersi, non già in senso meramente oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari. La prova dell’estraneità ai bisogni della famiglia incombe comunque sul contribuente che intende opporre il fondo patrimoniale all’erario. L’amministrazione finanziaria dovrà, invece, fornire la prova contraria e cioè che il tenore di vita familiare ha attinto, oltre che dai redditi dichiarati, anche da quelli che hanno originato dai debiti contratti.