Può assumere la natura di procura generale, quando si riferisce a più atti o affari, ovvero di procura speciale, quando si riferisce a un determinato o specifico atto o affare.
Non è necessaria la forma scritta, salvo che l’atto da compiere, ad esempio, la compravendita di immobile, non richieda la forma scritta. Infatti, l’art. 1392 del codice civile precisa che “la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”.
In questo contesto, è facile cogliere le opportunità che tale strumento offre, vale a dire, quello di demandare tutta la parte dispositiva ed esecutiva a un terzo, ma anche quello di decidere, ora per allora, l’opportunità di compiere atti dispositivi o di trasferimento del proprio patrimonio, formalizzando in anticipo, una volontà, da manifestarsi in futuro, nei limiti di efficacia della procura stessa.
La procura, infatti, si estingue per lo più per rinuncia da parte del mandatario o rappresentante, ma anche per revoca o per morte del mandante o rappresentato. Questi appena richiamati sono i casi classici di estinzione, ma molto spesso, il mandante o rappresentato, specie se, nell’esempio sopra richiamato, è il genitore anziano, può accadere che questi diventi incapace.
Quali sono, quindi, le sorti della procura in caso di incapacità?
La norma di riferimento è sicuramente l’articolo 1722 del codice civile, dove al n.4 prevede espressamente l’estinzione del mandato per il sopraggiungere di una pronuncia di interdizione o inabilitazione, ossia nei casi in cui lo stato di incapacità legale può rivelarsi totale o parziale per cui si renda necessaria la nomina di un tutore o curatore che tuteli l’interdetto o inabilitato.
Nulla è precisato dalla norma per quei casi, meno gravi, ove lo stato di incapacità, sia naturale, ossia molto meno grave e vi siano, tuttavia, i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno.
Casi di questo tipo, possono verificarsi quando il grado di infermità corrisponda a una menomazione fisica o psichica per cui la persona non sia idonea a provvedere, anche temporaneamente, ai propri interessi.
Per quest’ultima fattispecie, la giurisprudenza ha evidenziato orientamenti contrapposti, mentre da ultimo il Tribunale di Novara (Decreto 4.8.2016), è approdato a una soluzione che avvalora l’orientamento più rigoroso affermando l’estinzione implicita della procura.
Nell’affermare, infatti, che deve ritenersi giuridicamente ammissibile la nomina di un amministratore di sostegno di colui che si è precedentemente occupato dell’amministrando in forza di una procura volontaria e generale, non fa altro che implicitamente affermare l’estinzione della procura anticipata e l’opportunità di dare seguito alla fiducia riposta in precedenza dal mandante o rappresentato, al nominato mandatario o rappresentante.
Infatti, nella sentenza sopra richiamata, si precisa che la nomina dell’amministratore di sostegno nella persona del procuratore in precedenza nominato, conferisce allo stesso la qualità di pubblico ufficiale con la finalità di istituzionalizzare l’attività gestoria lato sensu, conferendo all’amministrazione di sostegno lo strumento per l’attuazione di una vigilanza sistematica sull’operato dell’amministratore (già procuratore generale) nell’interesse esclusivo e a tutela del rappresentato che versa in condizione di infermità ostativa a un esercizio consapevole del potere di vigilanza nei confronti del rappresentante.
In conclusione, se da un lato, sottesa a una procura in tempi di piena capacità, esiste una evidente fiducia da parte del mandante o rappresentato (esempio del genitore) verso un mandatario o rappresentante (esempio figlio o figli), dall’altro lato, questa stessa fiducia, può essere valutata ai fini della nomina a amministratore di sostegno, in modo da istituzionalizzarsi attraverso la nomina del precedente procuratore, il quale si atterrà all’autorizzazione del giudice tutelare per tutti gli atti di straordinaria amministrazione da compiersi nell’interesse del beneficiario sottoposto a tutela.
In pratica mentre prima il figlio poteva compiere tutti gli atti senza controllo, al verificarsi di uno stato di incapacità naturale, potrà essere nominato come amministratore di sostegno, ma eserciterà i poteri rapportandosi al giudice tutelare.