Mentre il capitale resta quello prescritto per legge per ciascun tipo societario, del tutto specifico è invece l’oggetto sociale, che deve consistere in via esclusiva nell’acquisizione, detenzione e gestione di attività finanziarie (azioni, obbligazioni, warrants, opzioni, etc.), di liquidità o di ogni altro asset (es. metalli preziosi) detenuto su un conto aperto presso fornitori di servizi finanziari professionali.
Una Spf non può tuttavia gestire attivamente le società di cui detenga le partecipazioni, avendo soltanto facoltà di esercitare i diritti di voto connessi a tali partecipazioni e di beneficiare dei diritti economici dalle medesime rinvenienti – né può esercitare attività commerciale (es. commercializzazione di asset finanziari, prestazione di servizi finanziari, etc). Le è inoltre vietato di concedere finanziamenti fruttiferi (anche alle consociate), di offrire al pubblico le azioni da essa emesse, di detenere immobili, licenze o brevetti.
Possono essere soci di una Spf soltanto i cosiddetti “investitori idonei” ovverosia (i) persone fisiche agenti nel quadro della gestione della propria ricchezza privata; (ii) entità di “private wealth” il cui scopo sia la gestione della ricchezza privata di persone fisiche (es. trust, fondazioni, etc.) ma che non siano comunque impegnate in attività economiche o commerciali; (iii) intermediari che detengano le partecipazioni della Spf per conto di “investitori idonei” (per esempio sulla base di accordi fiduciari).
La Spf è vigilata dall’Administration de l’enregistrement et des domaines (l’autorità per le imposte indirette) che ha il potere di revocare le agevolazioni fiscali riconosciute alla stessa per legge ove quest’ultima non abbia adempiuto agli obblighi normativi a essa imposti ovvero abbia perduto i requisiti richiesti per l’ottenimento della qualifica.
Va da sé che l’impiego della Spf – così come di ogni altro strumento di pianificazione patrimoniale transnazionale – deve essere oggetto di un’attenta valutazione alla luce della posizione soggettiva di ciascun investitore e del contesto di riferimento, anche al fine di assicurare che lo strumento sia legittimamente impiegato in accordo con le normative e le linee guida internazionali di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale e che lo stesso non si inserisca in strategie di pianificazione fiscale aggressiva. A tal fine, in Italia, assume sicuramente un ruolo chiave lo strumento dell’interpello, attraverso il quale ciascun contribuente può sottoporre, in via preventiva, il proprio caso specifico al vaglio dell’Amministrazione fiscale. Andranno inoltre verificati caso per caso i presupposti, qualora esistenti, per l’applicabilità della direttiva n. 2018/822/Ue (Dac6) in tema di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica, il cui schema di decreto legislativo di attuazione è correntemente al vaglio del parlamento italiano.