Con particolare riferimento alle partecipazioni in società di capitali, la norma prevede che il regime di esenzione si applichi a condi- zione che:
- Mediante il trasferimento il beneficiario acquisti o integri il controllo, inteso – ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile – come il diritto ad esercitare la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria della società partecipata;
- Il beneficiario del trasferimento per successione o donazione si impegni a mantenere la partecipazione di controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, pena la decadenza del beneficio (con applicazione dell’imposta che sarebbe stata dovuta in assenza dell’agevolazione, maggiorata di una sanzione amministrativa del 30%).
In relazione al regime di esenzione, l’Agenzia delle Entrate aveva già avuto modo di pronunciarsi in alcune occasioni chiarendo tra le altre cose che il regime di esenzione trova applicazione anche:
(a) ai trasferimenti di partecipazioni di minoranza che consentono al beneficiario di acquisire o integrare il controllo della partecipata e
(b) ai trasferimenti di partecipazioni di controllo a favore di più beneficiari, a condizione che la partecipazione venga detenuta dagli stessi in comunione per un periodo di almeno cinque anni.
Con le recenti risposte ad istanze d’interpello n. 231 e n. 257, pubblicate nel corso dell’estate, l’Agenzia delle Entrate è tornata a fornire nuovi e importanti chiarimenti sul regime di esenzione in parola. Nella risposta n. 231 viene, infatti, per la prima volta trattata l’applicazione del regime di esenzione rispetto a partecipazioni societarie i cui diritti siano suddivisi tra usufrutto e nuda proprietà.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate con riferimento a un trasferimento di azienda in nuda proprietà – ma quanto affermato deve chiaramente ritenersi applicabile alle partecipazioni societarie – ha chiarito che:
- Il regime di esenzione trova applicazione anche nel caso di trasferimento del diritto d’usufrutto “posto che l’usufruttuario ha il diritto di godere della cosa e, nel caso specifico di usufrutto di azienda, ha il dovere di gestire l’azienda, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme”;
- Per contro il regime agevolativo non trova applicazione nel caso del trasferimento di partecipazioni in nuda proprietà poiché il “nudo proprietario, pur avendo la titolarità del bene gravato dall’usufrutto, non dispone del diritto di godimento né dei poteri di gestione dell’azienda ricevuta a titolo gratuito”;
- Non costituisce ipotesi di decadenza dall’agevolazione il trasferimento da parte del soggetto titolare di un’azienda ricevuta con atto di donazione del diritto di nuda proprietà della medesima azienda o ramo di azienda entro il quinquennio.
Benché l’Agenzia delle Entrate non si esprima sul punto è da ritenersi che non costituisca causa di decadenza dall’agevolazione nemmeno l’estinzione del diritto d’usufrutto a causa del decesso dell’usufruttuario originario nel corso del quinquennio, trattandosi di un evento non dovuto alla volontà del beneficiario e che quindi non costituisce una violazione dell’impegno originariamente as- sunto all’atto della donazione.
Nella risposta n. 257, l’Agenzia delle Entrate – oltre a ribadire l’applicazione del regime di esenzione al trasferimento del diritto d’usufrutto su partecipazioni societarie – ha confermato che il regime agevolativo spetta anche nell’ipotesi in cui il beneficiario (o i beneficiari in comunione) acquisisca o integri una partecipazione di controllo mediante un trasferimento contestuale e congiunto da parte dei due genitori, non assumendo rilevanza il fatto che uno solo di essi detenga una partecipazione di controllo.
Ai fini dell’esenzione infatti la sussistenza del requisito del controllo “è da verificare in capo al beneficiario (o in capo ai beneficiari in comproprietà)” mentre la norma non richiede la sussistenza del medesimo requisito in capo al soggetto trasferente.
Alla luce di tale chiarimento, il regime di esenzione potrebbe applicarsi anche ad ipotesi ulteriori rispetto a quella trattata nella risposta, quali ad esempio una donazione effettuata da due soci o più soci (non necessariamente legati da rapporti di parentela) che decidano di trasferire le partecipazioni di controllo nella società a favore dei rispettivi discendenti prevedendo un regime di comproprietà quinquennale rispetto alle quote trasferite.