Oro e metalli preziosi come asset class per la diversificazione degli investimenti
Oro e altri metalli preziosi rappresentano a tutti gli effetti una asset class frequentemente utilizzata dalla clientela privata nella strategia di diversificazione degli investimenti.
Le motivazioni che spingono a investire in oro sono, come noto, le più varie e comprendono tanto le reazioni all’andamento dei mercati finanziari in determinati periodi, quanto il fatto che, da sempre, soprattutto l’oro rappresenta un cosiddetto “bene rifugio”.
Accade spesso, inoltre, che questa tipologia di beni si trasferisca di generazione in generazione e formi parte del patrimonio familiare.
Il trattamento fiscale della cessione di oro e altri metalli preziosi fino al 31 dicembre 2023
Quale che sia la motivazione legata all’investimento in oro o in altri metalli preziosi, vi sono alcune considerazioni di carattere fiscale che devono essere note a chi si trova proprietario di tale tipologia di beni. Infatti, come per qualsiasi forma di investimento, merita particolare approfondimento tanto nel caso di mera detenzione quanto nell’ottica più ampia della pianificazione patrimoniale.
Limitando le considerazioni alle sole imposte dirette si vuole qui segnalare la recente modifica legislativa recentemente operata dal legislatore tributario nella legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) in materia di determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione di oro e metalli preziosi.
Prima di esaminare la nuova disposizione pare opportuno ricordare che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di “metalli preziosi allo stato grezzo” rientra nella categoria dei “redditi diversi”, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c-ter) del Tuir.
Per tale tipologia reddituale, la determinazione della plusvalenza segue le regole previste dall’art. 68 del Tuir. Va rilevato che nella categoria “metalli preziosi” rientrano l’oro, l’argento e platino sotto forma di lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli (cfr., Circolare n. 165/98 del ministero delle Finanze) restando, quindi, esclusi tutti i metalli lavorati (es. gioielli) e le pietre preziose, tra cui i diamanti.
Fino al 31 dicembre 2023, per i metalli preziosi come sopra definiti, l’art. 68, comma 7, lett. d) consentiva di determinare la plusvalenza o analiticamente, come differenza tra il prezzo di cessione e il costo di acquisto oppure, in mancanza del costo di acquisto, forfetariamente nella percentuale del 25% del prezzo di cessione. Conseguentemente, il contribuente che ad esempio si fosse trovato a cedere a titolo oneroso l’oro non lavorato regalatogli dal nonno, non potendo contare sulla documentazione del costo storico avrebbe potuto determinare forfetariamente la plusvalenza nell’importo pari al 25% del prezzo di cessione.
La modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2024
La legge di Bilancio 2024 è intervenuta proprio sull’art. 68, comma 7, lett. d) del Tuir:, a partire dal 1° gennaio 2024, non è più possibile ricorrere alla determinazione forfetaria della plusvalenza perché l’art. 68, comma 7, lett. d) del Tuir prevede oggi che in mancanza della documentazione del costo di acquisto, l’intero prezzo di cessione costituisca plusvalenza da sottoporre a tassazione.
La nuova norma elimina quindi, in caso di mancanza del costo originario, la possibilità di determinare forfetariamente la plusvalenza che sarà pari all’intero prezzo di cessione. Tornando al nostro esempio, il contribuente che cede l’oro regalatogli dal nonno non potendo ricostruire documentalmente il costo storico, dovrà sottoporre a tassazione l’intero importo ricevuto come corrispettivo di cessione.
Considerazioni conclusive
La modifica normativa assume rilevanza considerato che nella prassi le cessioni effettuate senza documentazione sono molto frequenti e, pare opportuno precisare, non sono automaticamente collegate a intenti di evasione fiscale. Come detto, infatti, l’oro e gli altri metalli preziosi possono rappresentare parte del patrimonio familiare tramandato di generazione in generazione e, per questo, il loro acquisto può risalire molto in là nel tempo.
Si ricorda, inoltre, che il nuovo art. 68, comma 7, lett. d) del Tuir non si applica alle pietre preziose (es. diamanti) con ciò creandosi un differente trattamento tributario tra le due fattispecie.
L’impatto della nuova disposizione può essere rilevante considerando i recenti aumenti di valore dei metalli preziosi – dell’oro soprattutto – e per questo sarà importante tenerne conto sia in caso di cessione che, più in generale, in sede di pianificazione del passaggio generazionale.
(Articolo scritto con il contributo di Giada Mazzola, dello studio di consulenza legale tributaria Caldara & Associati)