Nell’articolo pubblicato a novembre 2022, ho cercato di fare il punto su quanto succede nei musei alle prese con le proteste degli attivisti, variamente incollati – o comunque diretti, con cattive intenzioni – contro le incolpevoli opere d’arte in esposizione. Queste azioni sembrano aver scatenato non solo le reazioni indignate e sconcertate delle istituzioni, ma anche le preoccupazioni dei privati collezionisti, che domandano la restituzione anticipata delle opere concesse in prestito.
Resta poi anche il problema della adeguatezza degli standard internazionali adottati per la tutela delle opere d’arte, che coinvolge in prima linea le compagnie assicurative, le quali anticipano già possibili aumenti dei prezzi dei premi.
Ma se pur è vero che il 2023 già si prospetta come un anno di aumenti, va detto però che il problema del danneggiamento di oggetti d’arte presentati in mostra non è certamente nuovo, ed è di sicuro nato ben prima degli attivisti.
Sembrano ipotesi astratte e meramente di scuola, ma sono in realtà più frequenti di quel che si possa pensare i casi in cui l’opera d’arte venga urtata, rovinata o maltrattata per via della distrazione di qualche visitatore, di passaggio in un museo.
Danni all’arte: gite scolastiche e prestiti internazionali
Qualche esempio: nel 2003, il Comune di Milano riceveva una richiesta di prestito con riguardo ad una celeberrima scultura di Umberto Boccioni di proprietà del Comune stesso, affinché fosse esibita in un museo belga; la richiesta veniva accolta e la scultura inviata a destinazione per la mostra. Malauguratamente, un dipendente del Musée, mentre spingeva un carrello carico di sedie ripiegate, scivolava accidentalmente sul pavimento e urtava il piedistallo su cui era installata la scultura, provocandone la caduta.
Stessa sorte nel 2018 per l’installazione di un artista italiano, in mostra presso un noto museo fiorentino, urtata da un ragazzo in gita con la sua scolaresca e sensibilmente danneggiata a causa di questa “collisione”.
Nel primo caso è stato necessario ricorrere al Tribunale (e poi alla Corte d’Appello) per pretendere un risarcimento: risarcimento che peraltro è stato poi riconosciuto solo in sede transattiva, posto che non sussistevano le condizioni per accertare giudizialmente (e non) quale fosse la condizione della scultura pre-caduta, e dunque per appurare quali danni fossero stati provocati dal tempo, dall’usura e dal naturale deperimento dei materiali di realizzazione del bene, e quali, invece, fossero stati determinati dall’urto con il carrello manovrato dal povero inserviente.
Nel secondo caso, invece, l’immediata e pronta attivazione delle parti coinvolte – e, in particolare, dell’assicurazione e del suo perito – ha consentito di raggiungere una soluzione conciliativa, che ha peraltro permesso il restauro dell’opera direttamente a cura del suo autore, nonché il pronto ritorno in esposizione.
In entrambi i casi, si era comunque discusso delle misure poste a tutela delle opere, senza tuttavia che ciò pregiudicasse, in definitiva, il raggiungimento di un accordo.
Merita una menzione anche il caso del 2014 che ha visto coinvolta una replica del XIX secolo della statua “Il satiro ubriaco”, anche conosciuta come “Il Fauno Barberini”. Mi sia consentita la freddura: di ubriaco qui non c’era solo il satiro, ma anche lo studente che, visitando l’Accademia di Brera, si è arrampicato in grembo all’opera, “fratturandole” una gamba … Qui non è mai stato svelato l’epilogo della vicenda, che resta perciò ignoto.
Pericolosamente selfie
All’estero, infine, tra i casi più recenti ed eclatanti, quello del visitatore che, per scattare un selfie, ha abbattuto in stile “domino” un’installazione composta da sculture a forma di corona, poggiate su piedistalli bianchi, collocati in serie, l’uno dopo l’altro, all’interno di una pop-up gallery di Los Angeles. Il tutto con tanto di video finito su YouTube, che ha raggiunto i 7 milioni di visualizzazioni … Il danno complessivo è stato quantificato in circa 200.000 dollari, ma non sappiamo se e come sia avvenuto il rimborso.
Il danneggiamento, ma anche, tra altri, la distruzione, il deturpamento e l’imbrattamento di opere d’arte sono innanzitutto puniti penalmente, con la reclusione e con una sanzione amministrativa (v. artt. 635 e 639 c.p., ma soprattutto la norma speciale di cui all’art. 518 duodecies c.p., di recente introduzione).
Oltre a questo, sul piano civilistico appare invece evidente che, nella stragrande maggioranza dei casi, la questione della risarcibilità del danno viene risolta in base alla regola dell’onere della prova (art. 2697 c.c.): fondamentale sarà poter dimostrare non solo il nesso di causalità tra l’azione umana (non solo dolosa, ma anche semplicemente negligente) e il danneggiamento dell’opera, ma anche lo status quo ante in cui si trovava il malcapitato bene.