La rinuncia deve essere formulata per iscritto, risolvendosi in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al patrimonio
Il legatario che pretende la legittima deve formalmente rinunciare al legato già acquisito.
È questo uno dei principi ricavabili dalla recente sentenza della corte di Cassazione, n. 30384 del 2023. Ad avviso dei giudici di legittimità: in tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto (ai sensi dell’art. 551, cod. civ.) un legato avente ad oggetto un bene immobile qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso.
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Come deve essere formulata la rinuncia?
La rinuncia deve essere formulata per iscritto ex art. 1350, primo comma, n. 5, cod. civ., risolvendosi in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al patrimonio.
Infatti, l’automaticità dell’acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima.
Tuttavia l’acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, che, qualora riguardi immobili, è soggetta alla forma scritta, richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari.
Ove tale situazione non ricorra (quindi ove non si tratti di beni immobili) la rinuncia ben può risultare da atti univoci compiuti dal legatario, implicanti la volontà di rinunciare al legato.
Il principio di diritto
In tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta.
L’art. 551 del codice civile così dispone:
- Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunciare al legato e chiedere la legittima.
- Se preferisce conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questo, tuttavia, non vale, quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.
- Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l’eccedenza il legato grava sulla disponibile.
Sul punto, come giurisprudenza conferma, ai fini della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, è necessario che risulti l’intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l’attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all’eredità. Tale intenzione non richiede formule sacramentali, ma può desumersi dal complessivo contenuto dell’atto, in forza di un apprezzamento compiuto dal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.