L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 21/E del 17 luglio (la circolare) ha fornito le istruzioni operative per poter beneficare di tale regime speciale introdotto con la legge di bilancio 2019, che si unisce a quello previsto per i lavoratori impatriati e quello della flat tax (cosiddetti neo domiciliati).
L’Italia è scesa quindi in modo deciso e strutturato nell’arena della competizione fiscale internazionale con dei provvedimenti mirati che puntano ad attrarre gli Hnwi (high net worth individuals), gli expatriates ed ora (il regime parte dall’anno 2019) anche i pensionati esteri.
Per quanto riguarda i pensionati il regime attrattivo certamente più famoso è quello portoghese, con aliquota recentemente portata al 10% (da notare che a Cipro un regime simile esiste da molti anni, con flat tax al 5%) ma ci sono anche Bulgaria (0%) e Uk (regime res non-dom); anche altri Paesi stanno seguendo tale strategia, tra gli ultimi la Grecia (flat tax al 7% come da noi) e l’Albania (0% rate).
Il regime opzionale italiano per i pensionati esteri si distingue dagli altri in quanto si applica a condizione che (i) vi sia un trasferimento di residenza da un Paese estero con il quale esista almeno un accordo di cooperazione amministrativa (un Tiea – Tax information exchange agreement), (ii) in un comune situato in una regione del Mezzogiorno (Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia) avente una popolazione non superiore ai 20mila abitanti (o anche in determinati comuni con meno di 3.000 abitanti colpiti da sisma del 2016 e 2017, ad esempio Amatrice in provincia di Rieti, nel Lazio). Scopo del regime è infatti favorire i consumi e gli investimenti in determinati comuni del Sud di modo che possano rivitalizzarsi con l’insediamento di nuovi abitanti.
Per fruire del regime è necessario che la persona non sia stata residente (fiscale) in Italia per almeno 5 anni prima del trasferimento. Il regime forfetario dura poi al massimo 10 anni, decorrenti dall’anno di acquisizione della residenza fiscale in Italia.
Il regime attrattivo è fruibile su opzione (da esercitare nella prima dichiarazione dei redditi) e consente di applicare una imposta sostitutiva del 7% sui redditi di fonte estera (i redditi di fonte estera vengono individuati, come per i neo domiciliati, con una lettura a specchio dell’art. 23 del Tuir). È anche possibile fare “opt-out” dal regime: in tal caso la revoca comporta l’applicazione delle ordinarie regole fiscali italiane.
Quindi l’esistenza di una pensione “estera” è solo un elemento abilitante lo speciale regime di tassazione forfetaria: una volta verificata tale condizione l’aliquota del 7% si applica a “tutti” i redditi di fonte estera di qualunque categoria, non solo a quelli da pensione. La circolare non affronta tuttavia il frequente caso delle pensioni erogate in regime di totalizzazione internazionale, dove la prestazione previdenziale viene pagata pro-quota da ciascuno degli Stati presso i quali il pensionato ha lavorato e possono essere uno o più Stati dell’Unione Europea, o Paesi in cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. Non pare invece esserci dubbio circa l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, in quanto una tassazione in Italia, seppure bassa, viene applicata (a differenza di paesi come la Bulgaria o l’Albania, o in passato il Portogallo, che detassano completamente il reddito di fonte estera).
Altro beneficio del regime è l’esenzione da imposte patrimoniali sulle attività estere (Ivie e Ivafe) e del relativo monitoraggio fiscale (il famigerato quadri Rw). A differenza del regime applicabile ai neo domiciliati non vi è esenzione da imposte di successione e/o donazione per i beni esteri.
La circolare non ha purtroppo chiarito se si considerano redditi di fonte estera, attratti al regime di tassazione forfetaria del 7%, anche i redditi derivanti da strumenti finanziari esteri “depositati” presso intermediari residenti (oltre che gli interessi da depositi e conti correnti italiani) da parte dei soggetti che beneficiano del regime agevolato.
In sostanza la circolare non pare ancora permettere (concessione che sarebbe utile anche al fine di incentivare il trasferimento di capitali in Italia a parte dei pensionati e dei ricchi neo domiciliati) alle banche e in generale agli intermediari residenti di attivare “speciali” conti correnti e titoli riservati ai contribuenti ai quali si applica lo speciale regime, “detassando” alla fonte i redditi esteri (anche ai fini patrimoniali, esentandoli da imposta di bollo). È evidente che in assenza di tali chiarimenti il pensionato manterrà i propri capitali all’estero, pagando solo il 7% sui redditi finanziari, aprendo in Italia un mero conto corrente di appoggio, come attualmente fanno i neo domiciliati.
Da ultimo, il pensionato ha la possibilità, come nel regime dei neo domiciliati, di scegliere di disapplicare il regime di tassazione forfetaria per uno o più Paesi esteri (cosiddetto cherry picking); in tal caso i redditi provenienti da tali Paesi verranno tassati ordinariamente, con diritto al credito per le eventuali imposte pagate all’estero. Tale opzione non è più revocabile, ma al più il contribuente può aggiungere altri Stati.