Il conferimento di partecipazioni intra- Ue trae origine dalla Direttiva 90/434/Cee, che, alla luce delle numerose modifiche subite nel corso degli anni, è stata in seguito sostituita dalla Direttiva 2009/133/CE, nella quale, all’art. 2 lett. 3) viene definito come “l’operazione mediante la quale una società acquisisce nel capitale sociale di un’altra società una partecipazione il cui effetto sia quello di conferire la maggioranza dei diritti di voto di questa società o, se dispone già di tale maggioranza, acquisisce un’ulteriore partecipazione, in cambio dell’assegnazione ai soci di quest’ultima, in contropartita dei loro titoli, di titoli rappresentativi del capitale sociale della prima società ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10 % del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile dei titoli assegnati in cambio”.
Tale disciplina è stata recepita in Italia dapprima con il D.lgs. 544/1992 e poi trasfusa nei suddetti articoli 178 e 179 del Tuir.
Profili soggettivi
In linea generale, i soggetti cui si applica la disciplina analizzata vengono individuati dall’art. 178, lett. a), del Tuir nei seguenti:
• spa, sapa, srl, società cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, e
• soggetti residenti in altri Stati membri dell’Unione europea, purché non si considerino, per convenzione in materia di doppia imposizione con Stati terzi, residenti fuori dall’Unione, che appartengano alle categorie indicate nella tabella A, e siano sottoposti a una delle imposte indicate nella tabella B, senza possibilità di opzione.
La lett. e) dell’art. 178 del Tuir, specifica inoltre che la disciplina in esame si applica alle permute e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) del medesimo art. 178, acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, ovvero incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo in uno dei soggetti indicati nella stessa lettera, residente in uno Stato dell’Unione diverso da quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in [permuta o] conferimento ed un eventuale conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore nominale delle suddette azioni o quote, sempreché alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato, ovvero la partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto indicato nella lettera a).
Semplificando, quanto sopra significa che:
1. “Soggetto” conferito (la società le cui partecipazioni risultano oggetto di conferimento): deve trattarsi di società residente in Ue, appartenente ad una delle categorie indicate nella tabella A e sottoposta ad una delle imposte indicate dalla tabella B.
2. Società conferitaria (la società beneficiaria del conferimento, quindi la società che “riceve” le partecipazioni conferite): deve trattarsi di società residente in Ue, appartenente ad una delle categorie indicate nella tabella A e sottoposta ad una delle imposte indicate dalla tabella B e deve risiedere in uno stato Ue diverso rispetto a quello del soggetto conferito/società oggetto di scambio (di cui al precedente punto 1).
Per quanto riguarda il soggetto conferente, si osserva, in primo luogo, come la norma non ponga alcun limite in merito alla natura dello stesso, pertanto possono fruire del regime in esame, rispettando le altre condizioni, sia le persone giuridiche che le persone fisiche (anche al di fuori dell’esercizio di impresa). In secondo luogo, si osserva che, sebbene la norma non lo dica espressamente, si può ritenere che possano accedere al regime in esame anche operazioni di scambio di partecipazioni in cui intervengono, in qualità di soci conferenti, più soggetti che, autonomamente considerati, non possiedano partecipazioni che consentono alla conferitaria di acquisire integrare o incrementare il controllo, ma che realizzano detti requisiti se considerati nella loro collettività.
Si precisa peraltro che, rispetto a quanto previsto dalla disciplina Ue, la normativa nazionale stabilisce che almeno uno dei soggetti che effettuano lo scambio debba essere residente in Italia ovvero che la partecipazione scambiata debba essere relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto comunitario.
Conseguentemente, la norma risulta applicabile nelle ipotesi sotto riepilogate:
Profili oggettivi
Per quanto riguarda i requisiti di carattere oggettivo, secondo quanto disposto dall’art. 178, comma 1, lett. e), la società conferitaria deve necessariamente ricevere una quantità di azioni o quote tale da consentirle di acquistare o integrare una partecipazione di controllo (ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.) nella società conferita. Inoltre, la disciplina risulta applicabile anche quando la società conferitaria, già in possesso di una partecipazione di controllo nella società conferita, incrementa in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo in precedenza detenuta.
Rimane fermo, invece, il limite rappresentato dall’eventuale conguaglio in denaro corrisposto ai soci della società conferita che non deve superare il 10% del valore nominale delle azioni o quote ricevute in cambio.
La neutralità fiscale del conferimento intra-Ue
Secondo quanto disposto dall’art. 179, comma 4, del Tuir, le operazioni di scambio di partecipazioni intracomunitarie mediante [permuta o] conferimento, indicate nell’art. 178 del Tuir, “non comportano realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio”.
Ciò significa che l’eventuale plusvalore latente insito alla partecipazione conferita non concorrerà alla formazione del reddito imponibile del socio conferente, ma sarà assoggettato a tassazione solamente qualora il socio conferente ceda, in seguito, una parte, o la totalità, delle partecipazioni della società conferitaria ricevute in cambio per effetto del conferimento; questo poiché, a seguito dell’operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento, la partecipazione nella società conferitaria ricevuta dal socio conferente “acquisisce”, ai fini fiscali, il medesimo valore fiscale della partecipazione conferita.
Da ultimo, si evidenzia come sia altresì previsto che gli eventuali conguagli “concorrono a formare il reddito dei soci della società incorporata o fusa o dei soci della societa’ scissa, fatta salva l’applicazione dell’articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87, e dei percipienti nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l’esenzione totale di cui all’articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3”. Sostanzialmente, quindi, qualora il socio conferente, oltre alla partecipazione nella società conferitaria, riceva un conguaglio in denaro (che in ogni caso non deve comunque eccedere il 10% del valore nominale delle partecipazioni conferite) questo concorrerà a formare il suo reddito imponibile, secondo le regole previste dal Tuir a seconda della sua natura soggettiva.