Le tensioni geopolitiche premono anche sulle migrazioni patrimoniali e fanno aumentare i nuovi residenti nel nostro Paese, e non solo. Non sono pochi, infatti, i possessori di grandi patrimoni a valutare una doppia cittadinanza per trasferimenti in caso di necessità, evitando la doppia imposizione fiscale.
Prima di trasferire la residenza però, fanno notare i professionisti del settore, occorre analizzare la situazione di pre-immigrazione con riferimento sia al patrimonio detenuto sia alla pianificazione del passaggio generazionale per quanto riguarda le questioni transnazionali relative a:
- donazioni
- investimenti immobiliari
- trust
- fondazioni
- strutture offshore.
Italia, un paese fiscalmente attrattivo?
In questo scenario l’Italia è considerata un approdo interessante grazie al basso livello di imposizione fiscale su successioni e donazioni ma anche per i regimi fiscali speciali, come quello per i “neo res” disciplinato dall’art. 24-bis del Tuir che prevede un’imposizione opzionale sostitutiva per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in relazione ai redditi prodotti all’estero.
Le agevolazioni comprendono:
- l’imposta forfettaria sostituiva di 100.000 euro annui
- l’estensione anche ai familiari (25.000 euro annui ciascuno)
- l’esenzione dall’obbligo di monitoraggio, dal pagamento di imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (Ivie) e dall’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).
Il tutto è soggetto a determinate condizioni tra le quali l’assenza di una residenza fiscale in Italia per almeno nove anni nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione (che può durare fino a un massimo di 15 anni).
Altre agevolazioni fiscali a determinate condizioni riguardano i titolari di pensione estera (imposta sostitutiva dell‘Irpef del 7% sui redditi di fonte estera), i lavoratori impatriati (i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito imponibile fino al 50% del loro ammontare) e il cosiddetto programma Investor visa for Italy che prevede procedure di visto semplificate al di fuori delle quote per coloro che intendano effettuare in Italia investimenti di importo significativo in aree strategiche per l’economia e la società italiana.
Infine può essere rilasciato al cittadino extra Ue che intenda stabilirsi in Italia un visto per residenza elettiva se è in grado di mantenersi in via autonoma senza esercitare alcuna attività lavorativa.
Il contesto transnazionale Italia-Svizzera
La Svizzera è da tempo una destinazione naturale in situazioni analoghe e gli scenari che riguardano i due paesi sono stati al centro di un convegno organizzato da Step Italy e Step Lugano, rami dell’associazione che riunisce gli esperti di grandi patrimoni, trust e successioni. Dopo i saluti di apertura da parte di Stefano Loconte e Filippo Turato, rispettivamente presidenti di Step Italy e Step Lugano, e di Lorenzo Palleroni, amministratore delegato Vontobel Wealth Management Sim Spa, ad illustrare le caratteristiche fiscali relative sono intervenuti Alberto Lissi e Michel Morelato (tax partner AG), Antonio Longo (Dla Piper) e Domenico Maria Sannicandro (Belluzzo International Partners) con la moderazione di Francesco Giorcelli (consiglio direttivo Step Lugano).
Gli aspetti civilistici sono stati analizzati, invece, da Angelo Busani (studio notarile Busani & Partners), Mattia Tonella (Btc Legal) e Francesco Wicki (studio legale e notarile Wicki) moderati da Giovanni Cristofaro (consiglio direttivo Step Italy) con la disamina di numerosi casi concreti.
Residenza, domicilio e dimora: differenze tra Italia e Svizzera
La residenza in Italia
Dal 1° gennaio di quest’anno si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta (oltre 183 giorni) hanno in Italia:
- la residenza, ovvero il luogo in cui il soggetto ha la «dimora abituale». E’ necessaria la volontà di rimanere in un certo luogo (elemento soggettivo) e la stabile permanenza nel luogo (elemento oggettivo);
- il domicilio, ovvero il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari; o
- presenza fisica, indipendentemente dal criterio della residenza o del domicilio;
- iscrizione all’anagrafe, con presunzione relativa di residenza fiscale se mantenuta per la maggior parte dell’anno.
La residenza in Svizzera
In Svizzera, invece, sono rilevanti sia il concetto di domicilio fiscale (declinato come residenza con l’intenzione di stabilirsi durevolmente e anche come centro degli interessi vitali (e.g. famigliari, affettivi, professionali)) sia il concetto di dimora fiscale che si attiva in caso di soggiorno in Svizzera senza interruzioni apprezzabili per almeno 30 giorni esercitando attività lucrativa o almeno 90 giorni senza esercitare attività lucrativa. E in caso di emigrazione dalla Svizzera vi è anche la necessità di dimostrare il nuovo domicilio all’estero.
Quando una persona viene considerata residente fiscale sia dall’Italia che dalla Svizzera esiste una convenzione tra i due paesi che regolamenta i casi di dual residence.
Da quest’anno, inoltre, l’Italia ha eliminato la Svizzera dalla black list delle persone fisiche di cui al Dm 4 maggio 1999, relativo alla presunzione legale di residenza fiscale in Italia.
Dal 2024 è entrato in vigore anche un nuovo regime per i transfrontalieri cio i lavoratori con residenza in un comune che è nella fascia di 20 Km dal confine.
Imposta di donazione e successione in un contesto cross border, cambiamenti in vista
La tassazione delle successioni e delle donazioni in Italia
In Italia vige il principio della territorialità dell’imposta sulla successione e donazione: l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. Se alla data di apertura della successione o a quella donazione il de cuius o il donante non è residente in Italia, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti sul territorio italiano.
La recente bozza del decreto del 6 aprile 2024 prefigura variazioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni trust, territorialità, donazioni indirette
La tassazione delle successioni e delle donazion in Svizzera
In Svizzera nel 2023 è stato rivisto il diritto ereditario con la riduzione della quota legittima di discendenti e l’abolizione della legittima dei genitori il che impone attenzione ai testamenti precedenti al 2023. È stata, inoltre, avviata nel 2018 la revisione delle norme successorie della Legge sul diritto internazionale privato (Ldip) per modernizzare il diritto internazionale successorio svizzero e armonizzarlo alla normativa del regolamento 650/2012 Eu sulle successioni, con entrata in vigore nel 2025. Tra le modifiche principali l’ampliamento della scelta del diritto applicabile da parte del testatore e la riorganizzazione delle norme di conflitto in materia di disposizioni testamentarie.
Non ha, invece, visto la luce la legge sul trust svizzero che nonostante il consenso maggioritario sulla necessità di uno strumento per la pianificazione patrimoniale e successoria.
Infine, è stata avviata un’iniziativa dei giovani socialisti denominata «Iniziativa per il futuro». L’iniziativa chiama gli svizzeri a votare su un’imposta di successione del 50% su patrimoni superiori ai 50 milioni di franchi in modo da finanziare una politica climatica socialmente giusta. Può essere utile ricordare che un’iniziativa popolare analoga di aumentare la tassa sul reddito da capitale è stata bocciata dagli svizzeri nel settembre 2021.