Se gli atti compiuti dal de cuius assumono l’idoneità a ledere i diritti dei legittimari, questi avranno il diritto di accertare che un bene, alienato sotto l’apparenza del negozio oneroso, si dimostri essere in realtà una donazione
Il legittimario erede ab intestato, il quale agisce in riduzione contro i donatari (o i legatari), non abdica né al titolo di erede legittimo in favore del titolo di legittimario, né alla quota ereditaria
I diritti del legittimario
Quando la successione legittima si apre su un “relictum” insufficiente a soddisfare i diritti dei legittimari alla quota di riserva, avendo il “de cuius” fatto in vita donazioni che eccedono la disponibile, la riduzione delle donazioni pronunciata su istanza del legittimario ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria di cui il legittimario stesso è già investito “ex lege”, determinando il concorso della successione legittima con la successione necessaria.
La circostanza che il legittimario, nel chiedere l’accertamento della simulazione di atti compiuti dal “de cuius”, abbia fatto riferimento alla quota di successione “ab intestato” non implica che egli abbia inteso far valere i suoi diritti di erede piuttosto che quelli di legittimario, qualora dall’esame complessivo della domanda risulti che l’accertamento sia stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa.
Questo è uno dei principi ricavabili dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 29821 del 2023, con la quale i giudici di legittimità si sono pronunciati in materia di diritto ereditario e successione, nell’ambito delle tutele esperibili dai legittimari.
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Gli atti del de cuius ledono i diritti dei legittimari
Se gli atti compiuti dal de cuius assumono l’idoneità a ledere i diritti dei legittimari, questi avranno il diritto di accertare che un bene, alienato sotto l’apparenza del negozio oneroso, si dimostri essere in realtà una donazione, soggetta a riunione fittizia ed eventualmente a riduzione.
Ma non è tutto. quando gli atti compiuti dal de cuius si pongono in lesione dei diritti dei legittimari, questi ultimi hanno altresì interesse a far valere la simulazione assoluta del negozio, al fine di fare accertare che un bene oggetto di alienazione faccia parte del relictum ereditario: il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un’esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia.
Impugnare per simulazione un atto del de cuius
Come hanno chiarito i giudici, per l’accertamento della simulazione è necessario che il legittimario agisca nella veste di terzo e non di contraente, per rimediare a una lesione di legittima, intesa l’espressione in senso ampio, in modo da comprendere non solo la reintegrazione in senso proprio, tramite la riduzione della donazione dissimulata, ma anche il recupero all’asse ereditario del bene oggetto di alienazione simulata ovvero di donazione dissimulata nulla per difetto di forma.
Il legittimario erede ab intestato, il quale agisce in riduzione contro i donatari (o i legatari), non abdica né al titolo di erede legittimo in favore del titolo di legittimario, né alla quota ereditaria conseguita in virtù della successione intestata in favore della quota riservata. Il legittimario, piuttosto, fa valere tale sua qualità, concorrente con quella di erede legittimo, per far sì che la quota di successione intestata si adegui, in valore, alla quota di riserva tramite la riduzione delle donazioni e dei legati, ovvero che possa espandersi tramite il recupero con l’accertamento della nullità di atti dissimulati, di beni all’apparenza fuoriusciti dal patrimonio, avvalendosi però a tal fine del più agevole regime probatorio riservato al legittimario.