L’amministrazione finanziaria fornisce ulteriori chiarimenti a proposito dei requisiti necessari per un investitore estero per beneficiare dell’esenzione da ritenuta sui proventi distribuiti da un fondo immobiliare italiano.
La disciplina fiscale italiana prevede che i proventi distribuiti da fondi immobiliari italiani a investitori esteri siano, in linea di principio, soggetti a ritenuta alla fonte del 26%. Tale ritenuta non si applica qualora i proventi siano percepiti, tra gli altri, da organismi di investimento collettivo del risparmio (“Oicr”) esteri istituiti in paesi “white list” (cioè inclusi nella lista del Decreto ministeriale 4 settembre 1996, che – titolo esemplificativo – comprende Lussemburgo, Cayman, Jersey, Singapore, etc.).Con risposta n.345 pubblicata lo scorso 26 agosto, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune (ulteriori) linee guida per individuare i requisiti affinché un investitore estero si qualifichi come Oicr eligible per il regime di non imponibilità. Più in dettaglio, la fattispecie analizzata dall’Agenzia è proposta da una società di Singapore (“gestore”) avente forma giuridica di Private limited company e autorizzata dalla Monetary authority di Singapore alla gestione di un real estate investment trust (“Reit”), suddiviso in quote, che sta considerando di investire in un fondo immobiliare italiano. Il gestore, tramite l’interpello in esame, intende verificare la possibilità del Reit di beneficiare del regime di non imponibilità in esame.In proposito, l’Agenzia, in linea con chiarimenti precedentemente forniti, ribadisce che possono beneficiare dell’esenzione da ritenuta gli Oicr esteri che:- (i) secondo la normativa vigente nello stato estero in cui sono istituiti presentano i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi italiani, a prescindere dalla forma giuridica e ancorché privi di soggettività tributaria;- (ii) e a condizione che sul fondo o sul soggetto incaricato della gestione sussista una forma di vigilanza.Sulla base della definizione regolamentare di Oicr, l’Agenzia individua quali caratteristiche imprescindibili di un Oicr la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori e l’autonomia delle scelte di gestione della società di gestione rispetto ai partecipanti. A parere dell’Agenzia non rappresentano, invece, caratteristiche per qualificarsi quali Oocr l’assenza di una politica predefinita di investimento e di un regolamento di gestione, un’attività non limitata nel tempo e con scopo commerciale.Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia conclude positivamente sulla possibilità del Reit di Singapore di beneficiare dell’esenzione da ritenuta sui proventi distribuiti dal fondo immobiliare italiano poiché:- (i) il Reit è istituto in un paese White list, ha una pluralità di investitori e il capitale è raccolto con le modalità previste dall’atto di costituzione, le politiche di investimento sono predeterminate, la gestione è affidata al gestore, sulla base di quanto stabilito nell’atto costitutivo e gli investitori non partecipano alla gestione né controllano le politiche di investimento; e- (ii) il gestore, istituito in Paese white list, è soggetto alla supervisione dell’autorità di Vigilanza di Singapore e agisce a seguito di apposita autorizzazione rilasciata dalla stessa.I chiarimenti in esame, applicabili per valutare la possibilità di beneficare dell’esenzione da ritenuta a prescindere dal Paese in cui l’Oicr è istituito (quindi non limitatamente al caso di Singapore), si inseriscono nell’ambito di una serie di linee guida fiscali, recentemente pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, in tema di fondi immobiliari e Sicaf immobiliari, tramite le quali sono state chiarite alcune “aree grigie”.
La disciplina fiscale italiana prevede che i proventi distribuiti da fondi immobiliari italiani a investitori esteri siano, in linea di principio, soggetti a ritenuta alla fonte del 26%. Tale ritenuta non si applica qualora i proventi siano percepiti, tra gli altri, da organismi di investimento coll…
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