Con Risoluzione n.76 dello scorso 22 dicembre, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di Oicr immobiliari italiani, da parte di quotisti non residenti, non rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della normativa domestica (introdotta dalla legge di bilancio 2023, nota come Italian land rich provision) che prevede che siano imponibili in Italia le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti il cui valore derivi, per più della metà, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.
In sostanza, alla luce del chiarimento fornito dalle Entrate, le ordinarie regole di esenzione previste, a determinate condizioni, per la cessione di quote di Oicr immobiliari continuano a trovare applicazione, dal momento che l’esclusione dall’esenzione introdotta dall’Italian land rich provision non è applicabile.
Il fatto oggetto dell’interpello
L’interpello è proposto da un fondo lussemburghese (SCSp) che si qualifica come organismo di investimento collettivo del risparmio e che è gestito da un gestore lussemburghese, autorizzato e vigilato in Lussemburgo, che svolge la propria attività in conformità con la direttiva Aifm. La SCSp intende cedere il 100% delle quote di un fondo immobiliare italiano e, in proposito, presenta interpello chiedendo all’Agenzia di chiarire se l’esclusione dal regime di esenzione (di cui all’articolo 5(5bis) del Dlgs 461/1997, introdotto dalla legge di bilancio 2023) trovi o meno applicazione in caso di cessione di quote di fondi immobiliari.
Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate
Al riguardo l’Agenzia chiarisce che i redditi derivanti dalla cessione di quote di Oicr immobiliari non rientrano nell’ambito oggettivo della disciplina che prevede l’esclusione dall’esenzione da tassazione per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti il cui valore derivi, per più della metà, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.
Questo poiché, a parere dell’Agenzia, le quote di partecipazione a un organismo di investimento collettivo del risparmio non sono assimilabile alle partecipazioni al capitale o al patrimonio di una società in quanto non attribuiscono i medesimi diritti amministrativi (infatti i partecipanti a un fondo hanno diritto di credito al rimborso delle quote sottoscritte e non diritto di partecipazione alla gestione).
Inoltre, l’Agenzia evidenzia come l’esenzione sulle plusvalenze in esame è coerente con il trattamento applicabile ai proventi distribuiti dai fondi immobiliari che, a determinate condizioni, beneficiano dell’esenzione.
Da ultimo, l’Agenzia precisa che, dal momento che nel caso in esame il cedente è un fondo di investimento europeo gestito da una società di gestione autorizzata e vigilata ai sensi della Direttiva Aifm, la plusvalenza beneficerebbe in ogni caso dell’esenzione prevista espressamente dalla normativa in caso di cessione da tali categorie di soggetti.