In tema di pianificazione successoria, con la volontร di evitare le incertezze e le criticitร caratterizzanti una successione mortis causa, due sono gli strumenti di riferimento nel nostro ordinamento nazionale: lโistituto della donazione e il patto di famiglia.
Definizione di donazione e patto di famiglia
Entrambi disciplinati in codice civile, la donazione รจ definita dallโarticolo 769 come il โcontratto attraverso il quale una parte, detta donante, per spirito di liberalitร e gratuitร , arricchisce unโaltra, cosiddetta donatario, disponendo a favore di questa un suo diritto o assumendo verso la stessa unโobbligazioneโ.
Mentre i patti di famiglia, ai sensi del precedente articolo 768 bis, sono i โcontratti attraverso i quali lโimprenditore o il titolare di partecipazioni trasferisce, totalmente o limitatamente a una parte, lโazienda o le proprie quote o azioni a favore di uno o piรน dei suoi discendentiโ.
Obblighi e similitudini tra donazione e patto di famiglia
Questi due istituti, oltre a condividere la finalitร , sono soggetti agli stessi obblighi circa la necessaria forma del contratto, da stipularsi come atto pubblico, e condividono lโassoggettamento allโimposta indiretta sulle donazioni e successioni.
Queste due discipline presentano, perรฒ, caratteristiche e specificitร proprie che possono portare alla propensione verso lโuno o lโaltro strumento.
La donazione e il rischio di una frammentazione futura del patrimonio
La donazione, pur essendo uno strumento caratterizzato da grande flessibilitร , semplicitร e versatilitร , risulta fortemente soggetta al rischio di vedere frammentato, in tempo successivo dal suo perfezionamento, il patrimonio cosรฌ unitariamente trasferito.
Allโapertura della successione, infatti, i beni, lโazienda o le partecipazioni donate possono essere soggetti ad azioni di riduzione o a collazione.
Le azioni di riduzione e collazione
Lโazione di riduzione, disciplinata nellโarticolo 553 del codice civile, puรฒ essere esercitata dai legittimari qualora le liberalitร effettuate in vita dal donante eccedano la quota della quale egli poteva effettivamente disporre, ledendone di conseguenza la legittima. Il donatario sarร quindi chiamato alla restituzione della totalitร o di una parte di quanto ricevuto, con la conseguenza di rendere vana la pianificazione successoria progettata dal dante causa.
Allo stesso modo, la collazione, normata anchโessa allโinterno del codice civile allโarticolo 737 e seguenti, prevede lโobbligo, in capo ai discendenti e al coniuge, di โconferire ai coeredi tutto ciรฒ che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamenteโ, in modo da permetterne un riparto a beneficio di tutti i legittimari, in proporzione alla propria quota spettante.
Le potenzialitร del patto di famiglia nello scongiurare una frammentazione futura del patrimonio
I patti di famiglia, diversamente dalla donazione, presentano invece la caratteristica di essere esenti dalla possibilitร di future impugnazioni dellโatto di trasferimento da parte di legittimari non beneficiari, essendo questi ultimi obbligatoriamente chiamati a partecipare allโatto ed essendo questโultimo perfezionabile solo con il consenso unanime.
Ai non assegnatari sarร cosรฌ possibile liquidare la porzione di patrimonio loro spettante, attribuendo alle rispettive quote di legittima la somma di denaro o beni in natura concordati.
ร da considerare perรฒ che lo strumento del patto di famiglia, alla luce della sua complessitร , risulterร maggiormente oneroso rispetto a una semplice donazione.
Oltre alle spese dellโonorario notarile, richiedendo un necessario accordo tra tutti i legittimari, si renderร infatti necessario anche il coinvolgimento di professionisti al fine della valutazione dei beni o dei complessi aziendali oggetto dellโoperazione e della determinazione del congruo valore di liquidazione spettante agli eredi non beneficiari.
Le variabili chiave da considerare nella scelta
La scelta dello strumento piรน idoneo varia quindi in relazione alle caratteristiche proprie del caso concreto.
Lo strumento della donazione, data la sua semplicitร , flessibilitร e immediatezza, risulta particolarmente adatto a trasferimenti di singoli beni, come possono essere degli immobili, o beni di valore limitato.
Inoltre, รจ indicata qualora si presenti una situazione familiare lineare, come ad esempio nelle ipotesi di trasferimento dโazienda o di partecipazioni societarie con beneficiario lโunico figlio oppure nelle residue casistiche in cui non risulti applicabile la disciplina dei patti di famiglia, come nel caso delle ipotesi di volontร di trasmissione del patrimonio a fratelli o affini.
I patti di famiglia, invece, si dimostrano lo strumento da preferire nelle casistiche piรน complesse, nelle quali lโoggetto del passaggio generazionale รจ rappresentato da aziende o partecipazioni sociali, con lโobiettivo di lungo periodo di garantirne una continuitร di gestione aziendale in capo ai discendenti.
Questo istituto รจ infatti indicato nei casi in cui lo scopo sia quello di concludere una pianificazione successoria prevenendo possibili futuri contenziosi tra eredi, permettendo di definire in anticipo un accordo tra tutti i legittimari sullโentitร e la natura della quota di patrimonio loro spettante.
(Articolo scritto in collaborazione con Asia Zaltron, collaboratrice di Studio Righini e Associati)