Trust e passaggio generazionale: il rischio di perdere l’esenzione

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La riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni introdotta dal D.Lgs. n. 139/2024 punta a rendere equivalenti i regimi di tassazione dei trust “all’uscita” e “all’entrata”. Ma le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate rischiano di penalizzare i trust testamentari utilizzati per il passaggio generazionale dell’impresa familiare

Indice

Tassazione dei trust: cosa cambia con la riforma 2024

Il D.Lgs. n. 139/2024 ha codificato all’art. 4-bis del Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni la disciplina di tassazione indiretta dei trust e degli altri vincoli di destinazione.
L’architettura è duplice: in via ordinaria, l’imposta si applica al momento dell’attribuzione dei beni dal trustee al beneficiario (tassazione “all’uscita”); in via opzionale, il disponente o, nel trust testamentario, il trustee, può corrispondere l’imposta già al momento del conferimento dei beni in trust o dell’apertura della successione (tassazione “all’entrata”). I due regimi sono pensati per produrre un risultato sostanzialmente equivalente, garantendo al contribuente certezza e programmazione fiscale.

Le indicazioni emergenti dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate – in particolare dalle istruzioni al nuovo modello di dichiarazione di successione – sembrano però spingere in direzione opposta, escludendo la rilevanza di esenzioni e riduzioni in caso di opzione per la tassazione anticipata. Una lettura simile genera un’ingiustificata disparità di trattamento e una maggiore onerosità dell’opzione rispetto al regime ordinario, particolarmente penalizzante nei trust testamentari costituiti per favorire il passaggio generazionale dell’impresa familiare.

Tassazione “all’uscita”: come funziona il regime ordinario

L’articolo 4-bis, comma 1 del TUSD prevede l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti di beni e diritti derivanti da trust che comportano un arricchimento gratuito a favore dei beneficiari. L’imposta è dovuta ai trasferimenti che, soddisfando le condizioni di territorialità contenute nell’art. 2, comma 2-bis del TUSD, abbiano ad oggetto:

  • i) tutti i beni e i diritti trasferiti ai beneficiari, se il disponente risiede in Italia al momento della separazione patrimoniale;
  • ii) solo i beni e i diritti esistenti in Italia, se il disponente è residente all’estero.

L’obbligo di assolvimento dell’imposta sorge al momento del trasferimento dei beni e dei diritti al beneficiario che, entro trenta giorni dal trasferimento, dovrà denunciare l’evento all’Agenzia delle Entrate. Tale sistema di tassazione del trust, per questo, è detto “all’uscita” e rappresenta il regime fiscale ordinario in cui il presupposto impositivo coincide con il momento in cui si realizza l’effettivo arricchimento gratuito dei beneficiari.

L’opzione “all’entrata”: anticipare il prelievo fiscale per pianificare

Il disponente del trust o il trustee, in caso di trust testamentario, possono derogare il regime ordinario di tassazione, qualora decidano di corrispondere l’imposta sulle successioni e donazioni ad ogni apporto di beni o diritti ovvero all’apertura della successione (tassazione “all’entrata”). In tali ipotesi, la tassazione è anticipata e coincide con l’aspettativa degli aventi causa di beneficiare di un incremento patrimoniale gratuito.

Come si calcola l’imposta anticipata

L’art. 4-bis, comma 3 del TUSD consente, quindi, al disponente o al trustee di poter scegliere tale regime opzionale in cui il momento impositivo coincide con l’apporto di beni dal disponente al trustee.
La base imponibile, le franchigie e le aliquote sono determinate in base al valore complessivo dei beni e dei diritti ed al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento o all’apertura della successione.
Nei casi in cui non sia possibile individuare la categoria dei beneficiari, l’imposta sulle successioni e sulle donazioni sarà calcolata con l’aliquota massima dell’8%, senza applicazione di franchigie.

Quando il versamento diventa definitivo

L’imposta anticipata si considera pagata a titolo definitivo e non è possibile annullare il versamento, neanche in caso di mancata realizzazione del trasferimento in favore del beneficiario.
Il regime opzionale si può inoltre applicare ai trust esistenti prima del 3 ottobre 2024.

Trust e passaggio generazionale: il regime di esenzione

Ai trust che prevedono trasferimenti a titolo gratuito di aziende, quote e azioni di società effettuati in favore del coniuge o dei discendenti non si applica l’imposta sulle successioni e donazioni. Ad affermarlo è l’articolo 3, comma 4-ter del TUSD, la cui finalità è agevolare il passaggio generazionale dell’impresa nell’ambito familiare.

I requisiti richiesti dalla legge per accedere al beneficio

L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trust testamentari costituiti solo in favore dei discendenti in linea retta e del coniuge del disponente per favorire il passaggio generazionale.

Il beneficio opera se ricorrono le seguenti condizioni:

  • i) i discendenti o il coniuge devono proseguire l’esercizio dell’attività di impresa per almeno cinque anni dal trasferimento delle aziende, delle quote o delle azioni di società
  • ii) i beneficiari devono rendere, al momento dell’atto di trasferimento, una specifica dichiarazione di impegno avente ad oggetto, a seconda dei casi, la prosecuzione dell’attività, la detenzione del controllo ovvero il mantenimento della titolarità del diritto trasferito.

Il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti comporta la decadenza dall’agevolazione. Tornerà ad applicarsi, dunque, l’imposta sulle successioni e donazioni in misura ordinaria, oltre ad interessi e sanzioni.

Quali trasferimenti possono beneficiare dell’agevolazione

I trust che prevedono il trasferimento di azienda e di ramo di azienda al coniuge o ai discendenti sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni se tali beneficiari proseguono l’esercizio dell’attività di impresa per un periodo di almeno cinque anni dalla data del trasferimento. Il trasferimento deve riguardare l’azienda, cioè il complesso di beni organizzati dall’imprenditore (commerciale o agricolo) senza limite dimensionale.

Sono esenti dall’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni anche i trust che comportano il trasferimento di quote o azioni di società di capitali o di quote di società di persone.
Nell’ipotesi di trasferimento di quote o di azioni di società di capitali, l’imposta sulle successioni e donazioni non si applica alle partecipazioni mediante le quali il beneficiario assume o rafforza una quota di partecipazione tale da consentirgli di detenere la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società.
Nel caso in cui mediante il trust si realizzi il passaggio generazionale di quote di società di persone, il beneficio spetta alla sola condizione che i beneficiari detengano la titolarità delle quote per almeno cinque anni dal trasferimento. Per le società di persone, inoltre, l’esenzione si applica anche ai trasferimenti di percentuali minoritarie del capitale sociale.

Il nodo dell’opzione “all’entrata” nei trust testamentari

In diverse occasioni l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema dell’esenzione dell’imposta sulle successioni e donazioni con riferimento ai trasferimenti liberali di complessi aziendali o di partecipazioni sociali derivanti da trust ai familiari.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, il trasferimento gode dell’esenzione di imposta sulle successioni e donazioni se sono soddisfatti quattro requisiti:

  • i) il trust ha durata non inferiore a cinque anni;
  • ii) i beneficiari finali sono il coniuge o i discendenti del disponente;
  • iii) il trust non è discrezionale o revocabile;
  • iv) il trustee prosegue l’esercizio dell’attività di impresa o la detenzione del controllo per un periodo non inferiore ai cinque anni, dalla data del trasferimento, con contestuale dichiarazione di impegno alla prosecuzione.

Perché l’interpretazione dell’Agenzia crea problemi

Mentre non si ravvisano criticità se il trasferimento liberale avviene all’uscita, nell’ipotesi di opzione per il regime all’entrata, la situazione non è chiara. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, esenzioni e riduzioni non possono applicarsi in caso di opzione per la tassazione all’entrata, determinando un’ingiustificata disparità di trattamento e una maggiore onerosità rispetto al regime ordinario.

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate del 2025

L’orientamento si è tradotto in indicazioni operative con il provvedimento direttoriale del 13 febbraio 2025, che ha approvato il nuovo modello telematico di dichiarazione di successione.
Nella sezione dedicata al trust testamentario si legge che, in caso di opzione per la tassazione “all’entrata”, non si deve tener conto di riduzioni o esenzioni correlate al soddisfacimento di particolari requisiti, perché la verifica della loro sussistenza dovrebbe essere effettuata al momento dell’attribuzione finale dei beni al beneficiario.
Si aggiunge poi una precisazione di portata sistemica: la fruizione di esenzioni o agevolazioni resterebbe preclusa anche con riferimento al successivo momento del trasferimento dei beni al beneficiario.

Il rischio di penalizzare il passaggio generazionale

L’effetto pratico è paradossale. Nel trust testamentario in cui il disponente abbia incluso quote societarie idonee a beneficiare dell’esenzione del passaggio generazionale, se il trustee non esercita alcuna opzione l’attribuzione delle quote ai beneficiari resta esente da imposta.
Se invece opta per la tassazione “all’entrata”, la stessa dotazione patrimoniale sconta integralmente l’imposta di successione – e, secondo le istruzioni, l’esenzione resterebbe preclusa anche al momento dell’attribuzione finale ai beneficiari, pur in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge. Una lettura difficilmente conciliabile con l’art. 4-bis, comma 3 del TUSD, che non contempla alcuna deroga ai criteri ordinari di determinazione dell’imposta in caso di esercizio dell’opzione.

Perché serve un chiarimento ufficiale

La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 139/2024 è chiara: il regime opzionale e quello ordinario sono pensati per produrre un risultato fiscalmente equivalente, garantendo al contribuente certezza pianificatoria e all’Erario un incasso anticipato. Negare l’accesso alle esenzioni in caso di opzione per la tassazione “all’entrata” significa, di fatto, trasformare l’opzione in un meccanismo strutturalmente disincentivante e contraddire l’impianto stesso della riforma.

Sul piano operativo, finché non interverrà un chiarimento ufficiale dell’Agenzia, la pianificazione fiscale dei trust con donazioni che includano partecipazioni o aziende familiari richiede particolare cautela.
Per i trust testamentari già istituiti, la scelta di esercitare o meno l’opzione assume rilievo strategico: paradossalmente, la mancata opzione può rivelarsi più conveniente proprio nei patrimoni più strutturati, laddove la dotazione include quote di controllo destinate alla continuità generazionale.
È pertanto auspicabile una circolare esplicativa che restituisca piena neutralità ai due regimi e prevenga l’insorgere di un contenzioso evitabile.

Domande frequenti su Trust e passaggio generazionale: il rischio di perdere l’esenzione

Qual è la principale novità introdotta dalla riforma del 2024 riguardo alla tassazione dei trust?

La riforma del 2024, attraverso il D.Lgs. n. 139/2024, ha codificato la disciplina di tassazione indiretta dei trust e degli altri vincoli di destinazione nell'art. 4-bis del Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni. L'architettura della tassazione è ora duplice, con un regime ordinario e uno opzionale.

Come funziona la tassazione 'all'uscita' nei trust secondo la riforma del 2024?

Il regime ordinario prevede che l'imposta sui trust si applichi al momento in cui i beni vengono attribuiti dal trustee al beneficiario. Questo significa che il prelievo fiscale avviene quando i beni escono dal trust per essere trasferiti ai destinatari finali.

Cosa permette l'opzione 'all'entrata' nella tassazione dei trust?

L'opzione 'all'entrata' consente al disponente, o al trustee nel caso di trust testamentario, di anticipare il prelievo fiscale. Questa scelta mira a facilitare la pianificazione fiscale, permettendo di definire l'imposta in una fase precedente rispetto all'effettiva attribuzione dei beni.

Quali sono i requisiti per accedere al regime di esenzione per i trust nel passaggio generazionale?

L'articolo menziona che esistono requisiti specifici richiesti dalla legge per accedere al beneficio dell'esenzione nei trust legati al passaggio generazionale. Tuttavia, i dettagli di tali requisiti non sono specificati nel frammento fornito.

Quali problemi potrebbero sorgere a causa dell'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate riguardo ai trust?

L'articolo suggerisce che l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, in particolare riguardo all'opzione 'all'entrata' nei trust testamentari, potrebbe creare problemi e rischia di penalizzare il passaggio generazionale. Viene evidenziata la necessità di un chiarimento ufficiale.

FAQ generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale

di Giancarlo Marzo

Fondatore dello studio Marzo Associati, classe ’82, esperto di fiscalità e, in particolare, di wealth
management. Dopo la laurea con lode presso l’Università degli studi di Bari e il master in Diritto tributario d’impresa alla Bocconi, ha conseguito l’abilitazione professionale nel 2012. È autore di numerosi contributi in manuali, quotidiani e riviste specialistiche, oltre che relatore in svariati
convegni di settore.

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