Trust, Cassazione: senza clausole espresse gli atti sono inefficaci

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Cinque blocchi di legno disposti in fila su una superficie grigia compongono la parola "trust" in grassetto, evidenziando l'importanza della fiducia su uno sfondo scuro.

La Cassazione chiarisce: nel trust i poteri del disponente valgono solo se previsti nell’atto. Senza clausole espresse, gli atti sono inefficaci

Indice

Istituire un trust e conservare al contempo un’influenza rilevante sui beni conferiti è una delle ambizioni più ricorrenti nella pianificazione patrimoniale avanzata. L’effetto segregativo attrae, ma la perdita di controllo spaventa. Il risultato, spesso, è un atto istitutivo che tenta di tenere insieme le due cose: disponente formalmente fuori dalla gestione, disponente sostanzialmente ancora dentro. Con l’ordinanza n. 34208 del 26 dicembre 2025, la Prima Sezione Civile della Cassazione chiarisce fino a dove questo equilibrio può reggersi – e da dove in poi cede.

Un trust familiare smontato dall’interno

La vicenda da cui nasce la pronuncia riguarda un trust retto dalla legge di Jersey, avente a oggetto quote societarie, istituito come irrevocabile. Disponente e trustee sono fratelli. I beneficiari vengono a sapere che, a distanza di anni dall’istituzione, disponente e trustee hanno modificato l’atto istitutivo introducendo la figura di un guardiano e attribuendogli nuovi poteri.

La sequenza che segue è rapida: il guardiano chiede lo scioglimento del trust; il trustee lo esegue, retrocede le quote al disponente; il disponente ne cede la nuda proprietà a un familiare.
I beneficiari portano l’intera catena davanti al Tribunale e ne chiedono la declaratoria di inefficacia: l’atto di modifica del 2019, la nomina del guardiano, la richiesta di scioglimento, la retrocessione dei beni conferiti, la cessione della nuda proprietà al terzo. Il Tribunale accoglie le domande e dispone l’assegnazione diretta dei beni originariamente conferiti ai beneficiari. La Corte d’Appello conferma. Il ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, viene rigettato.

Convenzione dell’Aja e legge di Jersey: cosa prevedono

Il cuore dell’impugnazione era la pretesa nullità del trust per difetto dell’effetto segregativo: i ricorrenti sostenevano che il disponente non avesse mai davvero perso il controllo dei beni, riducendo il trasferimento al trustee a una mera apparenza. A supporto, richiamavano sia l’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (ratificata con L. n. 364/1989) sia l’art. 9-A della legge di Jersey del 1984.

La Cassazione ricostruisce il quadro normativo con ordine.
L’art. 2 della Convenzione dell’Aja richiede tre condizioni:

  • i beni costituiscono una massa distinta dal patrimonio del trustee;
  • sono intestati al trustee o a persona per suo conto;
  • il trustee ha il potere e l’obbligo di amministrarli secondo i termini del trust.

Ma aggiunge immediatamente che la conservazione di alcune prerogative da parte del disponente non è necessariamente incompatibile con l’esistenza del trust.

L’art. 9-A della legge di Jersey è altrettanto esplicito: la riserva da parte del disponente di “qualsiasi o tutti i poteri” elencati nel paragrafo 2 non pregiudica la validità del trust né ne ritarda l’efficacia. Tra quei poteri: revocare o variare le disposizioni dell’atto istitutivo, impartire istruzioni al trustee sulla gestione dei beni, nominare o revocare il trustee, mutare la legge regolatrice.

Fin qui, l’argomento dei ricorrenti sembrava reggere. Poi arriva la distinzione che risolve il caso.

Poteri consentiti dalla legge e poteri effettivamente riservati: la distinzione chiave

La Cassazione introduce il passaggio logico decisivo: il fatto che la legge regolatrice consenta al disponente di riservare certi poteri non significa che il disponente li abbia effettivamente riservati. La verifica non va compiuta sulla legge astrattamente applicabile, ma sull’atto istitutivo concreto. Se una clausola espressa di riserva manca, il potere non è ritenuto.

Nell’atto istitutivo esaminato, una disposizione stabiliva (art. 14) che il trustee avrebbe gestito i beni senza alcuna limitazione risultante dall’atto e senza dover mai giustificare i propri poteri; un’altra (art. 16) che avrebbe tenuto conto delle indicazioni di massima del disponente solo nella misura in cui le avesse ritenute conformi alle finalità del trust. Nessuna clausola riservava al disponente il potere di modificare le disposizioni del trust o di introdurre nuove figure soggettive. Quando disponente e trustee vi hanno proceduto, lo hanno fatto senza alcuna base giuridica nell’atto: da qui l’inefficacia di tutti gli atti della catena.

L’argomentazione per cui il notaio rogante, sentito nel procedimento penale, aveva dichiarato la conformità degli atti alla legge di Jersey viene ritenuta irrilevante su entrambi i piani: non risponde alla vera ragione decisoria – il problema non era la conformità astratta alla legge di Jersey, ma l’assenza nell’atto istitutivo di una riserva espressa – e, in ogni caso, una deposizione valutativa, ancorché qualificata, non vincola il giudice.

Effetto segregativo e controllo di fatto: cosa rileva davvero

Distinto e autonomo è il profilo relativo al controllo di fatto. Era emerso che il disponente aveva continuato a convocare le assemblee delle società conferite nel trust, a partecipare alla predisposizione dei verbali, a farli sottoscrivere per presa visione. I ricorrenti ne traevano prova della tesi sulla mera apparenza del trasferimento.

La Corte d’Appello aveva esaminato quella documentazione e l’aveva ritenuta irrilevante: il disponente vi partecipava come amministratore delle società, non come disponente dei beni in trust. La Cassazione non può censurare questo giudizio, che è accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.

Il collegio coglie però l’occasione per ribadire la struttura concettuale dell’effetto segregativo. Richiamando Cass. nn. 21358/2024, 8147/2022 e 16699/2019, la Corte precisa che l’effetto segregativo si risolve, dal lato del disponente, in un’auto-restrizione del potere di disposizione, e, dal lato del trustee, nell’attribuzione della titolarità dei diritti con l’impossibilità di trarne beneficio personale. Secondo il caratteristico sdoppiamento del concetto di proprietà richiamato da Cass. nn. 9320/2019 e 16550/2019, i beni in trust diventano estranei non solo al patrimonio del disponente, ma anche a quello del trustee.

Da questa ricostruzione discende un corollario di rilievo pratico: se il disponente abusa del potere di revocare la nomina del trustee per orientarne le scelte al di fuori delle finalità del trust, ciò integra una violazione delle regole di buona fede e correttezza, ma non è ragione di nullità del trust così come configurato nell’atto istitutivo. Il malfunzionamento fattuale dello strumento genera inadempimento degli obblighi assunti con il trust – non invalidità dello stesso. È una distinzione che la giurisprudenza ha elaborato con attenzione, e che questa pronuncia applica con coerenza.

Fino a dove può spingersi il disponente che vuole conservare prerogative

La pronuncia consente ora di tracciare con maggiore precisione il perimetro entro cui il disponente può interagire con i beni conferiti senza compromettere la tenuta dello strumento.

La Convenzione dell’Aja e la legge di Jersey concordano: la conservazione di prerogative anche rilevanti – dare indicazioni di massima al trustee, revocare la nomina del trustee, riservarsi il potere di modificare le disposizioni del trust o di nominare un guardiano – è compatibile con l’effetto segregativo. A condizione, però, che sia espressamente prevista nell’atto istitutivo.

Il rendiconto annuale del trustee nei confronti del disponente – anziché dei beneficiari, come nel caso esaminato – non esclude di per sé la segregazione: è strumento di controllo funzionale all’esercizio del potere di revoca della nomina del trustee, non una limitazione ai poteri gestori. Analogamente, il rapporto di parentela tra disponente e trustee non rileva ai fini della validità strutturale del trust, pur potendo assumere rilievo nella valutazione delle condotte concrete.

Il principio che attraversa l’intera motivazione è lineare: la legge regolatrice traccia il perimetro di ciò che è astrattamente possibile; l’atto istitutivo determina ciò che è stato effettivamente riservato. Un potere non scritto nell’atto istitutivo non è un potere ritenuto – e gli atti compiuti in sua carenza sono inefficaci.

Trust e donazione: due istituti distinti, due cause diverse

Tra i motivi di ricorso figurava anche la questione della forma: si sosteneva che la devoluzione finale dei beni ai beneficiari, avvenuta mentre il disponente era ancora in vita, costituisse una donazione nulla per difetto di forma ai sensi dell’art. 782 c.c., non essendo l’atto stato stipulato per atto pubblico con la presenza di due testimoni.

La Cassazione respinge la tesi richiamando la distinzione strutturale tra i due istituti. Il trust è strumento di destinazione dei beni a uno scopo, realizzato attraverso una segregazione e l’affidamento al trustee; la donazione è atto fondato sullo spirito di liberalità. La devoluzione finale ai beneficiari è parte integrante della struttura del trust – esecuzione di quanto previsto nell’atto istitutivo – e non può essere isolata e ricondotta alla causa della liberalità.
Le due fattispecie non condividono la stessa causa giuridica, e la distinzione regge anche quando il trasferimento avviene in vita del disponente.

Le indicazioni per chi redige e chi istituisce un trust

L’ordinanza n. 34208/2025 consegna alla pratica professionale un quadro più nitido di riferimento su profili che la giurisprudenza di legittimità aveva sinora trattato in modo frammentato.

Sul versante della tenuta, la Cassazione valorizza:

  • l’irrevocabilità espressa da parte del disponente; l’attribuzione al trustee di poteri gestionali non condizionati al consenso del disponente;
  • la previsione che le indicazioni del disponente vincolino il trustee solo ove questi le ritenga conformi alle finalità del trust;
  • l’assenza di clausole che riservino al disponente poteri modificativi non espressi nell’atto istitutivo.

Sul versante del rischio, la pronuncia mette in guardia da due equivoci frequenti nella prassi:

  • ritenere che la legge regolatrice fondi da sola i poteri del disponente, senza che questi trovino corrispondenza nell’atto istitutivo;
  • confondere il controllo di fatto – esercitato attraverso la leva della revoca del trustee o dell’influenza informale sulla gestione – con la riserva giuridica di poteri.

Il primo equivoco espone gli atti modificativi a una declaratoria di inefficacia. Il secondo non invalida il trust, ma può aprire la strada a un’azione dei beneficiari per inadempimento.

La redazione dell’atto istitutivo resta il momento in cui si decide la tenuta dello strumento nel tempo. I poteri che il disponente intende conservare vanno elencati con precisione, senza affidarsi alla sola legge regolatrice. E la struttura del trustee deve essere genuinamente indipendente, almeno sul piano formale: non perché il controllo di fatto invalidi automaticamente il trust, ma perché un trustee eterodiretto non adempie agli obblighi che la segregazione impone – e la giurisprudenza, come dimostra questa pronuncia, sa distinguere.

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FAQ generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale

di Giancarlo Marzo

Fondatore dello studio Marzo Associati, classe ’82, esperto di fiscalità e, in particolare, di wealth
management. Dopo la laurea con lode presso l’Università degli studi di Bari e il master in Diritto tributario d’impresa alla Bocconi, ha conseguito l’abilitazione professionale nel 2012. È autore di numerosi contributi in manuali, quotidiani e riviste specialistiche, oltre che relatore in svariati
convegni di settore.

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