In base all’articolo 10 della legge 9 agosto 2023, n. 111, il parlamento ha delegato al governo la riforma fiscale, i cui punti principali erano quelli di razionalizzare e semplificare la normativa tributaria anche nell’ambito della successione e donazione.
Sulla base di queste linee guida, il governo ha approvato in più riprese, 9 aprile 2024 e 7 agosto 2024, il testo definitivo, poi approdato nel Dlgs. 139 del 18 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2.10.24, in vigore dall’1.1.2025.
Cosa cambia nella successione e nella donazione? Principali novità
Nell’ambito delle successioni e donazioni, la riforma apporta modifiche al Dlgs. 346/1990, noto come Testo unico sulle successioni e donazioni (Tusd).
Introduzione delle liberalità d’uso
- Sono state inserite nel Tusd le liberalità d’uso di cui all’art. 770, secondo comma, c.c., ovvero quelle liberalità concesse per servizi resi o conformi agli usi, come per esempio i regali di natale etc, alle quali non si applicherà l’imposta. Non si tratta di vere e proprie liberalità, in quanto sono motivate dall’intento di conformarsi agli usi (animus solvendi). La giurisprudenza riconosce tali liberalità in base all’equivalenza economica tra servizi resi e liberalità e alla conformità agli usi familiari e sociali.
- Già nel Dlgs. 346/90 non era prevista l’applicazione dell’imposta per le liberalità indicate nel Codice Civile, come quelle relative a spese di mantenimento, educazione, malattia, abbigliamento e nozze (art. 742 c.c.), e per donazioni di modico valore (art. 783 c.c.).
Regolamentazione delle liberalità indirette
- Il nuovo testo chiarisce le norme fiscali per le liberalità indirette, anche definite informali ossia gli atti che celano un’effettiva donazione, utilizzate soprattutto in ambito familiare (es. acquisto di beni intestati ai figli, ma pagati dai genitori, vendite di immobili a prezzi ridotti, accollo di mutui, remissione di debiti, contratti a favore di terzo, trust, cointestazioni di conti bancari etc).
- Secondo l’art. 56-bis il nuovo l Dlgs. 139/24, il contribuente potrà:
– optare per la registrazione volontaria e così vedersi applicate le attuali franchigie e aliquote;
– oppure rischiare l’accertamento, ma in questo caso si applicherà l’aliquota massima dell’8%, qualora si superi l’importo della franchigia.
Modifiche al coacervo delle donazioni
È stata eliminata la pratica del coacervo successorio, già acquisita come prassi sulla base sia della giurisprudenza che si era forma al riguardo che delle Circolari interpretative diramate dall’Agenzia delle Entrate. Ciò non comporterà più la sommatoria delle donazioni in ottica successoria. Tuttavia, il coacervo rimane per le donazioni, e il cumulo serve a erodere la franchigia per le liberalità effettuate in vita.
Regolamentazione dei trust e vincoli di destinazione
- I trust e altri vincoli di destinazione trovano finalmente una regolamentazione in un provvedimento legislativo, rilevando ai fini dell’imposta sulla successione e donazione solo quando comportano arricchimenti gratuiti per i beneficiari.
- L’imposta (ordinaria) è dovuta al momento del trasferimento effettivo dei beni ai beneficiari, che sono tenuti a dichiararlo secondo l’art. 19 del DPR 131/1986.
- Le aliquote e franchigie dell’imposta dipendono dal rapporto tra il disponente e il beneficiario.
- Sarà possibile che il disponente o il trustee versino l’imposta (opzionale) al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione; in tal caso, aliquote e franchigie si calcolano sul valore complessivo dei beni e sul legame tra disponente e beneficiario. In assenza di beneficiari individuati, si applica l’aliquota più elevata senza franchigie.
Esenzione fiscale per i trasferimenti aziendali e societari
- Saranno esenti da imposta i trasferimenti di aziende, rami di azienda, quote sociali e azioni a favore di discendenti e coniugi, tramite patti di famiglia (artt. 768-bis e seguenti c.c.), a condizione che:
– per le aziende e rami di azienda, i beneficiari proseguano l’attività d’impresa per almeno cinque anni;
– per quote sociali e azioni, i beneficiari mantengano il controllo o la titolarità per almeno cinque anni. - È richiesto un impegno formale a proseguire l’attività o mantenere il controllo o titolarità al momento della dichiarazione di successione, atto di donazione o patto di famiglia.
- In caso di mancato rispetto di queste condizioni, si perde il beneficio fiscale e si applica l’imposta ordinaria, con una sanzione amministrativa e interessi di mora.
Aspetti operativi della nuova normativa
Autoliquidazione e pagamento dell’imposta di successione
Non più solo le imposte ipocatastali, a cui seguiva nei 3 anni la liquidazione dell’imposta da pagare nei 60 gg., ma anche le imposte di successione da corrispondere entro 90 gg. con possibilità di rateizzare, previo versamento del 20% e 8 rate trimestrali sino a 12, in caso di imposta superiore ai ventimila euro (verifica entro 2 anni e sanzioni al 30% dell’imposta non pagata).
Dichiarazione integrativa e correzioni
La facoltà di correggere errori o omissioni nella dichiarazione è estesa anche all’imposta di bollo e all’imposta sostitutiva sulle operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine.
Svincolo di somme per eredi under 26
Le banche, gli intermediari finanziari e le società emittenti titoli consentono lo svincolo delle attività cadute in successione per eredi unici con età non superiore a 26 anni, anche prima della dichiarazione di successione, per il pagamento di imposte catastali, ipotecarie e di bollo.