Come tutelare l’eredità: azione di riduzione e collazione

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Come tutelare l’eredità: azione di riduzione e collazione

L’azione di riduzione e l’istituto della collazione consentono di tutelare gli interessi degli eredi nella fase di successione

Indice

Con una recente sentenza, n. 19230 del 2024, la Corte Cassazione è intervenuta su una controversia in materia successoria, delineando e differenziando nel dettaglio, tra le altre cose, l’istituto della collazione e della riduzione, come pure soffermando l’attenzione sull’ipotesi della donazione indiretta.

Azione di riduzione: di che si tratta?

Quando gli eredi legittimi ritengono di aver subito una lesione della quota di eredità loro spettante, a fronte, ad esempio di una serie di donazioni effettuate in vita dal de cuius, è possibile tutelare i propri interessi ricorrendo all’azione di riduzione.

Detto istituto, infatti, ha precipuamente la finalità di consentire che un erede legittimo o testamentario possa chiedere che le disposizioni fatte del defunto, nella misura in cui ledono i suoi diritti ereditari, vengano ridotte, a beneficio della ricostituzione della propria quota di legittima.

La condizione che consente di attivare questa azione è quella per la quale le disposizioni effettuate dal de cuius eccedano la quota disponibile e vadano a ledere la quota di legittima degli eredi legittimari.

L’erede che abbia interesse a ricostituire la sua quota di legittima attraverso la “riduzione” delle donazioni o dei lasciti del de cuius che ne ledano l’integrità, dovrà raccogliere tutte le prove necessarie per dimostrare che il testamento o la donazione ledono la propria quota.

Ciò considerato, nella pronuncia sopra indicata, la Corte ha statuito che:
nell’ambito dell’azione di riduzione, non sussiste l’onere di preventiva collazione da parte dei legittimari, atteso che quest’ultima attribuisce al coerede un concorso sul valore della donazione, di regola realizzato attraverso un incremento della partecipazione sul “relictum”, laddove il legittimario, per il valore che esprime la lesione di legittima, ha diritto a ricevere quel valore, in natura, con conseguente ammissibilità del concorso tra le due azioni.

Più in particolare, osservano i giudici, la riduzione è strutturata sul rapporto tra legittima e quota disponibile ed essa sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa.

Collazione: di cosa si tratta?

L’istituto della collazione, operante nell’ambito della divisione ereditaria, permette di circoscrivere e individuare la massa ereditaria che dovrà essere poi divisa.

A tal riguardo, la collazione permette di far rientrare nella massa ereditaria i beni che il defunto ha da essa fatto uscire a seguito, ad esempio, di donazioni fatte in vita.

In questo senso, figli, discendenti o il coniuge del defunto hanno la possibilità di far confluire tutti i beni mobili e immobili ricevuti dal de cuius entro un unico paniere, per costituire la massa ereditaria comprensiva di quel complesso di beni di cui il de cuius si è “liberato” nel corso della sua vita.

Come osservano i giudici nella sentenza succitata, la collazione, al contrario di quanto detto in materia di azione di riduzione, pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del “de cuius”, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile.

Nella divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione, la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo “ab origine” un debito di valuta a carico del donatario, cui si applica il principio nominalistico.

Azione di riduzione e collazione

Come statuiscono i giudici della Corte di cassazione:

  • il rilievo che la collazione può comportare di fatto l’eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l’azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l’accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l’assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l’imputazione del relativo valore
  • deve riconoscersi che l’azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l’operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l’azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l’eventuale eccedenza, e cioè l’ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile.

La donazione indiretta

Come specificano i giudici della Suprema corte, la donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell’arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore.

Essa differisce dal negozio simulato, in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito.

Se ne ricava che, ai fini della dimostrazione della donazione indiretta nell’ambito di una controversia in materia di successione, non si applicano i limiti alla prova testimoniale – in materia di contratti e simulazione.

Più in particolare, la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario.

In questo istituto, l’intenzione di donare emerge solo in via indiretta, e si manifesta a seguito del rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso.

Si rientra pertanto nell’ipotesi di intestazione del bene a nome altrui che costituisce appunto una delle ipotesi di donazione indiretta.

Il caso tipico è quello dell’ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare.

La compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario integra – anche ai fini della collazione – donazione indiretta del bene stesso e non certamente del danaro.

di Nicola Dimitri

Collaboratore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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