- soggetti destinatari: l’agevolazione è rivolta a (a) soggetti titolari di un’attività economica di vendita di beni e di servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrate tra quelle identificate come essenziali e, contemporaneamente, (b) intestatari di un contratto di locazione (in qualità di conduttore) di immobile di categoria catastale C/1;
- tipologia di immobile e di contratto di locazione: rientrano nell’agevolazione esclusivamente i contratti di locazione di immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Sono esclusi sia i contratti di locazione aventi a oggetto immobili di diversa categoria catastale, anche se aventi destinazione commerciale, sia i contratti di affitto di ramo di azienda che includono (tra l’altro) immobili;
- modalità di determinazione del credito: il credito matura a seguito dell’avvenuto pagamento del canone relativo al mese di marzo 2020. L’Agenzia delle Entrate giustifica (nella sopra citata circolare) tale interpretazione alla luce del fatto che la disposizione ha “la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo”;
- modalità di utilizzo del credito: il credito può essere utilizzato, con il codice tributo 6914, dal 25 marzo 2020 in compensazione, utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Sono stati attualmente proposti un numero considerevole di emendamenti alla disposizione in esame, volti ad ampliare l’ambito di applicazione dell’agevolazione, sia per quanto riguarda la tipologia di immobili interessati, sia per quanto riguarda la tipologia di locazione e l’ammontare del credito. Dovrà pertanto essere attesa la conversione in legge del decreto, per avere chiarezza sull’effettiva portata della disposizione.