In particolare, la disposizione eurounitaria prevede, da un lato, un’esenzione obbligatoria a favore dei carburanti utilizzati per la navigazione a fini commerciali – come il trasporto di merci o di passeggeri – e dall’altro esclude da tale esenzione d’imposta i carburanti utilizzati dalle imbarcazioni private da diporto.
In sostanza, la direttiva prevede un’esenzione obbligatoria a favore dei prodotti energetici utilizzati per la navigazione a fini commerciali, ma esclude che tale esenzione possa applicarsi anche ai natanti da diporto, ossia alle imbarcazioni utilizzate per prestazioni di servizio aventi titolo oneroso con finalità commerciale.
Al contempo, la Direttiva definisce l’“imbarcazione privata da diporto” come qualsiasi imbarcazione usata dal suo proprietario o dalla persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarla in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali.
La normativa italiana (art. 24, D.Lgs. n. 504/1995 e Allegato I, tab. A, punto 3, D.Lgs. n. 504/1995), invece, riconosce l’esenzione a favore di tutte le imprese che esercitano un’attività di noleggio di imbarcazioni da diporto, senza distinguere l’uso commerciale o privato nell’attività del noleggiatore. Le accise sul carburante, dunque, non sono dovute in tutti i casi in cui il natante da diporto sia stato noleggiato.
Da ciò ne consegue che, per la normativa interna, la sussistenza del servizio di noleggio rende l’impiego dell’imbarcazione da diporto un uso a fini commerciali dell’imbarcazione stessa e di conseguenza il noleggiante beneficia dell’esenzione da accisa.
Secondo la Commissione UE, la mancanza di una verifica, caso per caso, della finalità commerciale del noleggiatore integrerebbe, una violazione della direttiva dell’Unione, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cause C-250/10, par. 21, 22 e 25; causa C-151/16, par. 29 e 30). In particolare, la Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito che ai fini dell’applicabilità dell’esenzione in commento, non è sufficiente considerare il noleggio come un’attività commerciale per il noleggiante, in quanto è importante verificare l’uso che fa il noleggiatore dell’imbarcazione da diporto.
Ciò, contrariamente a quanto accade seguendo la normativa interna, ove l’esenzione sussiste per tutte le imprese che esercitano un’attività di noleggio di imbarcazioni da diporto a prescindere dall’utilizzazione, commerciale o privata che ne fa il noleggiatore. È quindi sufficiente che l’imbarcazione sia utilizzata in forza di un contratto di noleggio per poter sempre beneficiare dell’esenzione da imposta per il carburante necessario alla propulsione dell’imbarcazione stessa, dato che la normativa italiana stabilisce una presunzione generale di uso a fini commerciali in base alla semplice esistenza di contratto di noleggio
Sul punto, la Corte di Cassazione ha di recente affrontato il tema, statuendo che l’uso commerciale delle imbarcazioni da diporto non può essere presunto dal contratto di noleggio, essendo necessario accertare, nel caso concreto, se la navigazione da parte dell’utilizzatore implica una prestazione di servizi a titolo oneroso (Cass., 23 ottobre 2020, n. 23226).
Le conseguenze per lo Stato italiano in caso di accogliemento del ricorso sono molto rilevanti e gravose: oltre a dover revocare l’agevolazione per il futuro, lo Stato italiano, ai sensi dell’art. 107, TFUE, dovrà riscuotere l’accisa sui carburanti illegalmente non percepita negli ultimi cinque anni, termine di prescrizione dell’azione di recupero delle Dogane.
Non resta, dunque, che attendere per conoscere i futuri sviluppi sull’esenzione in parola.