Trust e società semplice sono strumenti giuridici profondamente diversi che assolvono a funzioni dissimili, tra loro per nulla sovrapponibili, e che sono regolamentati in modo profondamente differente. Provando a tratteggiare un parallelo tra un tipico trust liberale per il passaggio generazionale e la società semplice, ecco alcune considerazioni:
- chi apporta il proprio patrimonio in una società semplice diventa titolare di una partecipazione che concorre a formare il suo patrimonio. Al contrario chi apporta il proprio patrimonio in un trust si distacca definitivamente da esso; inoltre, tale patrimonio non è più suo, anche se può continuare a trarne vantaggio se lo stesso disponente è tra i beneficiari del trust;
- le quote di una società semplice, quindi, cadono in successione e si frazionano tra gli eredi, e inoltre rappresentano pur sempre un patrimonio aggredibile dai creditori del socio, a differenza del patrimonio istituito in trust che è segregato tanto dal patrimonio del disponente che dal quello del trustee;
- le disposizioni che regolano i poteri degli amministratori di una società semplice sono quelle codicistiche, mentre i poteri del trustee sono poteri fiduciari;
- gli amministratori di una società semplice possono operare nei limiti dell’oggetto sociale, il trustee deve invece eseguire il compito affidatogli;
- nel caso in cui i soci debbano fare affidamento sul patrimonio conferito nella società semplice, lo stesso può essere a loro assegnato (ripartizione di utili o distribuzioni straordinarie), ma non può essere impiegato a loro favore, mentre il trustee ha di norma il compito di impiegare il fondo in trust nell’interesse dei beneficiari; si pensi a come allora i due istituti funzionano diversamente nel caso in cui i soci (o i loro eredi) della società semplice ovvero i beneficiari del trust siano incapaci (per malattia o minore età), soggetti deboli o a rischio di aggressione patrimoniale da parte di creditori, anche a titolo di responsabilità civile;
- nella società semplice le decisioni dei soci sono prese, nel rispetto dei quorum deliberativi stabiliti nei patti sociali, da chi è (o è diventato in via successoria) socio in quel momento, mentre nel trust è il trustee (e non i beneficiari) che assume le decisioni gestorie per l’esecuzione del compito affidatogli.
Profondamente diverso, inoltre, è il regime fiscale della società semplice e dei trust, sia con riferimento al passaggio generazionale (successione) sia per quanto riguarda gli atti con i quali il patrimonio viene trasferito a tali veicoli.
Già questo breve elenco, che potrebbe proseguire a lungo, consente di comprendere le profonde diversità tra i due istituti e che la società semplice non può svolgere funzioni “simil trust”, come purtroppo spesso viene rappresentato.
Gli strumenti della pianificazione patrimoniale, anche ai fini successori, sono molteplici e vanno di volta in volta scelti e adattati alle specifiche esigenze del caso concreto, senza che siano applicabili soluzioni “ciclostilate”. La società semplice è un tipo di società poco costosa che può essere utilmente impiegata quale cassaforte, ovvero holding di famiglia, ed è uno strumento duttile che presenta, rispetto ad altre tipologie di società, limiti e vantaggi, sia civilistici sia fiscali, che vanno adeguatamente ponderati e valutati. Altro è il trust, che assolve finalità e funzioni differenti. Entrambi questi strumenti possono essere utilmente impiegati in sede di pianificazione patrimoniale, anche combinati tra loro, ma tra gli stessi non bisogna ingenerare confusione.