Il primo luglio il Governo ha approvato “in esame preliminare” il testo del decreto legislativo (“schema di decreto”) di recepimento della direttiva n. 2018/843/Ue (“V direttiva antiriciclaggio”) che introduce una serie di modifiche alla normativa antiriciclaggio, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Lo schema di decreto è attualmente in attesa dei pareri favorevoli delle commissioni parlamentari per poi essere approvato in via definitiva. Tra gli elementi di maggiore interesse apportati dallo schema di decreto vi sono certamente le modifiche al regime di accessibilità alle informazioni contenute nei registri dei titolari effettivi. La precedente direttiva n. 2015/849/Ue (“IV direttiva antiriciclaggio”) aveva, infatti, già previsto l’obbligo di istituzione di due separati registri:
■ Il registro dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica e tenute all’iscrizione nel registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile (“registro dei titolari effettivi di società”). Si tratta di fatto di tutte le società di capitali e di persone commerciali, restando invece escluse le società semplici. In relazione a tali soggetti si ricorda che la norma identifica quale titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche cui, in ulti- ma istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta (tramite società controllate, interposta persona o fiduciaria) dell’ente – che per norma coincide indicativamente con una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale – ovvero il relativo controllo. Solo laddove non sia possibile individuare la persona fisica a cui è attribuibile la proprietà o il controllo dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società;
■ Il registro dei titolari effettivi dei trust e – come chiarito dallo Schema di decreto – degli istituti affini fiscalmente residenti in Italia, quali ad esempio le fondazioni di famiglia di diritto estero (“registro dei titolari effettivi di trust”). In tale caso la definizione di titolare effettivo è molto ampia poiché include il settlor, il trustee, il protector, i beneficiari o classe di beneficiari e ogni altra persona fisica che esercita il controllo sul trust e sui beni in esso conferiti.
Tali registri, la cui istituzione dovrà avvenire mediante apposito decreto ministeriale entro il 10 gennaio 2020 (quanto al registro dei titolari effettivi di società) ed entro il 10 marzo 2020 (quanto al registro dei titolari effettivi dei trust) erano in precedenza accessibili solo in limitate circostanze.
Il registro dei titolari effettivi di società sarebbe in particolare dovuto essere accessibile, oltre che all’amministrazione finanziaria, ad alcuni organi della magistratura e ai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di adeguata verifica della clientela, anche al pubblico ma solamente in presenza di determinati requisiti. Avrebbero potuto chiedervi l’accesso solamente i soggetti privati titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato (nonché diretto, concreto ed attuale), e a condizione che (a) la conoscenza della titolarità effettiva dello specifico ente fosse necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, e che (b) vi fossero ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva fosse diversa da quella legale. Ancora più limitato era l’accesso al registro dei titolari effettivi di trust, rispetto al quale era escluso l’accesso pubblico e le informazioni avrebbero potuto essere accessibili solamente all’amministrazione finanziaria, ad alcuni organi della magistratura e ai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di adeguata verifica della clientela. Le modifiche apportate dallo schema di decreto ampliano notevolmente i requisiti di accesso. Il registro dei titolari effettivi di società diventa ora accessibile a chiunque, previo solamente il pagamento di un apposito con- tributo. Diventa inoltre anche di dominio pubblico l’accesso al registro dei titolari effettivi di trust ed istituti affini fiscalmente residenti in Italia, che sarà accessibile a qualsiasi soggetto privato ma solamente in presenza di un interesse giuridico rilevante e differenziato e delle condizioni che in base alla norme attuale sono richieste per l’accesso al registro dei titolari effettivi di società. Il recepimento della V direttiva antiriciclaggio e l’istituzione di un registro dei titolari effettivi largamente accessibile al pubblico amplia ulteriormente il regime di trasparenza voluto dai principali organismi internazionali. Per il mondo del private wealth si tratta certamente di una novità di particolare rilevanza, destinata ad assumere un peso significativo nelle future pianificazioni patrimoniali, soprattutto nei molti contesti personali e familiari caratterizzati da legittime esigenze di riservatezza.