Pianificazione patrimoniale: il ruolo della fondazione di famiglia
Pianificazione patrimoniale: il ruolo della fondazione di famiglia
Il momento storico che stiamo vivendo ci insegna che i mutamenti in campo economico e sociale sono rapidi e improvvisi. In tale contesto, allora, diventa fondamentale operare per tempo una corretta pianificazione patrimoniale. A tal fine, risulta molto utile la fondazione di famiglia
La fondazione di famiglia può essere validamente impiegata come strumento di protezione del patrimonio a tutela degli interessi dei membri della famiglia. Il predetto ente, che generalmente mira alla conservazione della ricchezza della famiglia, deve perseguire uno scopo di utilità sociale e non esclusivamente individualistico quale l’attribuzione di un patrimonio e l’assegnazione dei frutti di questo agli eredi.
Tale affermazione risulta avvalorata dal fatto che la scarsa utilità dello scopo perseguito può causare la trasformazione dell’ente ex art. 28 c.c.; la fondazione costituita per scopi privati violerebbe il divieto di sostituzione fedecommissaria e di usufrutto successivo di cui agli artt. 692, comma 5, e 698 c.c.; infine, la costituzione di un patrimonio separato, con conseguente apposizione di un vincolo di destinazione potenzialmente perpetuo sui beni che lo compongono, sarebbe possibile solo in presenza di un’utilità sociale dello scopo perseguito e a seguito del riconoscimento, derogando ai principi di ordine pubblico economico e di responsabilità patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.
Secondo quanto previsto dall’art. 699 c.c., inoltre, è valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l’erogazione periodica di somme determinate per premi di nuzialità o natalità, sussidi per l’avviamento a una professione o a un’arte, opere di assistenza, o per altri fini di pubblica utilità, a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate famiglie.
È d’uopo sottolineare altresì che la fondazione, una volta ottenuto il riconoscimento mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche ex art. 1 D.P.R. 361/2000, gode di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta, così realizzando la separazione del patrimonio della fondazione da quello del suo fondatore.
Ciò significa che gli amministratori della fondazione non rispondono mai con il patrimonio personale dei debiti dell’ente, né tantomeno il patrimonio della fondazione può essere attaccato dai creditori personali degli amministratori o dei beneficiari.
In definitiva, appare evidente come la fondazione di famiglia, costituendo un soggetto giuridico autonomo e distinto rispetto al fondatore e agli eredi, consenta una sistemazione del patrimonio in senso conservativo particolarmente penetrante, caratterizzandosi per la personalità giuridica, la segregazione patrimoniale potenzialmente perpetua con vincolo di scopo di pubblica utilità e per il controllo da parte dell’autorità amministrativa.
Tuttavia, bisogna tener conto che tale ente, acquistando personalità giuridica, diventa esclusivo proprietario dei beni di cui è stato dotato, tanto è vero che alla morte di un erede i beni non cadono in successione, e che è sottoposto al controllo e alla vigilanza dell’autorità amministrativa ex art. 25 c.c. Inoltre, a seguito della sua estinzione, i beni possono essere devoluti a terzi, per cui il fondatore può prevedere che, una volta scaduto il termine di durata della fondazione (ad esempio, un determinato numero di anni o il compimento del 45° anno d’età dei propri nipoti), i beni siano attributi a una o più classi di discendenti.
Da ultimo, questo strumento, pur rispondendo all’esigenza di costituire un vincolo al patrimonio della famiglia a tutela dei suoi membri, deve garantire di non ledere le ragioni creditorie e di non entrare in contrasto con la pubblica utilità, che deriva dalla libera circolazione e dallo sfruttamento del patrimonio stesso.

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