Unit-linked: la CGUE sancisce l’obbligo informativo precontrattuale

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea conferma la natura di contratto assicurativo delle polizze unit-linked, riconoscendo in capo alle compagnie d’assicurazione e agli intermediari assicurativi obblighi informativi precontrattuali a tutela del consumatore finale

Il 24 febbraio 2022 la terza sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) ha disposto che prima della sottoscrizione di una polizza unit-linked, i consumatori finali hanno diritto di ricevere le informazioni sugli strumenti finanziari sottostanti, soprattutto quando questi risultano essere altamente volatili. Nella stessa occasione, inoltre, la CGUE ha ribadito la natura di contratto assicurativo delle polizze unit-linked, confermando il proprio orientamento passato.
La pronuncia della Corte”, spiegano gli esperti di Octium Group “è importante in quanto, in conformità alle precedenti pronunce, ribadisce ulteriormente la propria posizione identificando nel sinallagma premio-prestazione gli elementi necessari e sufficienti per la corretta qualificazione giuridica delle polizze unit-linked quali contratti assicurativi”.

La vicenda

I casi sono stati portati dinnanzi alla CGUE dal tribunale circondariale di Varsavia-Wola. Nello specifico, un gruppo di cittadini si è rivolto ai magistrati polacchi a seguito della perdita totale dei propri risparmi, i quali erano stati investiti in strumenti derivati tramite una polizza unit-linked collettiva stipulata con un intermediario assicurativo, il quale risultava contraente della polizza insieme alla compagnia di assicurazione emittente. I risparmiatori hanno contestualmente chiesto l’annullamento della unit-linked e la restituzione dei premi versati, sostenendo di non essere stati informati in maniera sufficientemente chiara sulle caratteristiche e sui rischi legati a tale tipologia di strumento. Il tribunale polacco ha chiesto inoltre alla CGUE di esplicitare la portata dell’obbligo informativo precontrattuale dettato dalla direttiva Ue 2002/83 (oggi abrogata ma vigente quando il fatto è accaduto), chiarendo altresì le eventuali conseguenze nel caso in cui le informazioni non siano rese o lo siano in maniera incompleta.

La decisione della Corte

Quanto alla natura delle polizze unit-linked, la CGUE ha ribadito che esse sono a tutti gli effetti delle polizza di assicurazione sulla vita ai sensi della direttiva 2002/83, in quanto vi è una compagnia di assicurazione che si impegna a fornire una prestazione in caso di decesso dell’assicurato o al verificarsi di un altro evento, a fronte del pagamento di un premio da parte dell’assicurato: nelle unit-linked il valore del capitale investito segue (‘linked’ appunto) l’andamento di un fondo interno alla compagnia assicuratrice o esterno ad essa. Per questa ragione, gli euro-giudici hanno ribadito che le informazioni devono essere fornite ai clienti finali prima della stipula del contratto di polizza, in modo tale che questi ultimi possano consapevolmente accertare se tale prodotto assicurativo incontri o meno le sue esigenze.
La CGUE ha poi affermato che spetta alle compagnie d’assicurazione formulare in modo chiaro, preciso e comprensibile le informazioni riportate nel contratto mentre, in sede di adesione, è dovere dell’intermediario trasmettere tali informazioni ai consumatori prima della loro sottoscrizione della polizza. Le informazioni dovranno inoltre essere correlate da ogni altra precisazione che risulti necessaria rispetto alle richieste e alle esigenze dei singoli consumatori, soprattutto per quanto concerne gli aspetti inerenti al rischio e al rendimento della polizza.
Tuttavia, precisa la CGUE, il mancato o parziale adempimento degli obblighi informativi da parte della compagnia o dell’intermediario assicurativo non determina la nullità o l’invalidità né della polizza né dell’adesione alla stessa da parte dei clienti finali. Questi ultimi potranno comunque chiedere al giudice nazionale la restituzione dei premi versati, a patto che la natura delle regole procedurali degli ordinamenti degli Stati membri volte a far valere l’obbligo di informazione non inficino negativamente l’effettività del diritto stesso alla restituzione, dissuadendo così il consumatore dall’esercitarlo. Tuttavia, precisano gli euro-giudici, la violazione degli obblighi informativi può comunque integrare la fattispecie di “omissione ingannevole”.
“La decisione della Corte” commentano gli esperti di Octium Group, “costituisce sia un ulteriore tassello di consolidamento nel percorso di corretta qualificazione giuridica delle polizze unit-linked, sia un forte richiamo all’importanza degli obblighi di informativa precontrattuale, affinché il consumatore, sulla base di informazioni chiare e comprensibili, possa effettuare la scelta del prodotto assicurativo più consono alle proprie esigenze”.

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