La scissione, disciplinata dagli artt. 2506 e 2506.1 del Codice Civile, è un’operazione mediante la quale una società assegna parte o tutto il suo patrimonio a una o più società, preesistenti o newco. Come noto, la scissione può avere diverse configurazioni, anche fra di loro mixate.
Scissione asimmetrica: caratteristiche e requisiti
Una configurazione particolarmente interessante è la scissione asimmetrica, ex art. 2506 Codice Civile, secondo comma. Questa modalità, che richiede il consenso unanime dei soci, permette di non attribuire partecipazioni in una o più società risultanti dalla scissione ad alcuni soci, compensando tale mancata assegnazione con maggiori partecipazioni in altre società coinvolte nella scissione.
Finalità e utilizzi per il passaggio generazionale
Le finalità di un’operazione straordinaria devono essere ben coordinate e coerenti nei documenti, negli atti e nelle motivazioni descritte nelle delibere. In particolare, le ragioni alla base di una scissione asimmetrica spesso costituiscono un passaggio preliminare e preparatorio per ulteriori operazioni e atti, finalizzati a facilitare un passaggio generazionale.
Esempi pratici di scissione asimmetrica
Ecco alcuni esempi di casi reali:
• situazione di conflitto tra due rami familiari, ciascuno con il 50% delle partecipazioni e con genitori anziani e figli pronti a entrare: la scissione asimmetrica ha consentito di creare due entità separate. In questa maniera ogni famiglia ha gestito l’ingresso nella società dei propri figli attraverso donazioni/patti di famiglia, facilitando così la successione;
• società del settore alberghiero partecipata da due soci e una comunione ereditaria (madre e figli del de cuius) con partecipazione minoritaria. Per risolvere una situazione di potenziale conflitto, è stata effettuata una scissione asimmetrica con trasferimento di parte degli alberghi in una newco controllata dalla comunione ereditaria. Successivamente, la comunione è stata divisa, permettendo l’ingresso diretto dei figli;
• società con tre rami aziendali, di cui uno immobiliare. La scissione asimmetrica ha permesso di trasferire la gestione aziendale dai genitori ai figli ai quali è stata attribuita la società con i rami operativi (con subentro successivo di un fondo); i genitori invece hanno mantenuto la società immobiliare, beneficiando dei vantaggi finanziari senza le tipiche problematiche legate alla gestione.
Profili fiscali e abuso del diritto
Dal punto di vista fiscale, l’aspetto più rilevante della scissione è rappresentato dal principio di neutralità, sia verso le società coinvolte, sia verso soci delle stesse, ad eccezione di eventuali conguagli in denaro (rif. art. 173 Tuir).
In passato i dubbi sulla natura abusiva si concentravano spesso sulle scissioni asimmetriche, venendo considerate come abusive se prive di valide ragioni extra fiscali (le società beneficiarie erano viste come “contenitori” dei beni destinati ai soci. Rif: Ris. AdE n. 5/E del 2006).
La dottrina ha criticato tali orientamenti evidenziando che la valutazione di un eventuale abuso deve tenere conto della compatibilità tra il risultato ottenuto e la disciplina fiscale della scissione. Il regime di neutralità fiscale della scissione non comporta gli stessi effetti di un’assegnazione diretta di beni ai soci, poiché i beni restano nel regime di beni d’impresa e i soci mantengono il costo fiscale delle partecipazioni originarie.
Non vi sono quindi doppie deduzioni o salti d’imposta: le società beneficiarie ereditano le posizioni soggettive della società scissa e sono solidalmente responsabili dei tributi e delle sanzioni dovuti, ex art. 173 Tuir. Fra l’altro, essendo la scissione asimmetrica civilisticamente ammessa, essa rappresenta una configurazione legittima.
Scissione asimmetrica e orientamenti dell’Agenzia delle Entrate
Anche alla luce di ciò, negli ultimi anni, l’AdE ha modificato il proprio orientamento: in numerose risposte a interpelli, l’operazione è stata considerata favorevolmente, poiché:
1) i beni trasferiti alle società beneficiarie rimangono nel regime di impresa e i loro valori fiscali non cambiano rispetto a quelli della società scissa;
2) i plusvalori latenti contribuiranno alla formazione del reddito solo al momento della cessione dei beni da parte delle beneficiarie.
In questo contesto, di seguito si riepilogano i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
Condotte non giudicate abusive ex art. 10-bis Legge 212/2000
• Scissione asimmetrica che assegna parte dei beni immobili alla beneficiaria per assegnare gli immobili rimasti nella scissa solamente ad alcuni soci. Ai soci della scissa (che non intendono usufruire del regime agevolato di assegnazione degli immobili) sono assegnate quote della società beneficiaria, mentre i soci che intendono procedere con detta assegnazione restano soci della scissa (AdE 26.7.2017 n. 98; 21.2.2020 n. 72; 27.3.2020 n. 98 e 1.10.2020 n. 421);
• Conferimento, da parte di due società, di quote corrispondenti al 50% del cs che le stesse possiedono in diverse società immobiliari a favore di una conferitaria newco e successiva scissione totale asimmetrica della conferitaria a favore di due beneficiarie newco (ciascuna partecipata al 100% da una delle due società conferenti) tra le quali vengono suddivise le partecipazioni nelle società immobiliari (AdE 6.8.2020 n. 248);
• Scissione parziale asimmetrica di ramo immobiliare comprensivo di liquidità e rapporti contrattuali. L’operazione non è abusiva se è finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale e se dalle società non provengano flussi finanziari a favore dei soci diversi dai dividendi (AdE 1.3.2023 n. 233);
• Scissione parziale asimmetrica effettuata nel contesto di una divisione di una comunione ereditaria che prevede conguagli in denaro (AdE 25.8.2021 n. 555);
• Scissione asimmetrica tra due società immobiliari, mediante le quali famiglie scindono parte del patrimonio dell’una a favore dell’altra e viceversa in maniera tale che ciascun gruppo familiare diventi proprietario al 100% di una delle due srl (AdE 15.11.2018 n. 68);
• Scissione asimmetrica di una società semplice vs un’altra società semplice in maniera tale che 5 soci di due diversi gruppi familiari si dividano parte del patrimonio immobiliare della scissa (Risposta a interpello AdE 4.12.2018 n. 91).
Condotte giudicate abusive ex art. 10-bis Legge 212/2000
• Conferimento di partecipazioni ex art. 175 del Tuir e scissione della conferente vs società beneficiarie unipersonali dei soci persone fisiche della conferente-scissa. L’operazione consegue un indebito vantaggio fiscale in quanto effettuata in luogo del conferimento di partecipazioni possedute dai soci persone fisiche al solo fine di evitare la tassazione ex art. 9 Tuir (AdE 12.1.2023 n. 14);
• Fusione tra tre società (ciascuna posseduta in quote uguali pari al 33,33% da parte degli stessi soci) e successiva scissione asimmetrica della società che risulta dalla fusione in tre società unipersonali, ciascuna interamente riconducibile a ciascuno dei tre soci. Ciascuna delle tre società unipersonali ha un patrimonio immobiliare perfettamente coincidente con quello posseduto da una delle tre società preesistenti alla fusione. L’operazione è finalizzata al solo interesse dei soci di cedersi le quote l’un l’altro in due delle tre società ed è stata giudicata abusiva e priva di sostanza economica (AdE 29.3.2024 n. 84).
(Articolo scritto in collaborazione con Amedeo Cesaro, Studio Righini)