L’Agenzia delle Entrate e i fondi di investimento alternativi: la risposta n.148/2024
Con risposta n.148/2024 dello scorso 11 luglio, l’Agenzia delle entrate ha affermato che un fondo di investimento alternativo (Fia) iscritto nel registro centrale pubblico gestito dall’Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma) soddisfa i requisiti soggettivi per beneficiare del regime fiscale di cui all’articolo 1 (633) della legge di bilancio 2021.
Requisiti per beneficiare del regime fiscale
Tale regime prevede che le esenzioni fiscali dei dividendi distribuiti da società partecipate residenti e delle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate in società residenti spettino ai fondi esteri che:
(i) sono istituiti in uno Stato membro Ue o See che consentono un adeguato scambio di informazioni; ¬ e
(ii) sono conformi alla direttiva Ucits oppure non sono conformi ma il gestore è soggetto a vigilanza nel Paese nel quale è istituito in conformità alla direttiva Aifm.
Ciò a prescindere dalla forma giuridica e dello status fiscale di tali fondi nei Paesi in cui sono istituiti.
Obiettivi della normativa della Legge di Bilancio 2021
La normativa introdotta con la legge di bilancio 2021 è diretta a equiparare il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da fondi residenti in Italia a fondi esteri che soddisfano i requisiti regolamentari sopra citati.
Il caso specifico: un Fia francese
L’interpello è presentato da un Fia francese non conforme alla direttiva Ucits registrato dinanzi all’autorità di vigilanza francese (Amf) e gestito da una società di gestione del risparmio francese autorizzata dall’Amf e conforme alla direttiva Aifm.
Il Fia detiene una partecipazione in una società italiana che intende cedere e al riguardo chiede se soddisfi i requisiti per beneficiare dell’esenzione prevista dalla citata normativa di cui all’articolo 1 (633) della legge di bilancio 2021 per i fondi europei che presentano determinati requisiti regolamentari.
I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
Al riguardo l’Agenzia delle entrate ricorda innanzitutto come, in linea con precedenti chiarimenti, i fondi istituiti in Paesi Ue o See (che consentono un adeguato scambio di informazioni) e che soddisfano i requisiti regolamentari previsti dalla normativa beneficiano dell’esenzione fiscale dei dividendi distribuiti da società italiane e dell’esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate a prescindere dalla loro forma giuridica e dal loro status fiscale.
Il ruolo della direttiva Aifm e dell’Esma
In aggiunta, l’Agenzia precisa che la direttiva Aifm ha introdotto misure per creare un mercato europeo di gestori dei fondi di investimento alternativi (Gefia) e assicura il riconoscimento nell’Unione europea delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale di ciascuno stato membro.
La direttiva prevede inoltre che l’Esma debba mantenere un registro centrale pubblico in cui identifica ogni Gefia autorizzato ai sensi della Direttiva e l’elenco dei Fia gestiti da ciascun Gefia insieme all’autorità competente del Gefia.
Conclusione: i benefici fiscali per i Fia iscritti nel Registro Esma
Alla luce di ciò, l’Agenzia afferma che l’iscrizione di un Fia nel registro centrale gestito dall’Esma possa essere considerato un elemento atto a dimostrare che il Fia soddisfi i requisiti per beneficiare della non imponibilità della plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione qualificata in una società italiana, ai sensi normativa di cui all’articolo 1 (633) della legge di bilancio 2021.