Gli articoli 733 e 734 c.c.: il potere del testatore nella divisione del patrimonio
Gli artt. 733 e 734 c.c. attribuiscono al testatore il potere di stabilire, con il testamento, come distribuire il proprio patrimonio tra gli eredi, con ciò dando piena espressione alla sua facoltà di disporre liberamente delle proprie sostanze, anche per evitare potenziali conflitti futuri tra gli eredi medesimi.
Assegno divisionale semplice ex art. 733 c.c.: definizione e caratteristiche
Ai sensi dell’art. 733 c.c., quando il testatore detta norme dettate esclusivamente per la formazione delle porzioni ereditarie nella futura divisione, si parla di assegno divisionale semplice.
Assegno divisionale qualificato ex art. 734 c.c.: differenze e implicazioni
Si parla, invece, di assegno divisionale qualificato ex art. 734 c.c. quando il testatore effettua una divisione diretta del proprio patrimonio, attribuendo specifici beni agli eredi in proporzione alle loro quote ereditarie.
Le due ipotesi, come anche ribadito dalla recente ordinanza n. 9888/2024 della Corte di cassazione, si differenziano nettamente. Invero, “La cosiddetta divisio inter liberos, regolata ex art. 734 c.c., ricorre ove il testatore intenda effettuare direttamente la divisione, totale o parziale, del suo patrimonio tra gli eredi, mediante formazione delle quote e individuazione dei beni di ciascuna di esse, impedendo, così, il sorgere della comunione ereditaria, mentre, nell’ipotesi ex art. 733 c.c., il testatore non divide i suoi beni, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione, con efficacia obbligatoria per gli eredi”.
Dunque, le norme che il testatore detta per la divisione delle sue sostanze ex art. 733 c.c. hanno carattere meramente obbligatorio e non impediscono che, all’apertura della successione, si instauri tra i coeredi la comunione, al cui scioglimento dovrà provvedersi nei modi ordinari (contrattualmente o per via giudiziale). Ciascun assegnatario ha, però, il diritto di chiedere che, in sede di divisione, vengano inclusi nella porzione a lui spettante i beni attribuitigli dal testatore.
I limiti del testatore nella divisione dei beni
Il testatore, nel dettare le regole per la divisione, incontra due limiti e, segnatamente:
- (1) l’effettiva corrispondenza di valore tra quote e porzioni (salvo la possibilità di correggere, attraverso dei conguagli, eventuali squilibri),
- (2) il rispetto della quota di legittima (l’erede leso può, infatti, esercitare l’azione di riduzione per ottenere il rispetto delle proprie spettanze).
La divisione testamentaria e la prevenzione della comunione ereditaria
L’assegno divisionale qualificato previsto dall’art. 734 c.c. ha, invece, quale principale caratteristica, quella di prevenire l’instaurarsi della comunione ereditaria: alla morte del testatore, i beni che egli abbia provveduto ad assegnare entrano direttamente nella disponibilità degli eredi, senza passare attraverso una fase di comunione.
In questo senso si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia n. 25021/2019, specificando che la divisione testamentaria dà luogo “ad una successione “individuale” di ciascun singolo erede”.
Pertanto “non viene a formarsi alcuna situazione di contitolarità del patrimonio ereditario tra i coeredi, bensì direttamente una situazione di titolarità solitaria di ciascun erede (ciò, naturalmente, a condizione che la divisione del testatore riguardi tutti i beni ereditari; altrimenti, la successione individuale sarà limitata ai soli beni divisi dal de cuius, instaurandosi per gli altri la comunione tra i coeredi)”.
Modalità di realizzazione della divisione testamentaria
Da notare, poi, come la divisione testamentaria presenti due diverse modalità di realizzazione.
In particolare, una prima modalità riguarda l’attribuzione delle porzioni preceduta dalla vocazione testamentaria in quota, cioè dall’individuazione, ad opera dello stesso testatore, delle quote astratte (frazionarie) a ciascuno spettanti (si parla, in questo caso, di divisione testamentaria con predeterminazione di quote).
In alternativa, è possibile realizzare il riparto direttamente attraverso un insieme di assegnazioni concrete, che siano altresì rappresentative di altrettante quote del patrimonio ereditario, alla cui quantificazione aritmetica potrà giungersi ex post attraverso il rapporto tra l’entità dell’assegnazione e il complesso del patrimonio (divisione testamentaria senza predeterminazione di quote).
Il ruolo della quota di legittima nella divisione testamentaria
A prescindere, comunque, dalle modalità scelte, il testatore può includere nella divisione anche la parte indisponibile del proprio patrimonio, sebbene incontri – anche in questo caso – il limite del rispetto della legittima. Per altro, egli può determinare il contenuto dell’assegnazione a favore del soggetto legittimario, salvo diritto di quest’ultimo di conseguire la legittima in natura (e dunque anche solo in denaro, purché esso sia presente nel compendio ereditario); gli è fatto divieto di comporre integralmente la porzione spettante al legittimario con semplici ragioni di credito verso i coeredi.
Nullità della divisione: esclusione del legittimario e conseguenze giuridiche
Altra preclusione alla libertà testamentaria è data dall’art. 735 c.c., a norma del quale la mancata inclusione di un legittimario nella divisione determina la nullità della divisione stessa, a meno che non vi siano altri beni nell’asse ereditario che possano compensare il legittimario pretermesso.
Divisione giudiziale: quando ricorrervi e come procedere
In tali casi, poiché per costante giurisprudenza il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede solo a seguito del vittorioso esercizio dell’azione di riduzione, la domanda di nullità del riparto per preterizione divisoria del legittimario presuppone che egli reclami, in via pregiudiziale, la quota ereditaria riservata a mezzo dell’azione di riduzione.
In ogni caso, il coerede, pur non pretermesso ma comunque leso nella quota di riserva, può esercitare l’azione di riduzione contro gli altri coeredi.
L’efficacia della divisione testamentaria nella pianificazione successoria
Alla luce di quanto sopra, appare chiaro che la divisione effettuata dal testatore previene la necessità di procedere a complesse operazioni di scioglimento della comunione. Tuttavia, nei casi in cui il testatore si sia limitato a prevedere regole per l’assegnazione dei beni ovvero nei casi di nullità della divisione da lui disposta, si dovrà ricorrere alla divisione giudiziale o alla divisione per contratto.
Divisione giudiziale: tempi e costi
La divisione giudiziale è, indubbiamente, più lunga e dispendiosa.
Innanzitutto, il procedimento deve essere preceduto da una mediazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 28/2010. Solo a seguito del fallimento della mediazione, può promuoversi – avanti il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (coincidente con l’ultimo domicilio del defunto) – una causa che deve necessariamente coinvolgere tutti i coeredi e i creditori opponenti.
Le fasi della divisione giudiziale
Il procedimento si articola in due fasi principali:
- (1) accertamento del diritto a dividere,
- (2) divisione dei beni, in cui si procede alla formazione delle porzioni di beni corrispondenti a ciascuna quota e alla loro attribuzione agli eredi.
È, per altro, da notarsi come, anche una volta emessa in primo grado la sentenza di scioglimento della comunione, per l’effettiva produzione dei suoi effetti, si ritiene deve attendersi il suo passaggio in giudicato.
Invero, la regola di cui all’art. 282 c.p.c. secondo cui “la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”, non si applica indistintamente a tutte le sentenze di primo grado, ma solo a quelle che hanno un contenuto condannatorio. Non si applica, invece, alle sentenze costitutive (così Cass. 12872/2021), quali sono le sentenze di scioglimento della comunione, cui la giurisprudenza più recente ha attribuito efficacia costitutiva – traslativa (da ultimo, cfr. anche Cass. civ. n. 35210/2021).
Conclusione: l’importanza della divisione testamentaria
In conclusione, la divisione testamentaria rappresenta una potente espressione della volontà del testatore e un mezzo efficace per prevenire conflitti successori, purché sia effettuata nel rispetto delle norme legali. La chiara comprensione delle differenze tra l’assegno divisionale semplice e qualificato, nonché dei limiti e delle tutele previste, è fondamentale per una corretta pianificazione successoria e per la tutela degli interessi di tutti gli eredi.