Ai sensi dell’art. 320 c.c., i genitori (congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale) rappresentano i figli fino alla maggiore età e ne amministrano i beni. Ciò vale anche in caso di devoluzione dell’eredità al minore: in tale ipotesi, i genitori possono – per conto del minore – rinunciare o accettare l’eredità, ma solo per necessità o utilità evidente del figlio e in presenza di autorizzazione del giudice tutelare.
Protezione dei minori dai debiti ereditari: beneficio d’inventario
Per proteggere i minori dal rischio di dover rispondere illimitatamente dei debiti ereditari (cosa che avverrebbe con un’accettazione pura e semplice dell’eredità), l’art. 471 c.c. specifica ulteriormente che non si possono accettare le eredità devolute ai minori se non con il beneficio d’inventario.
Obblighi dei genitori e scadenze per i minori maggiorenni: art. 489 c.c.
Sempre in ottica protettiva – e, precisamente, per evitare che il minore acquisti puramente e semplicemente l’eredità a causa dell’inerzia del genitore che, pur avendo accettato l’eredità con beneficio di inventario, non abbia poi redatto o completato l’inventario stesso – l’art. 489 c.c. stabilisce che il minore ha un anno di tempo dal compimento della maggiore età per conformarsi alla procedura inventariale e non decadere, così, dal beneficio di inventario.
Incertezze giurisprudenziali sull’accettazione dell’eredità da parte dei minori
Il combinato disposto degli articoli sopra menzionati, nel tempo, ha creato incertezza circa la possibilità per il minore, una volta divenuto maggiorenne, di rinunciare all’eredità.
Primo orientamento: il minore non acquista la qualifica di erede
Al riguardo, un primo orientamento ritiene che laddove i genitori del minore abbiano accettato l’eredità (essendo a tal uopo autorizzati dal giudice tutelare) ma senza eseguire l’inventario, il minore non acquisisca la qualifica di erede (né puro e semplice, né beneficiato) ma resti soltanto un “chiamato all’eredità”, sicché, nell’anno dal raggiungimento della maggiore età, può decidere se completare l’inventario diventando erede beneficiato, oppure non completare l’inventario diventando erede puro e semplice o ancora può scegliere di rinunciare all’eredità.
Il secondo orientamento: erede beneficiato e limiti alla rinuncia
In base a un secondo orientamento, invece, attraverso l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario effettuata dai genitori, ancorché in difetto di completamento dei relativi adempimenti inventariali da parte di questi ultimi, il minore acquisisce immediatamente la qualifica di erede beneficiato: pertanto, nell’anno dal raggiungimento della maggiore età, non potrà più rinunciare all’eredità (avendo assunto la qualifica di erede ma) potrà soltanto completare la procedura inventariale mantenendo il beneficio di inventario, oppure diventare erede puro e semplice laddove non rediga l’inventario.
Il dilemma giuridico e l’ordinanza interlocutoria n. 34852/2023 della Corte di Cassazione
La questione – rilevante per gli effetti scaturenti dall’adesione all’uno o all’altro indirizzo – è stata posta dinanzi alla Corte di Cassazione, che ha analizzato il caso con ordinanza n. 34852/2023. In particolare, la fattispecie all’attenzione della Suprema Corte riguardava una madre che aveva accettato con beneficio di inventario, a nome e nell’interesse dei suoi figli minori, un’eredità ai medesimi devoluta, senza però espletare la relativa procedura inventariale.
L’attesa per la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione
Una volta diventati maggiorenni, i figli non avevano provveduto agli adempimenti di inventario entro l’anno dal compimento della maggiore età, preferendo invece rinunciare all’eredità tout court.
Di fronte al dinego dei giudici di primo e di secondo grado di ammettere una rinuncia all’eredità nel quadro sopra delineato, i soccombenti richiedevano l’intervento dei giudici di legittimità. Ebbene, la Corte di Cassazione non si è pronunciata, rilevando proprio l’esistenza di un importante contrasto giurisprudenziale sul punto e chiedendo l’assegnazione della causa alle Sezioni Unite per la risoluzione della questione. Il dilemma, quindi, resta, in attesa di un intervento nomofilattico che possa fornire una interpretazione univoca delle disposizioni interessate.