Nft d’arte ed eredità digitale: storia di Qinni

L’eredità artistica di Qinni, giovanissima ed acclamata artista cinese prematuramente scomparsa, si è imbattuta nell’utilizzo indebito della sua identità digitale: alcuni truffatori hanno creato e venduto Nft delle opere della ragazza. Come proteggersi da questo rischio?

L’artista cinese Qing Han, meglio nota come Qinni, ha ancora oggi svariati milioni di fan sui social (2.5 milioni solo su Instagram).

Scrivo “ancora” perché, purtroppo, questa artista è prematuramente scomparsa a causa di un cancro, che l’ha stroncata nel febbraio 2020, a soli 29 anni.

Il suo lavoro, delicato e moderno, aveva riscosso grande successo in un brevissimo tempo.

Anche per questo motivo, dopo la sua morte, il fratello Ze Han, anch’egli artista, ha deciso di tenere vivo il ricordo di Qinni, mantenendo attive le pagine dei suoi social (Instagram, Facebook e Twitter).

La storia non finisce qui, ma vi chiedo di leggere fino in fondo per scoprirne il finale.

Qinni nft eredità digitale

Tutte le immagini sono di @qinniart

Nel mentre, diciamo che la vicenda di Qinni mi consente di introdurre il tema – tanto complesso, quanto attuale – dell’eredità artistica digitale, anche con riferimento agli Nft.

Se, fino a qualche decennio fa, il collezionista doveva preoccuparsi “solo” di come “collocare” le sue opere post mortem, oggi, ove voglia avventurarsi nel mondo della cripto-arte, dovrà ben pensare anche a come trasmettere questo suo patrimonio virtuale.

Partendo dalla giurisprudenza e dalle pronunce di autorità governative, in Italia e all’estero, il tema è già stato trattato, ma più che altro affrontandone gli aspetti di privacy e di tutela della riservatezza, piuttosto che le questioni relative al lascito di arte digitale.

In Italia, il Garante della Privacy (parere del 22 maggio 2018 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. UE 2016/679) ha dichiarato di ritenere utile garantire “… che la volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti di accesso ai dati che lo riguardano non sia condizionata da eventuali valutazioni predeterminate da terzi …”.

In Germania, la Corte di Cassazione federale di Karlsruhe si è pronunciata sulla domanda dei genitori di una quindicenne, scomparsa all’improvviso, che avevano richiesto a Facebook di avere accesso a tutti i dati dell’account della figlia.

Dopo che la Corte d’Appello aveva ribaltato la sentenza di primo grado, la decisione finale della Suprema Corte tedesca è andata nel senso di sancire il principio per cui “… il contratto che riguarda l’account di un utente con un social network è trasferito agli eredi del detentore originario dell’account …” e, di conseguenza, di riconoscere agli eredi della ragazza il diritto di “… rivendicare dall’operatore l’acceso all’account, compresi i dati della comunicazione …” (sentenza del 12 luglio 2018, n. 183/17).

In questo contesto, quale potrebbe essere l’estate planning ottimale per il collezionista di arte digitale?

Innanzitutto, è buona norma – di carattere generale – predisporre un atto di ultima volontà (testamento).

Sarebbe poi opportuno anche considerare quale sia il grado di dettaglio che le disposizioni testamentarie devono avere per garantire che esse funzionino appieno.

Sotto questo profilo, il collezionista dovrebbe sincerarsi non solo che il testamento contenga un elenco completo delle credenziali di accesso ai propri account (ivi comprese quelle di accesso al digital wallet del testatore, alla chiave privata e quelle che consentono di operare sulle piattaforme di commercializzazione degli Nft), ma anche che vi siano adeguate istruzioni su chi e come possa utilizzare queste credenziali, e con quali poteri.

Se, infatti, il collezionista individua una persona cui affidare le proprie credenziali (soprattutto quelle connesse alle opere d’arte su Nft), ma senza garantirgli le facoltà necessarie ad operare, ciò potrebbe vanificare la volontà del testatore e, al contempo, paralizzare sia l’attività dell’“esecutore” (termine che qui volutamente uso in senso lato, e non strettamente tecnico-giuridico), sia la “vita” dell’Nft.

La redazione di una procura generale che autorizzi l’esecutore ad agire per conto del testatore, con i più ampi poteri del caso, completerà il quadro.

Se pensate che il sintetico vademecum qui sopra sia superfluo o eccessivamente “pessimista”, considerate un ultimo dato: nel 2021, a poco più di un anno dalla morte dell’artista, alcuni ignoti truffatori si sono illegittimamente appropriati del lavoro di Qinni, riuscendo a creare e vendere degli Nft delle sue opere, attraverso l’illegittima utilizzazione dell’identità della ragazza.

Dopo che la community aveva segnalato questa azione illecita (è stato l’intervento degli utenti a far emergere la truffa!), la piattaforma di marketplace su cui sono stati commercializzati questi fake Nft (Twinci) ha dichiarato che avrebbe investigato sull’accaduto, e che, per policy, in casi come questi i token “non autorizzati” vengono cancellati e l’account da cui sono stati messi in vendita viene disattivato, a meno che il titolare dell’account non provi di aver creato l’opera e di essere nel regolare possesso di tutte le relative chiavi di accesso.

In conclusione: è molto comodo e veloce possedere arte sotto forma di Nft e avere chiavi e credenziali di accesso in uno spazio virtuale, anziché mille password segnate su un foglio di carta ben custodito (che poi però, quando serve, non si trova mai …).

Ma questo spazio non è così sicuro come crediamo, o, comunque, potrebbe diventare inaccessibile quando noi non ci saremo più.

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