Esportazione opere d’arte: se cadono le quaglie

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Ancora un caso di permesso accordato all’esportazione di opera d’arte, poi revocato, in tempi “non ragionevoli”: dopo quattro anni. Questa volta protagonisti sono l’ufficio esportazione di Pisa e il museo Getty di Los Angeles. Una vicenda che mette in luce i rischi della prassi attuale e apre la strada alla scelta di una soluzione di vetting più trasparente. Dialogo tra Giuseppe Calabi, avvocato, e Sharon Hecker, storica dell’arte

La (libera) circolazione di un dipinto di Jacopo Bassano – Prologo

Nel 2017, un antiquario fiorentino presentò all’ufficio esportazione di Pisa una richiesta di permesso di esportazione per un grande dipinto di Jacopo Da Ponte, detto Jacopo Bassano (Bassano del Grappa 1510-1592) raffigurante una scena biblica. Dopo una verifica da parte di tre commissioni, l’Ufficio Esportazione rilasciò l’attestato di libera circolazione riducendo anche il valore dichiarato dall’esportatore. Dopo quattro anni, il dipinto fu acquistato dal museo Getty di Los Angeles, che annunciò pubblicamente l’acquisto. Poco dopo, su sollecitazione da parte di alcuni utenti di social media, che criticarono il ministero per avere fatto uscire un’opera ritenuta un capolavoro, quest’ultimo comunicò al museo, nonché al soggetto proprietario dell’opera al momento della richiesta del permesso di esportazione dell’opera, un provvedimento di annullamento in autotutela dell’attestato di libera circolazione, motivando che l’esportatore avesse fornito informazioni erronee o, addirittura, false al momento della richiesta del permesso che avevano indotto l’ufficio esportazione a concedere erroneamente il permesso. Anche il museo – secondo il ministero – non avrebbe potuto non accorgersi delle supposte “anomalie” dell’attestato di libera circolazione e, pertanto, all’annullamento del permesso, seguiva un ordine di rimpatrio immediato dell’opera. Seguì un contenzioso che in primo grado diede ragione al ministero, mentre il Consiglio di Stato, lo scorso 21 novembre a seguito di appello del museo, ha riformato la sentenza di primo grado e confermato la validità del permesso di esportazione e la correttezza dell’operato dell’esportatore e del museo americano.

Un provvedimento amministrativo può essere annullato? – Giuseppe Calabi

Un provvedimento amministrativo può essere annullato dalla stessa pubblica amministrazione che lo ha emanato, se adottato in violazione della legge oppure se è viziato da incompetenza o eccesso di potere. L’annullamento in autotutela di un attestato di libera circolazione di un’opera d’arte è tuttavia ammesso dalla legge entro limiti temporali ragionevoli. La legge individua nel termine di 12 mesi un criterio di ragionevolezza oltre il quale, la possibilità di annullamento di una autorizzazione all’esportazione si restringe ai soli casi in cui il provvedimento sia stato emesso in base a false rappresentazioni di fatti o di dichiarazioni false o mendaci associate alla commissione di reati accertati da sentenze definitive. In tali casi l’annullamento può avvenire anche oltre il termine di 12 mesi. Nel caso in esame, il termine di 12 mesi era abbondantemente trascorso, quando – a distanza di quattro anni dalla data della licenza – il Museo acquistò il dipinto ed il Ministero annullò la licenza.

Il ministero argomentò che al momento della richiesta del permesso non era stato indicato che il dipinto fosse di mano di Bassano, ma solo che fosse stato “attribuito” a Bassano. Inoltre, l’esportatore avrebbe dovuto indicare il nome completo dell’autore (Jacopo Da Ponte, detto Bassano) e non limitarsi a scrivere “Bassano”, così come il soggetto ritratto non era una generica scena biblica, bensì la caduta delle quaglie o delle coturnici, avvenuta durante la fuga degli ebrei dall’Egitto. Questi elementi, insieme al ritenuto cattivo stato di conservazione in cui il dipinto era stato presentato all’ufficio esportazione, sono stati ritenuti come colpevoli (se non addirittura intenzionali) omissioni da parte dell’esportatore finalizzate ad indurre in errore l’ufficio esportazione. Il Consiglio di Stato, pronunciandosi definitivamente sulla controversia, ha escluso che le informazioni fornite al momento dell’esportazioni fossero “false” e potessero quindi giustificare un tardivo esercizio del potere di annullamento. Anche perché nel frattempo si era consolidato un affidamento sulla validità del titolo di esportazione

Questione di trasparenza (e due diligence) – Sharon Hecker

Quando un’opera d’arte viene presentata per una richiesta di licenza di esportazione in Italia, una commissione del ministero tipicamente si riunisce per decidere se la licenza debba essere concessa o meno. Ma i nomi dei membri di questa commissione non vengono resi pubblici. La commissione non è nemmeno tenuta a chiedere il parere di un esperto indipendente sull’artista in questione, né a lasciare una traccia scritta del verbale della riunione o a rendere pubblico il processo di deliberazione con cui è stato deciso l’esito. Pertanto, è impossibile per noi sapere oggi in base a quali criteri, quali esperti, quali competenze e quali standard quest’opera sia stata valutata da tre commissioni separate, che hanno tutte concordato sul fatto che l’opera non è importante per il patrimonio culturale italiano e le hanno concesso una licenza di esportazione. In un’epoca di crescente trasparenza, questo è sorprendente e rischioso, perché lascia il ministero scoperto, incapace di giustificare in un secondo momento il motivo, secondo l’expertise di chi, e quali standard di valutazione sono stati utilizzati per giungere alle sue conclusioni. Né è possibile valutare esternamente la composizione della commissione o se le sue conclusioni siano giustificate e corrette o meno.

Solo dopo l’esportazione, qualora il ministero decida di annullare in autotutela una licenza, dovrà richiedere il parere di un esperto. A quel punto, tale parere potrebbe essere espresso da uno specialista indipendente. Ma quali criteri utilizza questo esperto per fare le sue valutazioni? Perché l’opinione di questo esperto è più valida di quella di un altro? Non si dovrebbe consultare più di un esperto, come è prassi in qualsiasi altro campo? Non si dovrebbe chiedere all’esperto di firmare una dichiarazione pubblica che attesti l’assenza di conflitti di interesse o di investimenti finanziari nell’opera?

La prassi attuale è rischiosa anche perché dopo l’esportazione, è troppo tardi per condurre esami visivi diretti e analisi forense scientifiche, ad esempio, dal momento che il dipinto non è più in Italia. Basarsi solo su una foto dell’opera non è sufficiente. Qualunque sia la conclusione dell’esperto e qualunque sia la validità o meno delle sue conclusioni, sarebbe come voler chiudere la stalla dopo che sono usciti i buoi. Non è forse giunto il momento per il ministero di pensare a una soluzione di vetting più trasparente e visibile al pubblico, condotta secondo uno standard condiviso di due diligence, per le opere d’arte che vengono presentate per le richieste di licenza?

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In copertina: Jacopo Da Ponte detto Jacopo Bassano, Il miracolo delle quaglie (1554). Courtesy Getty Museum, Los Angeles.

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