L’azione di riduzione per i creditori dei legittimari pretermessi

3 MIN

È ammissibile l’esercizio in via surrogatoria dell’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti inerti

Chi fa testamento vanta il diritto di disporre liberamente del proprio patrimonio. Tuttavia, egli non può spingersi sino a ledere le posizioni dei parenti più stretti (legittimari), in quanto a essi, per legge, spetta in ogni caso una quota dell’eredità o una parte dei beni ereditari. Laddove accada ciò, il legittimario leso o totalmente pretermesso dalle disposizioni testamentarie del defunto, può esercitare l’azione di riduzione  allo scopo di reintegrare la quota di legittima a egli spettante. Una problematica assai interessante si pone nel caso in cui il legittimario totalmente pretermesso, in quanto debitore nei confronti di un qualche soggetto, rimanga inerte e non manifesti alcuna volontà in ordine alle disposizioni testamentarie lesive dei suoi diritti, così impedendo, di fatto, al suo creditore di soddisfarsi su quanto egli avrebbe diritto a ricevere.

Nella specie appare evidente come occorra operare un corretto bilanciamento tra due situazioni e interessi contrapposti: da un lato, la libertà di esercizio di diritti di natura personale, quale è propriamente quello del legittimario totalmente pretermesso di agire in riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di legittima, e, dall’altro, l’esigenza di preservare la garanzia patrimoniale dei creditori dello stesso.

In conseguenza di ciò, si è del parere che il creditore del legittimario totalmente pretermesso possa surrogarsi al proprio debitore rimasto inerte, esercitando l’azione di riduzione a questi spettante, e che il vittorioso esercizio di tale azione non comporti l’acquisto della qualifica di erede da parte del legittimario, né del suo creditore.

Negli stessi termini si esprime anche la giurisprudenza di legittimità, la quale sostiene che è ammissibile l’esercizio in via diretta dell’azione surrogatoria  ex articolo 2900 cod. civ. nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti, realizzandosi un’interferenza di natura eccezionale – ma legittima – nella sfera giuridica del debitore (cfr., Cass. sent. 20.06.2019, n. 16623).

Infatti, l’azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall’inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori.

Sotto tale profilo, si rileva che, affinché detta azione non costituisca un’illecita intrusione nella sfera patrimoniale di altri soggetti, è necessario che ricorrano i seguenti requisiti: la qualità di creditore del soggetto agente; la titolarità in capo al debitore di un diritto o azione verso un terzo; l’inerzia del debitore; il pericolo di danno che, dal comportamento omissivo del debitore, può derivare alle ragioni del creditore.

Posto dunque che il fondamento giuridico dell’azione surrogatoria si rinviene nell’interesse del creditore a mantenere la garanzia patrimoniale del proprio debitore, ne deriva che tale azione è concessa al creditore affinché agisca non in suo favore, bensì a vantaggio del patrimonio del debitore, sul quale soddisfarsi in caso di inadempimento.

Quanto alla legittimazione attiva all’esercizio dell’azione di riduzione, occorre evidenziare che, nel caso contemplato dall’articolo 557 cod.civ., la circostanza che l’azione di riduzione abbia pacificamente contenuto patrimoniale e possa essere esperita anche dagli aventi causa dei legittimari o dagli eredi, conferma che non si tratta di azione indisponibile, né personalissima.

Da ultimo, milita in tal senso anche l’articolo 524 cod.civ., alla stregua del quale deve ritenersi che il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione non attribuisce al creditore la qualifica di erede, né comporta la revoca della rinuncia all’eredità effettuata dal debitore, limitandosi unicamente ad assicurare il soddisfacimento del creditore sul patrimonio ereditario oggetto di rinuncia.

Angelo Ginex

Gli articoli pubblicati sono stati realizzati da giornalisti e contributors di We Wealth e vengono forniti a Poste Premium a scopo informativo.


LEAD – APPROFONDIMENTO

header { min-height: 50px!important; }

@media (max-width: 640px)
header {
min-height: 10px!important;
}


.article-enterprise-link {
visibility: hidden;
border-bottom: none!important;
}
.article-paragraph a {
border-bottom: none!important;
}

Fai rendere di più la tua liquidità e il tuo patrimonio. Un’opportunità unica e utile ti aspetta gratuitamente.

Compila il form ed entra in contatto gratuitamente e senza impegno con l’advisor giusto per te grazie a YourAdvisor.

Articoli correlati