Interposizione fittizia del trust: quali risvolti?

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L’interposizione del trust, ai fini della tassazione del reddito dallo stesso prodotto, fa venir meno l’applicazione delle regole fiscali con riferimento al trust opaco e trasparente

In caso di trust interposti il patrimonio e il reddito da questo prodotti devono essere ricondotti ai soggetti che ne hanno l’effettiva disponibilità

Nell’ipotesi in cui un trust è interposto formalmente nella titolarità di beni o attività il reddito di cui ”appare titolare” il trust è assoggettato ad imposizione per ”imputazione”

Con la recente risposta a interpello, n. 253 del 2023, l’Agenzia delle entrate è intervenuta in materia di trattamento ai fini delle imposte sui redditi e monitoraggio fiscale in relazione a trust esteri. Nello specifico Family Trust e un Testamentary Trust.

Per affrontare la questione sottoposta dall’istante, l’Agenzia rende chiarimenti di portata generale sull’istituto e in particolare sull’ipotesi di interposizione fittizia.

Aspetti generali del trust

Come noto, l’istituto del trust ha trovato ingresso nell’ordinamento interno con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364 e in vigore dal 1° gennaio 1992.

Si tratta di un istituto che si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito ”disponente” (o settlor) ­ con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi ­ trasferisce ad un altro soggetto, definito ”trustee”, beni (di qualsiasi natura), affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.

Tipologie  di trust  da  ritenere  ”inesistenti in quanto interposte”

Ciò considerato, l’Agenzia mette in evidenza le tipologie di trust da ritenere “inesistenti in quanto interposti”. Si tratta di quei trust che possiedono le seguenti caratteristiche:

  • il disponente o il beneficiario risulti, dall’atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell’atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionale nella gestione e amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso­ 
  • il trustee non può esercitare i suoi poteri ”senza il consenso” del disponente o del beneficiario 
  • ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.

Al riguardo, come ribadito nella circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E, nell’ipotesi  in  cui  un  trust  è  interposto  formalmente  nella  titolarità  di  beni  o  attività  (cosiddetta  ”interposizione  fittizia”),  il  reddito  di  cui  ”appare  titolare”  il  trust  è  assoggettato  ad  imposizione, per ”imputazione”, direttamente in capo all’interponente residente in Italia  secondo le categorie previste dall’articolo 6 del Tuir (sia esso il disponente o il beneficiario), considerando il trust quale soggetto interposto.

L’interposizione del trust, ai fini della tassazione del reddito dallo stesso prodotto fa venir meno l’applicazione delle regole fiscali con riferimento al trust sia opaco che  trasparente e determina l’applicazione di un’altra disciplina.

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La condotta fiscale prevista in caso di interposizione fittizia

Ogni  qualvolta il trust  sia  un  semplice  schermo  formale  e la  disponibilità  dei  beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o  beneficiari  del  trust,  lo  stesso  deve  essere  considerato  come  un  soggetto  meramente  interposto ed il patrimonio (nonché i redditi da questo prodotti) deve essere ricondotto  ai soggetti che ne hanno l’effettiva disponibilità.

In buona sostanza, quando è integrata l’ipotesi di interposizione fittizia, il reddito di cui “appare titolare” il trust deve essere imputato direttamente in capo all’interponente residente in Italia, osservando le categorie previste dall’art. 6 del Tuir.

Nel caso in cui immobili e attività finanziarie siano formalmente intestati ad entità giuridiche (ad esempio società, fondazioni o trust) occorre considerare se lo stesso sia in realtà un  semplice schermo formale e se la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio  sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust.

Al riguardo, in caso di trust interposti il  patrimonio e il reddito da questo prodotti devono essere ricondotti ai soggetti che ne hanno l’effettiva disponibilità.

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