Aumento dell’aspettativa di vita: risvolti in tema di wealth planning

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Con l’aspettativa di vita che supera i 100 anni, il momento della trasmissione dei patrimoni potrebbe avvenire quando l’erede avrà 70, 75 e anche 80 anni. In aiuto, tra i vari strumenti, il trust

Più della metà dei bambini nati oggi nei Paesi sviluppati ha un’aspettativa di vita superiore ai 100 anni. È opportuno muovere da questo dato per capire che ci aspetta una trasformazione che avrà ripercussioni macroscopiche in una serie di settori: tra i principali, la salute fisica e mentale, il mondo del lavoro, il sistema pensionistico e di welfare.

Tempi sempre più lunghi per la trasmissione e il passaggio del patrimonio 

Quando si parla di private wealth, un orizzonte temporale così ampio comporta una conseguenza tanto scontata, quanto dirompente: la trasmissione ereditaria, prima fonte di generazione della ricchezza (secondo il Billionaire ambitions report 2023 di Ubs, la nuova generazione di “Paperoni” è composta sempre più da miliardari che hanno ereditato il patrimonio, piuttosto che da imprenditori che l’hanno creato ex novo), interverrà sempre più avanti nel tempo. 

Se alcuni decenni fa, si ereditava mediamente attorno ai 45-50 anni, e oggi attorno ai 55-60, in un futuro non troppo lontano i patrimoni passeranno di mano quando l’erede avrà 70, 75, e anche 80 anni, ovverosia – in buona parte dei casi – quando quest’ultimo sarà ormai entrato in una fase di quiescenza.

L’importanza dell’adozione di adeguate misure di pianificazione 

Ciò significa che, in difetto dell’adozione di adeguate misure pianificatorie, non si potrà più fare affidamento sulle aspettative ereditarie per soddisfare le proprie esigenze finanziarie o per assecondare i propri progetti imprenditoriali, di investimento, filantropici eccetera. 

Il testamento, in altre parole, non è più sufficiente, e dovrà pensarsi per tempo a strutture idonee a tutelare le esigenze dei componenti della famiglia (e, più in generale, dei “futuri eredi”), mediante attribuzioni compiute nel corso della vita.
In quest’ottica, un’adeguata attività di wealth planning è raccomandabile non solo al fine di distribuire il patrimonio in maniera puntuale e stabile e – quando possibile – per massimizzare l’efficacia fiscale dei trasferimenti, ma anche per far sì che la ricchezza familiare abbia un utile impiego in relazione alle esigenze dei componenti della famiglia nel corso dei decenni. 

 

Tra gli strumenti utilizzabili: il trust 

La scelta tra gli strumenti utilizzabili è amplissima, e varia dalle semplici donazioni sino a strumenti più complessi, tra cui principalmente il trust, che, per la flessibilità che lo connota nel gestire una programmazione funzionale delle attribuzioni nel corso del tempo, non ha equipollenti in altri istituti di diritto interno. 

Destinando i propri beni (o parte degli stessi) in trust nel corso della propria vita, il disponente potrà così vedersi assicurato che il patrimonio sia protetto (attesa la segregazione patrimoniale propria dell’istituto), si mantenga unito, venga impiegato a vantaggio dei beneficiari in base alle sue volontà e, quindi, al termine, devoluto agli stessi. 

La durata dello strumento può variare in base alle esigenze e alle aspettative del settlor: potrà aversi così un trust con beneficiari finali del capitale i figli, i nipoti o anche i pronipoti, nella prospettiva di una gestione multigenerazionale della ricchezza familiare.
Un accorgimento interessante potrebbe essere, in casi simili, la previsione nell’atto istitutivo del potere di anticipazione

Il power of advancement, previsto dal Trustee Act 1925, è il potere del trustee di soddisfare l’interesse di un potenziale beneficiario a ricevere una quota del reddito o del capitale (fino anche alla totalità di quanto gli spetterebbe) prima del termine finale, a una data prestabilita o al verificarsi di determinate condizioni (ad esempio, nel caso in cui un beneficiario contragga matrimonio, o scelga di iniziare una propria attività imprenditoriale o di effettuare uno specifico investimento). 

Il potere di anticipazione, la cui fonte può risiedere in una disposizione di legge (come in Jersey o nel Regno Unito) o in una specifica previsione dell’atto istitutivo, integra un potere fiduciario, che quindi può essere esercitato dal trustee nell’ambito della discrezionalità conferitogli. Qualora si voglia invece costituire un vero e proprio diritto in capo al beneficiario, potrà essere eventualmente previsto un vero e proprio right of advancement, che sottragga ogni discrezionalità al trustee.
In entrambi i casi sarà opportuno prevedere che un organo collegiale avente la funzione di guardiano (di cui potrebbero far parte membri della famiglia e/o soggetti esterni, ma legati alla stessa da un rapporto di particolare fiducia) “sorvegli” sull’eventuale attribuzione, sino ad esercitare, in specifici casi, un vero e proprio diritto di veto. 

Un trust familiare strutturato in tal modo (nel quale potrebbero confluire, negli anni, ulteriori dotazioni rispetto a quella iniziale, per atto tra vivi o – mediante la previsione di apposite disposizioni testamentarie, rendendo il trustee erede o legatario – mortis causa) consentirebbe quindi di soddisfare le varie esigenze finanziarie dei familiari in maniera stabile nel corso del tempo, con il vantaggio ulteriore della segregazione patrimoniale e con la garanzia dell’attuazione del programma voluto dal disponente.

Gli articoli pubblicati sono stati realizzati da giornalisti e contributors di We Wealth e vengono forniti a Poste Premium a scopo informativo.


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