Un nuovo regime del conflitto di interessi e il superamento del preesistente divieto per i distributori di essere beneficiari di polizze a pegno. Sono due dei tanti effetti derivanti dalla recente approvazione dei regolamenti Consob e Ivass che, recependo in Italia della Insurance distribution directive dell’Ue (Idd), disciplinano la distribuzione assicurativa dei prodotti di investimento assicurativi (cosiddetti Ibips).
Il mutamento di indirizzo è in parte da ricondursi alla diversa ripartizione di competenze, regolamentari e di vigilanza, che ha caratterizzato la riforma legislativa del codice delle Assicurazioni e del Tuf in ragione della implementazione della Idd con Ivass sulle compagnie e sugli intermediari assicurativi tradizionali (agenti e broker) e la Consob sugli Ibips distribuiti da intermediari di cui alla lett. d) del registro unico degli intermediari (banche e sim).
Proprio la riscrittura delle regole di condotta, che comunque è avvenuta congiuntamente tra le due autorità, ha permesso alla Consob, riscrivendo il Regolamento intermediari, di dettare una nuova disciplina sul conflitto di interessi in tema di distribuzione di Ibips. Essa assume forti caratteri innovativi rispetto a quella precedentemente dettata da Ivass nel Regolamento n. 40 all’art. 55, superando così anche la rigida interpretazione dalla stessa sostenuta nel tempo. La norma precedente prevedeva un regime di divieto generale e astratto: tutti i distributori per tutti i prodotti assicurativi dovevano astenersi dall’assumere direttamente, indirettamente, o attraverso rapporti di gruppo o di affari, la contemporanea qualifica da un lato di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e dall’altro di distributore della relativa polizza.
Questa norma, proprio in ragione della sua natura di divieto generalizzato, è stata molto criticata fin dalla sua emanazione ed è stata oggetto di riforma da parte del Tar Lazio con riguardo all’operatività del leasing. Essa infatti era stata originariamente concepita per gestire le patologie derivanti dalla distribuzione delle polizze Ppi (Payment protection insurance) e Cpi (Credit protection insurance) connesse ai finanziamenti retail. Ma aveva finito, in ragione della sua ampia formulazione, per colpire pratiche operative non solo prive di conflitto di interessi, ma spesso ispirate al perseguimento dell’interesse del cliente: un esempio, nel private banking, è la concessione di finanziamenti cosiddetti lombard, con polizza a pegno a favore della banca distributrice della polizza stessa.
La modifica nel nuovo regolamento intermediari, nel titolo che riguarda la distribuzione di prodotti di investimenti assicurativi da parte di banche e sim, rende inefficace l’applicazione del citato Regolamento 40 dell’Ivass. A sua volta, il Regolamento Consob, nel dettare una disciplina sul conflitto di interessi, sostituisce il divieto generale e astratto con un obbligo di gestione del conflitto stesso con un approccio concreto e una valutazione da compiere caso per caso. I distributori, nella redazione della conflict policy, dovranno stabile specificamente per ciascun rapporto contrattuale se la contemporanea qualifica di beneficiario o vincolatario della polizza incida negativamente sull’interesse del cliente, che riveste contemporaneamente la posizione di contraente della polizza e di cliente nella distribuzione della stessa.
Per compiere questa valutazione i distributori devono avere a riferimento due criteri: la contestualità dell’operazione e la situazione finanziaria del contraente. Questa scelta regolamentare, sicuramente più conforme ai principi della direttiva Idd, abilita finalmente gli intermediari a porre in essere una serie di condotte che non solo non creano nocumento al cliente, ma che, al contrario, finiscono per perseguire i suoi interessi, naturalmente a condizione che si verifichi il rispetto dei due criteri indicati. Si pensi al caso, molto comune nel private banking, del cliente che, grazie all’intermediazione assicurativa della banca, abbia sottoscritto nel passato uno o più Ibips e che, pur avendo bisogno di liquidità, non intenda operare un disinvestimento dei prodotti stessi, vuoi per gli aggravi commissionali in cui potrebbe incorrere, vuoi per non maturare delle minusvalenze che in quel momento gravassero sul prodotto assicurativo. La richiesta del cliente o la raccomandazione espressa dalla banca di concedere al cliente una linea di credito, mettendo a pegno la polizza, potrà essere ritenuta conforme alla normativa di riferimento, se sono rispettate due condizioni. Ovvero che il dato temporale tra la distribuzione della polizza e l’esigenza di finanziamento, da un lato, e la coerenza della situazione finanziaria del cliente dall’altro, depongano a favore della composizione del conflitto di interessi immanente in cui si trova il distributore, conflitto che deriva dall’essere remunerato allo stesso tempo sia come collocatore, che come soggetto finanziatore.
Evidentemente questa disciplina non troverà applicazione alla distribuzione dei prodotti assicurativi non Ibips, con ciò trovando conferma, seppur con grave ritardo, che l’opportunità dell’originaria disciplina stava nella repressione delle patologie legate ad altro fenomeno distributivo. Il regolamento entrerà in vigore il 31 marzo del 2021, ma ciò non toglie, ad opinione di chi scrive, la possibilità per gli intermediari di applicare da subito il nuovo regime rendendo finalmente possibile un’operatività a lungo attesa.